Non regge l’ipotesi della detenzione a fini di spaccio. Può tirare un sospiro di sollievo l’uomo finito sotto accusa. Irrilevante il richiamo alla disponibilità di un bilancino di precisione.
Tre grammi di droga, in tutto, tenuti a casa. Quantitativo minimo che rende plausibile l’ipotesi dell’esclusivo uso personale. Irrilevante il rinvenimento di un bilancino di precisione nell’abitazione. Cade, di conseguenza, l’accusa di spaccio Cassazione, sentenza numero 26623/16, sezione Sesta Penale, depositata il 27 giugno 2016 . Scorta. Solo in terzo grado l’uomo, beccato in possesso di marijuana, hashish e cocaina, può tirare un sospiro di sollievo. Per i giudici di Cassazione, difatti, non vi sono elementi per parlare di «detenzione della droga a fini di spaccio». In Tribunale e in Appello, però, la vicenda non è sembrata altrettanto semplice. Per i giudici di primo e di secondo grado, difatti, nonostante «la modestia dei quantitativi rinvenuti» dalle forze dell’ordine, era logico parlare di «spaccio». Ciò alla luce di tre elementi primo, «la eterogenea qualità» della sostanza, ossia «0,4 grammi di marijuana, 0,4 grammi di hashish e 2,3 grammi di cocaina» secondo, «la ripartizione in dosi» della droga terzo, «il rinvenimento di un bilancino di precisione». Nonostante tutto, però, secondo i magistrati del ‘Palazzaccio’ non è affatto dimostrato che «la droga detenuta» dall’uomo fosse destinata a «un uso diverso da quello personale». Non significativi, difatti, vengono ritenuti i richiami alla «eterogeneità dello stupefacente» e al «possesso di un bilancino di precisione» che, ha spiegato l’uomo, è stato usato «per pesare lo stupefacente». Regge, quindi, la linea difensiva proposta dal legale dell’uomo la droga rinvenuta nell’abitazione è da considerare come una «scorta personale», non destinata allo «spaccio».
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 – 27 giugno 2016, numero 26623 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza numero 1144 del 16 luglio 2012 , ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Cagliari a R.P., riconosciuta l'attenuante ex articolo 62-bis cod. penumero ex articolo 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309, e 73 per detenzione a fine di spaccio di marjuana gr.0,4 , hashish gr.0,4 e cocaina gr. 2,3 . 2. Nel ricorso presentato nell'interesse di P. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli articolo 43 cod. penumero , 192 cod. proc. penumero e 73 d.P.R. numero 309/1990 per carenza di univocità, precisione e concordanza degli indizi circa la detenzione della droga a fini di spaccio. Considerato in diritto 1. La Corte di appello ha escluso, nonostante la modestia dei quantitativi rinvenuti, che la droga detenuta da P. fosse destinata a uso solo personale, considerandone la eterogenea qualità, la ripartizione in dosi e il rinvenimento di un bilancino di precisione che P. ha affermato servirgli per pesare la droga per sé . Ribadendo il motivo di appello, il ricorso in esame contesta la valutazione dei giudici di merito assumendo che le sostanze rinvenute costituivano una modesta provvista personale e che l'uso di un bilancino di precisione non è incompatibile con un consumo solo personale tanto più che non sono stati trovati sostanze da taglio o denaro di provenienza illecita. 2. Nel sistema della normativa in materia d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309 e successive modifiche non è la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente che costituisce causa di non punibilità, ma, al contrario, è la destinazione della sostanza allo smercio elemento costitutivo del reato di illecita detenzione. Pertanto, non sta alla difesa dimostrare la destinazione all'uso personale della droga detenuta, ma è l'accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare la detenzione della droga per un uso diverso da quello personale Sez. 6, numero 19047 de/ 10/01/2013, Rv. 255165 Sez. 4, numero 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468 . La sentenza impugnata è sul punto sostanzialmente apodittica perché fa leva unicamente sulla eterogeneita dello stupefacente detenuto, seppure in quantitativi modesti grammi 0,4 di marijuana, altrettanti di hashis e 2,3 di cocaina , mentre non sviluppa argomenti che dimostrino un nesso necessario fra il possesso di un bilancino di precisione che l'imputato ha affermato di usare per pesare o stupefacente e finalità di cessione della droga. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.