Infanzia difficile e abusi, personalità disturbata per l’uomo: condanna, comunque, per la violenza sessuale su un minore

Respinta la tesi difensiva del parziale vizio di mente. Ciò perché la pedofilia, che è ricompresa nella parafilia, è valutabile come mera devianza sessuale, assolutamente priva di influenza sulle capacità intellettive e volitive della persona.

Concetto chiarissimo, e non discutibile la pedofilia è una mera devianza sessuale, e non un problema psichiatrico capace di influire negativamente sulle capacità intellettive e volitive della persona. Ciò consente, quindi, di pronunciare, senza alcun tentennamento, una condanna adeguata nei confronti di un uomo di mezza età, resosi responsabile di abominevoli atti ai danni di un minore, di neanche 14 anni di età. Respinta in maniera netta la tesi difensiva – poggiata anche sul richiamo ad una infanzia difficile –, secondo cui la pedofilia è valutabile come disturbo sessuale e dell’identità Cassazione, sentenza numero 6818, terza sezione penale, depositata il 17 febbraio . Pedofilia . Davvero terribile l’elenco delle accuse mosse a un uomo, ritenuto responsabile di “prostituzione minorile” e “violenza sessuale” ai danni di una persona minore, di neanche 14 anni. E, una volta ricostruita la terribile vicenda, i giudici di merito non mostrano alcun dubbio l’uomo va condannato, senza alcuna perplessità. Nonostante tutto, però, nonostante la gravità delle condotte addebitategli, l’uomo decide comunque di proporre ricorso in Cassazione, sostenendo che i giudici di merito hanno commesso un errore, non riconoscendo il suo «vizio parziale di mente». E a sostegno di questa visione, poi, l’uomo evidenzia il fatto che «il Tribunale lo ha ritenuto affetto da parafilia» – termine che, citiamo dal vocabolario ‘Treccani’, “in psicologia e psicanalisi” indica “tutti i disturbi psicosessuali caratterizzati dal fatto che chi ne è affetto deve, per ottenere eccitamento o soddisfazione sessuale, perseguire fantasie o compiere atti anomali o perversi”, come, ad esempio, “esibizionismo, feticismo, masochismo, sadismo, travestitismo, zoofilia” –, per poi aggiungere che non si può ignorare il fatto che «la pedofilia è inserita tra i disturbi sessuali e dell’identità in genere». E come ulteriore elemento, poi, il legale dell’uomo ricorda che quest’ultimo «ha una personalità disturbata, con precario adattamento alla realtà, formatasi a causa dell’esperienza infantile, caratterizzata, probabilmente, da abusi e da carenza di affetto paterno». Devianza. Tutte le contestazioni mosse dall’uomo, e poggiate, paradossalmente, sulla «perizia psichiatrica» utilizzata in Tribunale, vengono però ritenute prive di valore dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, mostrano di condividere in pieno la condanna come delineata in Corte d’Appello. Risibile, in sostanza, l’ipotesi della «seminfermità di mente» dell’uomo. Ciò perché la «parafilia» – «in cui rientra la pedofilia» – è valutabile solo come «comportamento deviante che, non derivando da un disturbo psichiatrico maggiore che alteri il rapporto con la realtà, non assume rilevanza forense». E poi, concludono i giudici, bisogna tenere bene a mente che «la pedofilia rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona», sempre che non sia «accompagnata da una accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre 2014 – 17 febbraio 2015, numero 6818 Presidente Fiale – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. B.R. ha proposto, a mezzo del Difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna, all'esito di rito abbreviato condizionato, del medesimo per vari reati di cui agli articolo 609 bís, 609 ter, 609 octies, 600 bis e 600 sexies c.p., nonché 482 e 477 c.p. commessi nei confronti di persona minore di anni quattordici. 2. Con un unico motivo, invocando violazione di legge, lamenta il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ex articolo 89 c.p. Deduce che, all'esito della perizia psichiatrica, il Tribunale ha reputato l'imputato capace di intendere e di volere pur avendolo ritenuto affetto da parafilia ed evidenzia che la pedofilia, in cui la parafilia rientra, è inserita dal DSM IV manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali tra i disturbi sessuali e dell'identità in genere. Nella specie il perito ha ravvisato un disturbo dell'adattamento sottotipo con ansia e ha ravvisato un comportamento deviante non derivante però da un disturbo psichiatrico maggiore e la Corte, così come, in precedenza, il Tribunale, ha fatto propria tale conclusione. Ciò posto, il ricorrente, dopo avere ricordato che alla Corte si era chiesta una diminuente di pena ex articolo 89 c.p. e 62 bis c.p., insiste nell'evidenziare che B. ha una personalità disturbata con precario adattamento alla realtà, formatasi a causa dell'esperienza infantile caratterizzata probabilmente da abusi e da carenza di affetto paterno con conseguente diminuzione della capacità d'intendere e di volere. Ribadisce che la parafilia va ricompresa all'interno dei disturbi della personalità richiamati dal DSM. 3. Ha presentato memoria la costituita parte civile chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso posto che la doglianza in oggetto non è stata mai sollevata in precedenza. Considerato in diritto 4. II ricorso va rigettato. Pur dovendo ritenersi che, anche a fronte della motivazione comunque resa sul punto dalla Corte territoriale, la doglianza sia ammissibile rientrando nel tema della diminuzione di pena già sollevato con l'atto di appello, la stessa è infatti comunque infondata. Va premesso che costituisce valutazione di fatto che compete esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata, stabilire se l'imputato, riconosciuto come persona capace d'intendere e di volere, fosse seminfermo di mente al momento della commissione del reato Sez. 2, numero 34913 del 15/05/2013, Maneglia, Rv. 257107 Sez.1, numero 2883 del 24/01/1989, Panfilla, Rv. 180615 . Nella specie, la Corte territoriale, nel ritenere che la parafilia, in cui rientra la pedofilia, integri unicamente un comportamento deviante che, non derivando da un disturbo psichiatrico maggiore che alteri il rapporto con la realtà, non assume rilevanza forense, ha fatto corretta applicazione del principio già enunciato da questa Corte secondo cui la pedofilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona Sez. 3, numero 15157 del 16/12/2010, F. ed altro, Rv. 249899 . 5. Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore dello Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio, delle spese sostenute dalle parti civili G.C. e J.M. liquidate in complessivi euro 2.310,00 oltre accessori. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili G.C. e J.M., che liquida complessivamente in euro 2.310,00 oltre accessori, con attribuzione all'Erario.