Non paga le quote di iscrizione all’albo: geometra inadempiente = geometra sospeso

In assenza di variazioni della quota di iscrizione all’albo professionale non può essere denunciato un vizio sulla quantificazione della quota stessa da parte del Collegio dei Geometri.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 3807 del 18 febbraio 2014. Il fatto. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati rigettava il ricorso in riassunzione per l’annullamento delle delibere consiliari riguardanti il provvedimento adottato dal Collegio Geometri della provincia di Bergamo che aveva sospeso un iscritto a tempo indeterminato dall’esercizio della libera professione, per mancato pagamento delle quote di iscrizione all’albo. Il ricorso in riassunzione veniva proposto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la decisione consiliare dichiarativa dell’irricevibilità del ricorso del geometra avverso la deliberazione del Collegio dei Geometri che aveva confermato la sospensione. Infatti, poiché non vi erano state variazioni della quota di iscrizione all’albo professionale non poteva essere denunciato un vizio sulla quantificazione della quota stessa da parte del Collegio dei Geometri. Inoltre, era inammissibile il motivo di ricorso concernente l’assoluzione del geometra medesimo da esercizio abusivo della professione, trattandosi di una statuizione penale estranea alla legittimità dell’irrogazione di sanzione disciplinare per mancato pagamento delle quote. Il geometra ricorre per cassazione, deducendo il fatto di non aver mai potuto presentare le proprie giustificazioni e l’omessa notificazione del provvedimento di sospensione. Inoltre, non potendo il Collegio pretendere la quota di iscrizione all’albo, in quanto eccessiva, il Consiglio dell’ordine non poteva imporne la dazione o determinarne la misura. Qual è l’oggetto del ricorso per cassazione? La Suprema Corte fa notare come, nel giudizio di cassazione, oggetto del ricorso sia la pronuncia del Consiglio Nazionale e non quella del Consiglio del Collegio dei Geometri. Censure generiche. Va aggiunto che le asserite violazioni concernenti il procedimento e la decisione innanzi al Consiglio locale sono dedotte genericamente, senza che sia stato indicato se siano state oggetto di impugnazione davanti al Collegio Nazionale. Determinazione della quota corretta. Il ricorrente, poi, se da un lato contesta la correttezza della determinazione della quota di iscrizione all’albo, dall’altro ne evidenzia egli stesso la novità. Ecco perché non ci possono essere dubbio sul rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 dicembre 2013 – 18 febbraio 2014, numero 3807 Presidente Triola – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con provvedimento del 3.10.2012 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati rigettava il ricorso in riassunzione per l'annullamento delle delibere consiliari e relative comunicazioni numero 15 del 25.7.2003-4 agosto 2003 e 20 febbraio 2003-30 marzo 2009 , riguardanti il provvedimento adottato dal Collegio Geometri della Provincia di Bergamo il 4 agosto 2003, relativo alla irrogazione, a carico del R., della sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della libera professione, ai sensi dell'articolo 2 L. 536/1949, per mancato pagamento delle quote di iscrizione all'albo. Tale ricorso in riassunzione veniva proposto a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio la decisione 16.12.2009 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati con cui era stato dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso del R. avverso la deliberazione del Collegio dei Geometri 20.2.2009, che aveva disposto la rinotifica del provvedimento di sospensione 25.7.2003 con contestuale conferma della sospensione del R. dall'albo professionale. Il Consiglio dell'Ordine escludeva che la notificazione congiunta di entrambe le deliberazioni del 25.7.2003 e 20.2.2009 riguardasse due distinti provvedimenti di sospensione, posto che la successiva deliberazione del 20.2.2009 aveva per oggetto unicamente la rinotificazione della precedente deliberazione sanzionatoria ed una portata meramente confermativa della stessa. Osservava, poi, che dal 2001, anno in cui il R. aveva iniziato a rendersi moroso, non era stata apportata alcuna variazione alla quota di iscrizione all'albo professionale sicché, avendo il R. provveduto al versamento, negli anni precedenti, di un uguale importo della quota, doveva ritenersi preclusa la denuncia del vizio sulla quantificazione della quota stessa da parte del Collegio dei Geometri. Rilevava, infine, l'inammissibilità del motivo di ricorso, concernente la intervenuta assoluzione del R. da abusivo esercizio della professione per mancata conoscenza delle delibere di sospensione e cancellazione, trattandosi di censura introdotta dal R. solo in sede di riassunzione del giudizio da rinvio della Cassazione e trattandosi, comunque, di una statuizione penale estranea alla legittimità della irrogazione di sanzione disciplinare per mancato pagamento delle quote di iscrizione all'albo professionale. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il R., ex articolo 15 u.co. R.D. numero 274/1929 ed articolo 111 Cost., formulando quattro motivi. Resiste con controricorso e successiva memoria il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo. Motivi della decisione Il ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 co. 2 della L. 3 agosto 1949 numero 536 in quanto, sia col primo provvedimento disciplinare del 2003 che con quello successivo del 2009 era stato disatteso il disposto degli articolo 11 e 12 del R.D. 11.2.1924 numero 274 2 violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 co. 2,3,4 e 5 del R.D. numero 274/1929, posto che l'incolpato non era stato mai stato ascoltato né mai convocato dal Presidente del Collegio bergamasco e non aveva potuto, quindi, presentare le proprie giustificazioni 3 violazione e falsa applicazione degli articolo 11 co. 3 e 15 co. 1 del R.D. numero 274/1929, stante l'omessa notificazione del provvedimento di sospensione del 4.5 agosto 2003 ne conseguiva che il provvedimento del 2009 non costituiva una mera rinotificazione di quello precedente, ma un nuovo provvedimento preceduto dal procedimento disciplinare, completamente omesso nella fattispecie 4 violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 co. 2 e 3 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944 numero 382 in particolare, non sussistendo il potere del Collegio di pretendere la quota di iscrizione all'albo in quanto eccessiva rispetto ai parameri indicati dall'articolo 7 cit., non poteva il Consiglio dell'ordine imporre la prestazione o determinarne la misura. Il ricorso è infondato. Il primo motivo è inammissibile poiché si risolve in una generica doglianza di inosservanza delle forme del procedimento disciplinare senza precisarne la consistenza difetta sul punto il contenuto minimo di specificazione della censura, come desumibile da quanto esposto a pg. 9 del ricorso. In ordine agli altri motivi occorre premettere che nel giudizio di cassazione costituisce oggetto del ricorso la pronuncia del Consiglio nazionale e non quella del Consiglio del Collegio dei geometri va aggiunto, con riferimento alla seconda censura, che le asserite violazioni concernenti il procedimento e la decisione innanzi al Consiglio locale, sono dedotte genericamente, senza che sia indicato e precisato se esse abbiano costituito oggetto di impugnazione davanti al Collegio nazionale. Tale rilievo vale anche per il terzo motivo. Quanto al quarto motivo afferma il ricorrente V. pag. 12 ricorso di contestare in questa sede la correttezza della determinazione della quota di iscrizione all'albo professionale, evidenziando, quindi, egli stesso la novità e la conseguente inammissibilità della censura. Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 2.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.