L’ufficiale giudiziario che notifichi d’ufficio la sentenza al professionista, senza che sia stata richiesta l’ulteriore notifica di parte, non vizia di nullità il procedimento notificatorio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4933 del 3 marzo 2014. Il fatto. Un uomo aveva acquistato da un’azienda un autocarro usato, il mezzo però non aveva le caratteristiche indicate dalla carta di circolazione, pertanto richiedeva al Tribunale di Campobasso la risoluzione del contratto di vendita. La società convenuta resisteva alla domanda ritenendola priva di fondamento e chiamava in garanzia il precedente venditore dell’autocarro, ma anche il predetto si costituiva deducendo l’infondatezza delle pretese dell’attore. Il Tribunale respingeva così le domande, ritenendo che i pretesi vizi non avessero consistenza redibitoria né tantomeno concretizzassero una vendita aliud pro alio. Successivamente, il danneggiato impugnava la decisione in appello, ma il giudice riteneva il ricorso inammissibile perché tardivo nei confronti del primo venditore, il quale aveva provveduto a notificare la sentenza al procuratore dell’appellante. Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione l’attore, lamentando l’inidoneità della notifica della sentenza al fine del decorso del termine di cui all’articolo 325 c.p.c La presunta nullità della notificazione. Il ricorrente sosteneva che il primo tentativo di notificazione non fosse andato a buon fine in quanto il procuratore domiciliatario aveva trasferito il proprio domicilio professionale, inoltre poiché il richiedente la notifica procuratore del 2° venditore non aveva richiesto altra notifica ma la stessa era stata effettuata d’ufficio dall’ufficiale giudiziario presso il nuovo studio. Il ricorrente assumeva la sussistenza di una duplice nullità che avrebbe viziato il procedimento notificatorio sia per l’iniziativa adottata dall’ufficiale notificatore sia per la mancanza di un richiedente la nuova attività del notificante, munito di diversa procura ad hoc. L’idonea notifica dell’ufficiale giudiziario. La Corte invece ha rilevato che i suddetti profili di nullità sono privi di fondamento perché è sufficiente un solo impulso processuale da parte del richiedente la notifica perché sia attivata l’attività dell’ufficiale giudiziario che, a differenza di quella affidata all’ufficiale postale, non si limita al riscontro della corrispondenza dell’indirizzo indicato nell’incarto a quello di effettiva residenza o domiciliazione, ma si completa con le ricerche necessarie ad indirizzare la nuova notifica. Peraltro, sottolinea il Collegio, se le ricerche esperite in loco permettono già di individuare il nuovo indirizzo del domiciliatario o, anche, se lo stesso domiciliatario venga reperito in luogo differente, deve ritenersi perfettamente idonea l’attività dell’ufficiale giudiziario che proceda, nell’ambito territoriale di competenza, direttamente a nuova notifica. I giudici di legittimità concludono osservando che la domiciliazione viene fatta sempre presso un professionista, che ai fini della propria reperibilità indica il proprio studio professionale così che, quel che rileva è che l’attività notificatoria sia rivolta al reperimento di quel professionista e non del suo domicilio che, se formalmente oggetto di dichiarazione di elezione, assume la mera funzione di indicare la sede dell’attività del procuratore ed è privo di autonoma rilevanza. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 gennaio – 3 marzo 2014, numero 4933 Presidente Goldoni – Relatore Bianchini Svolgimento del processo 1. G.B. convenne innanzi al Tribunale di Campobasso la snc Agrimarket, dalla quale aveva acquistato un autocarro usato, perché fosse dichiarato ed accertato che il mezzo non aveva le caratteristiche riportate nella carta di circolazione, con conseguente risoluzione del contratto di vendita, ed affinché controparte fosse condannata alla restituzione del prezzo, con rivalutazione, interessi e spese e liquidando altresì il risarcimento del danno in via equitativa la convenuta resistette alla domanda, ritenendola priva di fondamento e chiamò in garanzia il precedente venditore dell'autocarro, tale G.F. per esser da lui garantita anche il predetto si costituì deducendo la infondatezza delle pretese dell'attore. 2. L'adito Tribunale respinse le domande, ritenendo che i pretesi vizi relativi alla ribaltabilità del cassone del mezzo commerciale non avessero consistenza redibitoria né tanto meno concretizzassero una vendita di aliud pro olio la decisione del Tribunale fu impugnata dal B. innanzi alla Corte di Appello di Campobasso che però dichiarò inammissibile il gravame, ritenendolo tardivo nei confronti del F. che aveva provveduto a notificare la sentenza al procuratore del B. analoga inammissibilità dell'impugnazione pronunziò nei confronti della snc M. & amp I. Commerciale così essendosi trasformata la snc Agrimarket in concordato preventivo ancorchè la predetta non avesse provveduto a notificare la sentenza ritenendo applicabile il disposto dell'articolo 326, II comma, cpcomma 3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il B., facendo valere due motivi di annullamento, illustrati anche da successiva memoria la snc M. & amp I. Commerciale ha resistito con controricorso l'intimato F. non ha articolato difese. Motivi della decisione I. Con il primo motivo vengono denunziate la violazione e la falsa applicazione degli articolo 285 e 170 cpc in relazione sia al vitium in procedendo in sé considerato articolo 360, I comma numero 3 cpc, sia nei suoi effetti sulla validità della pronunzia adottata articolo 360, I comma numero 4 cpc è altresì dedotta l'esistenza di un vizio di motivazione concretatosi nelle tre manifestazioni illustrate nell'articolo 360, I comma numero 5 cpc laddove la Corte del merito avrebbe ritenuto idonea al decorso del termine breve per impugnare scaduto, secondo l'assunto del giudice dell'impugnazione, il 9 novembre 2004 la notifica della sentenza di primo grado, a fronte della notifica della citazione in appello eseguita il 23 settembre 2005. I.a. Come mezzo al fine dell'illustrazione delle proprie tesi, la parte ricorrente produce copia della prima e dell'ultima pagina della sentenza, contenente la stampigliatura del rilascio in forma esecutiva per uso notifica ed esecuzione nonché la formula esecutiva sottoscritta dal Cancelliere, con allegata relata di notifica richiesta dall'avv. E.S. procuratore del F. -, sottolineando la legittimità di tale produzione in quanto non presente nell'incarto processuale detta produzione deve essere considerata ammissibile rientrando nell'onere di allegazione disciplinato dall'articolo 369, I comma numero 4 cpcomma I.b.1. Deduce parte ricorrente la inidoneità della notifica della sentenza al fine del decorso del termine indicato nell'articolo 325 cpc, dal fatto che il primo tentativo di notificazione dell'atto, effettuato il 14 ottobre 2004, non sarebbe andato a buon fine in quanto il procuratore domiciliatario avv. S. precedente difensore del B. avrebbe trasferito il proprio domicilio professionale dal momento che il richiedente la notifica il procuratore del F. non aveva richiesto altra notifica ma questa era stata effettuata con successo d'ufficio dall'ufficiale giudiziario presso il nuovo studio indicato nella precedente relata, assume il ricorrente la sussistenza di una duplice nullità che avrebbe viziato il procedimento notificatorio sia per l'iniziativa adottata dall'ufficiale notificatore sia per la mancanza di un richiedente la nuova attività del notificante, munito di diversa procura ad hocomma I.b.2. I suindicati profili di nullità sono privi di fondamento perché è sufficiente un solo impulso processuale da parte del richiedente la notifica perché sia attivata l'attività dell'ufficiale giudiziario che, a differenza di quella affidata all'ufficiale postale, non si limita al riscontro della corrispondenza dell'indirizzo indicato nell'incarto a quello di effettiva residenza o domiciliazione ma si completa con le ricerche necessarie ad indirizzare la nuova notifica peraltro, se quelle esperite in loco permettono già di individuare il nuovo indirizzo del domiciliatario o, anche, se lo stesso domiciliatario venga reperito in luogo differente si pensi alle notifiche a mani eseguite nei locali degli uffici giudiziari , deve ritenersi perfettamente idonea l'attività dell'ufficiale giudiziario che proceda, nell' ambito territoriale di competenza, direttamente a nuova notifica. I.b.3. Ulteriori profili di invalidità della notificazione della sentenza vengono individuati nel fatto che sarebbe stata consegnata un'unica copia dell'atto ad uno solo all'avv. S. dei tre codifensori gli altri erano gli avv.ti L. e F.C. e che tale consegna sarebbe stata effettuata nella sua qualità di domiciliatario e non già di procuratore costituito detti rilievi sono destituiti di fondamento in fatto ed in diritto in fatto, perché risulta dalla richiesta di notifica che essa sia stata indirizzata a B.G., rapp.to e difeso dagli avuti L.C., F.C. e F.S., nel domicilio eletto presso quest'ultimo procuratore costituito in Campobasso alla via G. Manzo 1, mediante consegna di copia conforme a mani in diritto, in quanto è principio consolidato quello secondo il quale, se una parte sia costituita con più procuratori, ciascuno di essi è legittimato a ricevere le notifiche vedi Cass. sez L numero 9787/2001 l'esistenza di un mandato congiunto non è d'ostacolo all'applicazione del surriferito principio alla fattispecie in esame, atteso che anche in questo caso la notifica è idonea a raggiungere uno dei rappresentanti processuali della parte, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione l'esistenza del mandato congiunto qualora non sia interessata un'attività processuale da porre in essere da parte di tutti i mandatari assume invece rilievo nell'ambito del rapporto tra professionista e cliente e nei rapporti ai quali, del pari, la parte notificante rimane estranea con i co-difensori. I.c. Va conclusivamente osservato che la domiciliazione viene fatta sempre presso un professionista, che ai fini della propria reperibilità indica il proprio o l'altrui studio professionale o anche l'abitazione di un privato così che quel che rileva è che l'attività notificatoria sia rivolta al reperimento di quel professionista e non del suo domicilio che, se formante oggetto di dichiarazione di elezione, assume la mera funzione di indicare la sede dell'attività del procuratore ed è privo di autonoma rilevanza per l'affermazione della prevalenza del riferimento personale su quello topografico ai fini della notifica dell'impugnazione vedi Cass. Sez. III numero 19763/2013 Cass. Sez. I, ord. numero 17391/2009 Cass. Sez. I numero 21291/2007 II. Con il secondo motivo vengono dedotte la violazione e la falsa applicazione degli articolo 285 170 327 479 cpc nonché vizio di motivazione, laddove la Corte del merito avrebbe omesso di considerare che la sentenza era stata spedita in forma esecutiva, così che la sua notifica valeva come preannunzio di esecuzione ex articolo 479 cpc ma non ai fini del decorso del termine breve. II.a. Va premesso che la notifica della sentenza è stata eseguita nell'ottobre 2004, prima dunque della modifica dell'articolo 479 cpc ad opera del d.l. 35/2005 che introdusse un ulteriore periodo a detta norma in forza del quale, se il titolo esecutivo fosse stato costituito da una sentenza, facultizzava la parte ad effettuarne la notificazione anche a' sensi dell'articolo 170 cpc tale inciso peraltro non è stato riprodotto nella legge di conversione numero 80/2005 detto rilievo permette di ritenere la perdurante all'epocaessenzialità della notifica alla parte personalmente e quindi al suo reale domicilio, al fine di identificare le finalità solo esecutive della notificazione della sentenza, nella fattispecie dunque assenti. III. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della contro ricorrente, liquidandole in euro 3.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.