È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, il decreto 7 giugno 2017 n. 122, che entrerà in vigore il 9 settembre. L'atto contiene le regole per l'utilizzo e la commercializzazione dei c.d. buoni pasto.
Buoni pasto. Il decreto individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni stessi e i titolari degli esercizi convenzionabili. I buoni possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto. Inoltre, gli stessi buoni possono essere utilizzati da coloro che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Utilizzo cumulativo. Tra le novità previste c’è la possibilità di utilizzo cumulativo dei buoni pasto fino a un massimo di 8. I buoni non danno diritto a resto e non possono essere convertiti in denaro tale disposizione vale sia per i buoni cartacei che per quelli in forma elettronica. Sui buoni è inserita la dicitura Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare . La disposizione, inoltre, indica anche gli esercizi convenzionati presso i quali sarà possibile spendere i ticket bar, ristoranti, trattorie, esercizi ambulanti, supermercati, con l’inserimento anche di esercizi al dettaglio che vendono prodotti alimentari, agriturismi ed itticiturismi. Fonte www.lavoropiu.info
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