Le modifiche del singolo ad un bene comune sono accettabili se non ledono il godimento altrui

È possibile, per il singolo condomino, fare delle modificazioni o innovazioni alla cosa comune, se questi lavori non alterano la destinazione del bene.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4499, depositata il 25 febbraio 2014. Il caso. Un inquilino chiedeva di essere reintegrato, in quanto partecipante di un condominio, nel possesso del locale adibito all’ubicazione di macchine e quadri elettrici dei due ascensori presenti dell’edificio, uno condominiale e l’altro di esclusiva proprietà di un altro condomino, convenuto nel processo. Quest’ultimo aveva parzialmente occupato il locale, realizzandovi, nella parte relativa ai macchinari del suo ascensore, un vano chiuso, destinato alla corsa dell’ascensore privato. Il lavoro è stato fatto. La Corte d’Appello di Bergamo condannava il convenuto a ripristinare lo stato originario del locale, sul presupposto che la sua iniziativa aveva realizzato uno spoglio, restringendo il godimento pro indiviso di una parte del locale. La CTU richiesta dai giudici aveva realizzato che l’esecuzione di opere deliberate unilateralmente dal convenuto avevano prodotto una struttura necessaria per il vano corsa dell’ascensore privato, prolungato di un piano. Non c’è disagio per gli altri. Il convenuto ricorreva in Cassazione, richiedendo alla Corte se, per stabilire se le modificazioni o innovazioni apportate dal singolo condomino alla cosa comune, serva accertare se abbiano comportato un impedimento agli altri condomini di farne parimenti uso. I giudici di legittimità affermavano che l’accertamento della CTU della presenza di una sezione perimetrale in cartongesso su struttura in ferro non dimostrava l’appropriazione del ricorrente di una parte comune per fini personali. Infatti, non veniva alterata la destinazione del bene, ma se ne faceva un uso più intenso che non pregiudicava il pari uso e non provocava un pregiudizio concreto, considerata la particolare natura del locale e del godimento pro indiviso. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio – 25 febbraio 2014, numero 4499 Presidente Triola – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con ricorso 12.8.2003 R.M. chiese al tribunale di Bergamo di essere reintegrato nel possesso, quale partecipante al condominio Miltor di Bergamo, del locale adibito all'ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici dei due ascensori installati nell'edificio l'uno condominiale e l'altro di esclusiva proprietà di E.L. che il convenuto aveva parzialmente occupato realizzandovi, nella parte corrispondente ai macchinari del suo ascensore, un vano chiuso destinato alla corsa dell'ascensore privato, prolungata di un piano. Nella resistenza del convenuto si costituì il condominio Miltor chiedendo a sua volta la reintegrazione. Il tribunale, previa ctu, dichiarò inammissibile l'intervento del condominio e respinse la domanda del M., decisione appellata dai soccombenti. La Corte di appello di Brescia, con sentenza 29.4.2008, respinse l'appello del condominio ed accolse quello del M. condannando L. a ripristinare lo stato originario del locale al quinto piano dell'edificio in Bergamo via Milano 3 e ad adottare i provvedimenti necessari alla reintegra sul presupposto che l'intervento del condominio era tardivo e che l'iniziativa del L. aveva concretamente realizzato uno spoglio impedendo o comunque restringendo il godimento pro indiviso di una parte del locale adibito all'ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici pertinenti tanto all'ascensore condominiale che a quello di esclusiva proprietà dell'appellato. Il ctu aveva accertato che il locale è condominiale e che in passato erano alloggiati i motori ed i quadri elettrici dei due ascensori mentre attualmente, in seguito all'esecuzione di opere deliberate unilateralmente da L., era interessato da una parte perimetrale in cartongesso su struttura in ferro per il tamponamento del vano corsa dell'ascensore dell'appellato prolungato di un piano. Ricorre L. con tre motivi, resiste M. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Col primo motivo si lamenta violazione degli articolo 1102 e 1120 cc col quesito se per stabilire se le modificazioni e/o innovazioni apportate dal singolo condomino alla cosa comune consentite dalla legge sia o meno necessario accertare se abbiano comportato un impedimento agli altri condomini di fame parimenti uso, con ulteriori specificazioni. Col secondo motivo si denunzia omessa motivazione con specifico riferimento all'affermazione che l'intervento avrebbe causato limitazioni al diritto d'uso del M., senza momento di sintesi. Col terzo motivo si deduce omessa motivazione sulla mancata rinnovazione della ctu. La prima censura merita accoglimento con assorbimento delle altre. La sentenza ha affermato che l'iniziativa del L. aveva concretamente realizzato uno spoglio impedendo o comunque restringendo il godimento pro indiviso di una parte del locale adibito all'ubicazione delle macchine e dei quadri elettrici pertinenti tanto all'ascensore condominiale che a quello di esclusiva proprietà dell'appellato. Il ctu aveva accertato che il locale è condominiale e che in passato erano alloggiati i motori ed i quadri elettrici dei due ascensori mentre attualmente, in seguito all'esecuzione di opere deliberate unilateralmente da L., era interessato da una parte perimetrale in cartongesso su struttura in ferro per il tamponamento del vano corsa dell'ascensore dell'appellato prolungato di un piano. Detto accertamento in fatto, così come descritto, non dimostra l'appropriazione da parte del L. di una parte comune per fini personali, posto che non si altera la destinazione del bene, ma se ne fa un uso più intenso che non pregiudica il pari uso e non provoca un pregiudizio concreto, attesa la particolare natura del locale e del godimento pro indiviso. Donde la cassazione con rinvio per un nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Brescia, altra sezione.