Cambio settimanale della biancheria e pulizia dei locali sono due servizi che, se resi agli affittuari, modificano i rapporti tra le parti non si ricade più nella locazione immobiliare ma nella prestazione alberghiera. E con la locazione sfuma anche l'esenzione IVA ex articolo 10, d.P.R. numero 633/72.
La Cassazione, adita dall'Agenzia delle Entrate, con l'ordinanza numero 6501 depositata il 20 marzo scorso, torna ad affrontare, senza cambiare idea, il tema dell'esenzione IVA ex articolo 10, D.P.R. numero 633/72 in relazione all'affitto di appartamenti ad uso vacanza. La fattispecie. La Corte afferma che «nell'ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas , ma di carattere personale come le pulizie od il cambio della biancheria - il rapporto, specialmente se si inserisca in un'attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, punto 8, D.P.R. numero 633/72». Per la Corte, si è di fronte a rapporti di prestazione alberghiera che esulano dall'esenzione IVA. E a confermare questa tesi i Supremi Giudici menzionano una conforme giurisprudenza di Cassazione di lungo corso. Infatti, se già nel '91 la Cassazione aveva stabilito un'analogia tra l'attività di affittacamere e quella alberghiera, nel '97 stabiliva che era imprenditore alberghiero, assoggettato ad IVA, chi gestisce il condominio in c.d. multiproprietà se, oltre all'amministrazione, si occupa di cedere «direttamente tale godimento a terzi, reperiti per il tramite dei comuni canali di accesso al soggiorno turistico », mentre nel 2001 assoggettava i contratti in questione all'allora vigente IVA agevolata del 9%. Esenzione IVA? Sempre la Cassazione aveva chiarito che la «casa albergo» fornisce ospitalità a «una massa indiscriminata di fruitori» mentre la casa di abitazione» a «nuclei familiari, per lo svolgimento della loro vita privata», così che la prima dev’essere paragonata al «negozio» e intesa come «luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa» Cass. numero 1713/1997 . Nel caso di specie, la Corte cassa la sentenza impugnata, e decide nel merito ex articolo 384 c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della contribuente avverso l'avviso di rettifica IVA che recuperava a tassazione i corrispettivi della cessione in godimento di «case vacanze». fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 19 febbraio – 20 marzo 2014, numero 6501 Presidente Cicala – Relatore Cosentino Fatto e diritto L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra L.M. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di rettifica IVA concernente l’imposta non versata nell’anno 1999 sul corrispettivo della cessione del godimento di unità immobiliari ad uso di casa vacanze . Secondo la Commissione Tributaria Regionale le suddette cessioni sarebbero qualificabili come locazioni immobiliari e non come prestazioni alberghiere e, pertanto, sarebbero esenti da imposta ai sensi dell'articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72. Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa qualificando i rapporti in questione come locazioni atipiche e non prestazioni di servizi, sull'argomento che la prestazione di singoli servizi connaturati alla atipicità della locazione, quali la pulizia finale del cambio della biancheria, non basta per se stessa a cambiare la natura del rapporto e configurare lo stesso come prestazioni tipo alberghiero . All’esito del deposito della relazione ex articolo 380 bis c.p.c. - notificata alla parte ricorrente - la causa è stata discussa nell’adunanza della camera di consiglio del 19.02.14, per la quale non sono state depositate memorie difensive ed alla quale nessuno è comparso. Il ricorso appare fondato. Nella sentenza gravata si accerta che la contribuente effettuava attività di locazione di appartamenti e case al mare a Porto Rotondo-Olbia, località Monte Majore, durante la stagione turistica, locali offerti tanto a clienti procacciati direttamente quanto a tour operators che a loro volta li cedevano alla propria clientela e che la stessa oltre all'immobile forniva il cambio settimanale della biancheria e la pulizia finale dei locali . La fornitura di detti servizi di cambio settimanale della biancheria e di pulizia dei locali - in un contesto in cui, come dedotto dalla stessa contribuente si veda il quarto capoverso dello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO della sentenza gravata , la di lei ditta individuale denominata C. di M.L. esercitava l’attività di cessione in locazione ad uso turistico di una pluralità di immobili - caratterizza i rapporti tra la contribuente e i suoi clienti come rapporti di prestazione alberghiera e non di locazione. Il principio che le prestazione lato sensu alberghiere si distinguono dalla locazione di immobili arredati proprio per la fornitura di servizi personali è stato infatti reiteratamente affermato dalla terza sezione civile di questa Corte, secondo la quale l'attività di affittacamere, pur differenziandosi da quella alberghiera per le sue modeste dimensioni, presenta analoga natura, in quanto richiede non solo la cessione del godimento di locale ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni luce, acqua, ecc. , ma anche la prestazione di servizi personali, quali il riassetto del locale stesso e la fornitura della biancheria da letto e da bagno sentenze nnumero 755/91, 5632/93, 17167/02, 2265/10 . Per quanto poi specificamente riguarda la materia tributaria, la sentenza numero 8129/01, ha chiarito - con riferimento alla disposizione del punto 120 della parte terza della tabella A allegata al d.p.r. numero 633/72 che nel testo ratione temporis vigente prevedeva l’aliquota Iva agevolata del 9% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio - che Per l'applicazione della aliquota agevolata occorrono dunque due requisiti che il cliente sia alloggiato e che i servizi gli siano resi nell'ambito di una azienda alberghiera , cioè di una struttura che fornisce alcuni servizi non meramente accessori pulizia, cambi biancheria, pasti il che differenza questi rapporti rispetto alla locazione di una porzione di immobile ad uso abitativo, o dalla ospitalità a pagamento nell'ambito di una famiglia. Sempre nella giurisprudenza tributaria di questa Corte si è poi enunciato, con la sentenza numero 7957/97, il principio che L'ente preposto alla gestione di un fabbricato condominiale in regime di cosiddetta multiproprietà, il quale non si limiti a svolgere compiti d'amministrazione dell'immobile per assicurare il godimento degli appartamenti da parte dei singoli comproprietari o dei loro locatari secondo i turni prestabiliti, ma ceda direttamente tale godimento a terzi, reperiti per il tramite dei comuni canali di accesso al soggiorno turistico, ed altresì unisca a tale cessione tutte le prestazioni proprie dell'alloggio in pensione od albergo, dietro proporzionale corrispettivo, assume la qualità d'imprenditore alberghiero, e, come tale, è soggetto alla disciplina dell'l.V.A. precisandosi, in motivazione, che un’ azienda alberghiera sussiste non solo quando si verifichi quella struttura materiale che appare tipica dei comuni alberghi definiti dall'articolo 6 della - allora vigente - legge 217/1983 esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile , ma anche quando si realizzi la situazione propria dei residence , nei quali ai clienti non viene messa a disposizione una stanza ma un mini appartamento e lo stabile costituisce nel suo insieme un condominio. Sotto altro profilo, con la sentenza numero 1713/97, concernente l’applicazione dei benefici di cui alla legge ’’Tupini 2 luglio 1949, numero 408, si è chiarito che la casa albergo costituisce una struttura funzionale all'esercizio di una attività di impresa, consistente nel prestare ospitalità dietro corrispettivo ad una massa indiscriminata di fruitori, cosicché la stessa non è assimilabile alla casa di abitazione che va intesa come luogo destinato ad ospitare - con tendenziale continuità - nuclei familiari, per lo svolgimento della loro vita privata , ma va piuttosto ricondotta alla diversa categoria del negozio , costituita come luogo deputato allo svolgimento di attività d'impresa. In conclusione si deve affermare il principio che nell’ipotesi di concessione in godimento di un immobile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi non direttamente inerenti al godimento della res locata come la climatizzazione o la somministrazione di acqua, luce e gas , ma di carattere personale come le pulizie od il cambio della biancheria - il rapporto, specialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto la cessione di una pluralità di immobili, non è qualificabile come locazione immobiliare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, d.p.r. 633/72. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza gravata va cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa si decide nel merito, ai sensi dell’articolo 384 cpc, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Appare equo compensare interamente le spese di lite. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente compensa interamente le spese del giudizio.