Sequestro preventivo di titoli e documenti? Solo se il pericolo è concreto

Il periculum in mora che legittima il sequestro preventivo deve intendersi, non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato o alla agevolazione della commissione di altri reati.

Questo il principio di diritto affermato dalla Seconda Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 8034/14, depositata il 20 febbraio. Il periculum in mora. Come noto, due sono i requisiti per la applicazione di una misura cautelare reale e, dunque, anche del sequestro preventivo il fumus commissi delicti ed il periculum in mora . La pronuncia in commento si segnala in quanto si occupa di dettagliare quali caratteristiche debba avere il secondo requisito, ossia il periculum in mora . Sul punto, va preliminarmente osservato che detto requisito, a differenza del fumus che non è oggetto di specifica previsione legislativa, viene indicato nell’art. 321 c.p.p. come il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati . Entrando nel dettaglio, da tempo le Sezioni Unite SSUU, 14 dicembre 1994, Adelio SSUU, 29 gennaio 2003, De Luca , come noto, hanno affermato che, sebbene difetti nell’assetto normativo dettato dal codice di rito per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella che, invece, è codificata negli artt. 274 lett c e 292 c.p.p. per le misure sulla libertà personale, è nella fisiologia del sequestro preventivo , quale misura che comunque incide su libertà costituzionalmente tutelate, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell’attualità e debba essere valutato facendo riferimento alla situazione esistente al momento in cui viene adottata la misura reale, e non dunque facendo riferimento ad una prospettiva astratta. Detto principio è stato più volte affermato in giurisprudenza, tuttavia non è sempre facile delinearne la portata applicativa concreta nelle singole situazioni di fatto. Si deve precisare, altresì, che il pericolo deve essere inteso in senso oggettivo, e dunque come probabilità del verificarsi di un danno futuro, che sia conseguenza dell’effettiva disponibilità materiale o giuridica delle cose, di cui viene disposto il sequestro. Il caso sub iudice. La vicenda, che ha portato alla pronuncia in esame, trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP di Napoli su una pluralità di titoli e documenti nella disponibilità di una società finanziaria i cui vertici, a seguito di alcune denunce sporte da clienti, erano indagati per i delitti di usura, estorsione e riciclaggio nonché di altri reati minori. A seguito delle indagine esperite si era, infatti, accertato che i titolari della società finanziaria a latere di alcune operazioni di finanziamento regolari avevano posto in essere operazioni a favore rectius in danno di quei medesimi clienti, pretendendo il rilascio a garanzia di titoli e di effetti cambiari, operazioni collaterali che, secondo l’assunto accusatorio, integravano i delitti di usura ed estorsione. Nel dettaglio, il provvedimento del GIP partenopeo aveva attinto tutto il materiale già oggetto di un precedente provvedimento di sequestro probatorio teso a dimostrare l’avvenuta commissione di tali gravi reati in danno di diversi clienti della società finanziaria. Il Tribunale del Riesame aveva confermato il provvedimento ablativo rigettando anche la richiesta subordinata della difesa, che aveva chiesto di limitare il sequestro ai soli titoli ed effetti rilasciati dai denuncianti, con conseguente richiesta di restituzione della documentazioni e dei titoli afferenti alla posizione di altri clienti. Aveva, infatti, osservato il Tribunale del Riesame che le indagini avevano permesso di appurare che il medesimo modus operandi era stato adottato anche nei confronti di altri clienti, che non avevano sporto denuncia, e ciò giustificava l’ampliamento della misura cautelare reale al di fuori della ristretta cerchia dei documenti ed effetti rilasciati dai denuncianti. Sussiste il pericolo concreto ed attuale di aggravamento del reato o di protrazione delle conseguenze dello stesso? L’ordinanza di conferma del Tribunale del Riesame viene impugnata dai difensori degli indagati che, tra gli altri motivi, insistono, in particolare, sull’istanza subordinata con cui si chiedeva la restituzione alla società – che proprio in conseguenza dei fatti per cui si procede aveva mutato completamente la amministrazione e direzione – di titoli, effetti e documenti rilasciati da soggetti diversi dai denuncianti. La Corte evidenzia, da un lato, che condivisibile era l’argomentazione del Tribunale del Riesame nel mantenere il vincolo reale su titoli ed effetti rilasciati da soggetti, che seppur non avevano sporto formale denuncia, erano stati vittime di quel medesimo modus operandi segnalato in denuncia e, dunque, anche loro parti offese dal reato, rispetto alle quali ben poteva rappresentarsi il pericolo concreto e reale che detti titoli potessero essere posti all’incasso, con necessario ulteriore aggravarsi delle conseguenze del reato. Sotto altro profilo devono, però, riconoscere gli Ermellini che il ricorso è fondato in quanto il Tribunale del Riesame si era limitato a confermare il sequestro preventivo di tutto quanto oggetto del primigenio sequestro probatorio e, dunque, non aveva fornito alcuna spiegazione circa la sussistenza di un pericolo attuale e concreto derivante dalla libera disponibilità di tutti gli altri documenti che erano stati sequestrati per mere ragioni investigative o di prova, alla luce di riscontrate anomalie segnalate pure dalla Banca d’Italia. Poiché, quindi, il Tribunale aveva omesso completamente di indicare quali fossero quegli elementi di fatto da cui desumere l’esistenza di un pericolo concreto ed attuale di aggravamento del reato o di protrazione delle conseguenze del medesimo in merito alla restante documentazione, la Corte interviene annullando con rinvio davanti ad altra composizione del Tribunale di Napoli. Riaffermato è, dunque, il principio dell’obbligo per il giudice di merito di fornire una specifica motivazione sulla attualità e concretezza del pericolo derivante dalla libera disponibilità materiale e giuridica delle res sottoposte a sequestro preventivo.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 ottobre – 20 febbraio 2014, numero 8034 Presidente Petti – Relatore Cervadoro Osserva Con decreto dell'8.6.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose il sequestro preventivo di assegni, effetti cambiari e titoli della società di intermediazione finanziaria Martos Finanziaria s.p.a , nonché degli effetti cambiari, assegni e titoli emessi da Ma.Sa. quale legale rappresentante della Ser.Met.s.r.l. nel procedimento nei confronti di M.O. e I.O. indagati insieme ad altri per i reati di cui agli articolo 81, 644, 629, 648 bis c.p. 55 D.lvo 231/07 e 2621 c.c Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, presentando il M. anche una memoria, e deducendo entrambi la carenza del fumus commissi delicti . Il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 20.9.2012, confermava il decreto, ritenendo sussistente il fumus dei reati ipotizzati, e rilevando che non poteva essere accolta la richiesta avanzata dall'I. di limitare il sequestro alle pratiche concernenti i finanziamenti concessi ai denuncianti P. , Pi. e Ma. , in quanto dalle indagini in corso è emerso - come si è detto - che con analoghe modalità la Martos ha erogato prestiti anche ad altri soggetti. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato M.O. , deducendo 1 la violazione dell'articolo 606,1 co. lett.c c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli articolo 325, 324, VII co., 309 V, IX, e X co., 127 e 125 III co. c.p.p. per il mancato rispetto da parte del Tribunale del Riesame del combinato disposto di cui agli articolo 324, VII col, IX e X co. c.p.p. per avere il Tribunale deciso oltre i dieci giorni previsti dalle legge con conseguente inefficacia della misura 2 la violazione dell'articolo 606, co.1 lett.c c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli articolo 325, 324 VII co.309 IX co. 127 e 125 III co. c.p.p. Il provvedimento è fondato sull'erroneo presupposto della ricorrenza, con riguardo ai beni sequestrati, del reato di usura gli interessi non erano superiori al limite legale, né vi è prova che fossero sproporzionati trovandosi chi li ha dati o promessi in difficoltà economica. Carente la motivazione con riferimento al periculum in mora . Alcuni dei fatti per cui è contestato il reato di usura risalgono al 2009 il lasso di tempo e l'avvenuta consumazione del delitto depongono per l'inesistenza del supposto pericolo 3 la violazione dell'articolo 606, I co. lett.c c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli articolo 325, 324, 127 e 125 III co. c.p.p. Con l'ordinanza del 24.7.2012, il Tribunale del Riesame ha disposto l'acquisizione della notitia criminis numero 10563/2012 posta a fondamento di altro decreto di sequestro richiamato nel decreto impugnato, nonostante che la richiesta di applicazione della misura reale si fondasse unicamente sulla informativa della Guardia di Finanza del 4.6.2012. La decisione è certamente avvenuta in violazione di legge. A ciò aggiungasi che il Collegio può ben fornire una qualificazione giuridica diversa ai fatti, ma non porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso 4 la violazione dell'articolo 606, I co. lett.c c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli articolo 325, 324 VII co., 309 IX co. c.p.p. il Gip nel provvedimento genetico non ha esposto gli argomenti per i quali in costanza di sequestro probatorio emergessero ragioni di pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo di indisponibilità e della possibile frustrazione delle garanzie alla cui tutela è preposto l'articolo 321 c.p.p. E il Tribunale non doveva confermare il decreto, non potendo sanare la nullità del decreto genetico. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato I.V. , deducendo 1 la violazione dell'articolo 606,1 co. lett.c c.p.p. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli articolo 325, 324, VII co., 309 V, IX, e X co., 127 e 125 III co. c.p.p. per il mancato rispetto da parte del Tribunale del Riesame del combinato disposto di cui agli articolo 324, VII col, IX e X co. c.p.p. per avere il Tribunale deciso oltre i dieci giorni previsti dalle legge con conseguente inefficacia della misura 2 la violazione degli articolo 644, 629, 648 bis c.p., 55 d.lgs. numero 231/07 e 2621 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti . Nullità dell'ordinanza impugnata ex articolo 125 co.3 c.p.p. per difetto sui motivi di gravame enunciati in udienza. La difesa aveva evidenziato in sede di udienza camerale sia l'insussistenza del fumus rispetto alle ipotesi di reato contestate sia l'eccessiva ampiezza del provvedimento di sequestro. Il Tribunale ha respinto in toto le doglianze difensive, ma con argomentazioni apodittiche. L'accusa di usura si fonda sulle denunce sporte da P. , Ma. e Pi. , dalle quali si rileverebbe l'applicazione di tassi di interesse ben superiori a quelli indicati nella modulistica contrattuale. Secondo la prospettazione accusatoria, quindi, la presunta attività usuraria veniva realizzata attraverso accordi paralleli rispetto al contratto di finanziamento, in forza dei quali i gestori della Martos trattenevano una parte della somma concessa in prestito. In altri termini non era illecito il modus operandi della società ma quello degli indagati che gestivano in maniera anomala il rapporto con i clienti. Non a caso dopo il sequestro si provvedeva alla completa rinnovazione del consiglio di amministrazione della Martos. Il nuovo rappresentante legale ha quindi chiesto che il sequestro fosse circoscritto alle sole posizioni controverse, poiché tutti gli altri finanziamenti trecento pratiche di finanziamento rispetto alle appena sette pratiche nelle quali sono state ravvisate anomalie non presentavano anomalie. Quanto alle anomalie segnalate dalla Banca d'Italia, si tratta di segnalazioni relative ad operazioni ritenute sospette che l'Unità di informazione finanziaria UIF trasmette al Nucleo speciale di polizia valutario della Guardia di Finanza NSPV per i necessari approfondimenti al fine di verificare la causale di dette operazioni e accertare l'eventuale compimento di attività di riciclaggio, della quale non vi è traccia anche livello indiziario nell'informativa della Guardia di Finanza. Entrambi chiedono pertanto l'annullamento dell'ordinanza. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. Questa Corte, nel suo più alto consesso, ha di recente affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'articolo 309, co. 5 c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'articolo 324, co. 3, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria e che il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l'acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, v. Sez. U, Sent. numero 26268 del 28/03/2013 Rv. 255581 e Rv. 255582 . Orbene, è pacifico che l'udienza in camera di consiglio è stata fissata e la decisione è intervenuta in data 20.9.2012, a seguito di due rinvii per acquisire le denunce di P. e Pi. , acquisizione disposta all'udienza del 12.7.2102 , e l'informativa della Guardia di Finanza del 9.1.2012 acquisizione disposta all'udienza del 24.7.2012 , in quanto atti non inclusi tra gli atti originariamente trasmessi dal pubblico ministero. Pertanto il denunciato vizio non sussiste, dovendo ritenersi che la decisione del Tribunale del riesame sia stata assunta tempestivamente, tenuto altresì conto della prevista sospensione dei termini nel periodo feriale. 2. Anche il terzo motivo del ricorso di M.O. è infondato. L'informativa della Guardia di Finanza del 9.1.2012 era stata posta a fondamento del decreto di sequestro probatorio del P.M. del 24.1.2012, richiamato dal decreto di sequestro preventivo impugnato, e pertanto ben poteva essere acquisita dal Tribunale. Né risulta dagli atti che a tale acquisizione sia stata avanzata opposizione alcuna da parte dei ricorrenti. 3. Sono invece fondati il secondo motivo del ricorso di I. , e il quarto motivo del ricorso M. , nella sola parte in cui censura l'estensione del provvedimento di sequestro preventivo a tutta la documentazione già sottoposta a sequestro probatorio. Lo stesso motivo è invece infondato in relazione al periculum in mora indicato sia nel provvedimento di sequestro che nell'ordinanza impugnata nell'aggravamento delle conseguenze dell'attività illecita con ulteriore danno per le parti offese. Con il decreto in data 8.6.2012, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo degli assegni, effetti cambiari e titoli sequestrati dalla Guardia di Finanza in data 1.2.2012 nei confronti della Martos Finanziaria spa, nonché degli effetti cambiari, assegni e titoli emessi da Ma.Sa. quale legale rappresentante della Ser.Met. srl. Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha mantenuto il sequestro su tutta la documentazione già oggetto di sequestro probatorio, rigettando la richiesta della difesa di I. di limitare il sequestro alla sola documentazione afferente i rapporti intrattenuti tra la Martos Finanziaria spa ed i denuncianti P. , Pi. e Ma. . 3.1 Il ricorso attiene ad ipotesi di sequestro preventivo, e quindi il sindacato di legittimità esercitato da questa Corte Suprema è limitato, ai sensi dell'articolo 325 c.p.p., co. 1, al solo vizio di violazione di legge, e non ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso dall'articolo 606 c.p.p., co. 1, lett. e , non applicabile al ricorso ex articolo 325 c.p.p Secondo costante e risalente insegnamento di questa Corte, la violazione di legge concernente la motivazione trova il suo fondamento nella disciplina costituzionale di cui all'articolo 111, commi 6 e 7, e consiste nella omissione totale della motivazione stessa ovvero nelle ipotesi di motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudicante utilizza espressioni di stile e stereotipate, e la seconda quando si riscontri un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto - che si elidono a vicenda - sicché la motivazione stessa deve essere ritenuta tamquam non esset . Rimangono escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione tutte le rimanenti ipotesi nelle quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie v.Cass. Sent.numero 7441/92, rv.190883 . Nella nozione di violazione di legge deve, poi, farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione v. Cass.Sez.I, Sent. numero 6821/2012 Rv. 252430 Sez.I, Sent. numero 40827/2010 Rv. 248468, Sez. II, sent.numero 5225/2006 Rv. 235861 S.U., sent.numero 5876/2004 Rv. 226710 S.U., sent. numero 25932 /2008 Rv. 239692 . 3.2 Tanto premesso, e ribadito il principio di diritto univocamente affermato da questa Corte v., da ultimo, Cass. Sez.III, Sentenza numero 11769/2008 Rv. 239250 circa il periculum in mora che - ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., co. 1 - legittima il sequestro preventivo, e che deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati, rileva il Collegio che dal provvedimento impugnato emergono chiaramente gli elementi sia del fumus che del periculum in mora afferenti il sequestro della documentazione riguardante i denuncianti, nonché di altri documenti riguardanti prestiti erogati in favore di altre persone con analoghe decurtazioni le denunce presentate da P. , Pi. e Ma. sono sintomatiche di un medesimo ed illecito modus operandi della Martos finanziaria, nella sua attività di erogazione di prestiti di danaro, svolta per lo più sotto forma di prestito cambializzato o attraverso la procedura di sconto assegni , con tasso ben superiore a quello indicato nella modulistica contrattuale sottoposta alla firma dei contraenti, mediante una ingiustificata decurtazione del finanziamento accordato analoghe decurtazioni sono state individuate nei prestiti erogati a F. , A. , Ar. e Fa. trattavasi di clienti in difficoltà economiche la libera disponibilità dei titoli potrebbe aggravare le conseguenza dell'attività illecita consentendo di esperire azioni giudiziarie a sostegno dei crediti vantati. V.pagg.2-4 dell'ordinanza impugnata , con conseguenza della completa infondatezza anche del secondo motivo di ricorso del M. . Non altrettanto dicasi, invece, per l'ulteriore documentazione in sequestro. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto necessario il sequestro di tutto quanto già sottoposto a sequestro probatorio, anche alla luce delle riscontrate anomalie segnalate pure dalla Banca d'Italia , limitandosi ad affermare la generica ed astratta eventualità di un possibile aggravamento dell'attività illecita da parte della Martos Finanziaria s.p.a. ed omettendo invero di indicare anche sommariamente le circostanze di fatto dalle quali deriva in concreto il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato, pericolo che il sequestro preventivo dovrebbe scongiurare. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, limitatamente ai documenti diversi dagli assegni e titoli che si riferiscono ai denuncianti e alle altre operazioni sospette in relazione all'ipotizzato reato di usura, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli anche in relazione alle ulteriori ipotesi di reato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.