Prestito vitalizio ipotecario, in G.U. il Decreto di disciplina

E' approdato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016 il Decreto che reca norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario tale contratto, così come modificato dalla l. numero 44/2015, ha per oggetto la concessione, da parte di banche e di intermediari, di finanziamenti a medio e lungo termine.

Il prestito vitalizio ipotecario in G.U Ottenuto l’ok dalla Corte dei Conti, il Decreto 22 dicembre 2015, numero 226, disciplinante l’offerta al pubblico del prestito vitalizio ipotecario, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 febbraio 2016, numero 38 . Il contratto, disciplinato in ultimo dall’articolo 1, l. numero 44/2015, ha per oggetto la concessione da parte di banche e di intermediari finanziari di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a 60 anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile. I finanziamenti sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali. Contratto di finanziamento. Ai sensi della nuova disciplina introdotta dal Decreto pubblicato ieri, nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, l. numero 203/2005 come modificata dall’articolo 1, comma 1, della l. 2 aprile 2015, numero 44 , anche in allegato al contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati Simulazione del piano di ammortamento , che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l'altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all'eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l'età del soggetto finanziato più giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni, ed includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento della stipula. Il decreto, inoltre, disciplina all’articolo 3 i casi e le formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile. Fonte www.fiscopiu.it

Decreto_MISE_22dicembre2015_n226_GU16febbraio2016_n38