Immobile a meno di 30 metri dal confine demaniale marittimo: comportamento punibile

La facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera entro trenta metri dal demanio marittimo è subordinata alla valutazione della sua compatibilità con la tutela del demanio stesso.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 3901 del 29 gennaio 2014. Il fatto. Il Tribunale di Modica assolveva un uomo dalla contravvenzione di cui agli articolo 55 e 1161 del cod.nav. contestatagli perché manteneva, senza la prevista autorizzazione, nella qualità di proprietario di un terreno, in immobile adibito a civile abitazione edificato su proprietà privata ma ricadente entro la fascia di 30 metri dal confine demaniale marittimo. Questo in quanto l’ipotesi de qua è ormai sanzionata amministrativamente. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, rilevando come, fermo il disvalore penale della condotta, il legislatore ha solo concesso una diversa tecnica di formulazione della fattispecie. articolo 1161 cod.nav. I ricorsi sono fondati l'articolo 1161 cod.nav., come modificato dall’articolo 19, d.lgs numero 96/2005, e successivamente dall’articolo 3, d.lgs. numero 151/2006, prevede che «chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad euro 516 sempre che il fatto non costituisca un reato più grave». Nella fattispecie in esame viene in rilievo la seconda parte della citata disposizione, perché si contesta all'imputato di aver realizzato, senza la prevista autorizzazione, un immobile su proprietà privata, ma ricadente entro la fascia dei 30 trenta metri dal confine del demanio marittimo. Si tratta quindi di stabilire se tale condotta possa farsi rientrare nella mancata osservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata, cui si riferisce l'articolo 1161 richiamato e sia quindi sanzionata penalmente. Permane il legame tra l’articolo 55 cod.nav. e l’articolo 1161 cod.nav. La risposta all’interrogativo è positiva l'articolo 55 cod.nav. prevede un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per le opere realizzate entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare l'autorizzazione del capo del compartimento. Ciò in quanto la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella fascia non può liberamente esplicarsi, ma è subordinata alla valutazione della compatibilità dell'opera medesima con la tutela del demanio marittimo e con la sua utilizzazione secondo la programmazione prevista dall'articolo 30 cod.nav. Ne consegue che la violazione del richiamato articolo 55, attraverso la realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'articolo 1161 cod.nav., perchè rientra nella mancata osservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata. È, dunque, irrilevante, a tal fine, il fatto che la norma, come riformulata, non preveda più il riferimento espresso all'articolo 55 cod.nav., a differenza del testo previgente. Del resto, la modifica dell'articolo 1161 ha proprio lo scopo di rafforzare i vincoli posti a tutela del demanio marittimo ed aeroportuale sostituendo il riferimento a specifiche ipotesi come previste dalla normativa precedente con un più generale riferimento ad ogni vincolo cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 novembre 2013 – 29 gennaio 2014, numero 3901 Presidente Squassoni – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 23 ottobre 2012, il Gip del Tribunale di Modica ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, assolvendo l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui agli articolo 55 e 1161 codice della navigazione, contestatagli perché, manteneva, senza la prevista autorizzazione, nella qualità di proprietario di un terreno, un immobile adibito a civile abitazione edificato su proprietà privata ma ricadente entro la fascia di 30 m dal confine demaniale marittimo. Secondo il GIP, la realizzazione di nuove opere nella fascia di trenta metri dal demanio marittimo, pur continuando ad essere disciplinata dall'articolo 55 cod. nav., è ormai sanzionata amministrativamente a norma del quinto comma dell'articolo 55 medesimo, che richiama il precedente articolo 54. 2. - Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo contenuto il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, chiedendone l'annullamento e rilevando che il decreto legislativo numero 96 del 2005 e il successivo d.lgs. numero 151 del 2006 non hanno fatto venire meno il disvalore penale della condotta contestata, ma hanno rappresentato unicamente l'opzione del legislatore per una diversa tecnica di formulazione della fattispecie. In particolare, l'articolo 1161, nella sua formulazione attuale, punisce senza limitazioni anche colui che non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo e, di conseguenza, anche chi esegue nuove opere entro la zona di rispetto di 30 m dal demanio marittimo. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che l'eliminazione del richiamo espresso all'articolo 55 del cod. nav. da parte dell'articolo 1161, piuttosto che avere un effetto di depenalizzazione delle condotte ivi previste, ha, al contrario, comportato un incremento dell'ambito applicativo di quest'ultima norma di legge. Considerato in diritto 3. - I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. L'articolo 1161 cod. nav., come modificato dal d.lgs. 9 maggio 2005, numero 96, articolo 19, e successivamente dal d.lgs. 15 marzo 2006, numero 151, articolo 3, prevede che “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad Euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un reato più grave”. Nella fattispecie in esame viene in rilievo la seconda parte della citata disposizione, perché si contesta all'imputato di aver realizzato, senza la prevista autorizzazione, un immobile su proprietà privata, ma ricadente “entro la fascia dei 30 trenta metri dal confine del demanio marittimo”. Si tratta quindi di stabilire se tale condotta possa farsi rientrare nella mancata osservanza dei “vincoli cui è assoggettata la proprietà privata”, cui si riferisce l'articolo 1161 richiamato e sia quindi sanzionata penalmente. 3.1. - La giurisprudenza di questa Corte successiva alla modifica dell'articolo 1161 cod. nav. sez. 3, 20 febbraio 2007, numero 12039 25 giugno 2013, numero 38371, rv. 256412 3 luglio 2013, numero 37860, rv. 256515 ha fornito risposta positiva a tale interrogativo. L'articolo 55 cod. nav. prevede un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per le opere realizzate “entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare” l'autorizzazione del capo del compartimento. Ciò, in quanto la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella fascia non può liberamente esplicarsi, ma è subordinata alla valutazione della compatibilità dell'opera medesima con la tutela del demanio marittimo e con la sua utilizzazione secondo la programmazione prevista dall'articolo 30 cod. nav. Ne consegue che la violazione del richiamato articolo 55, attraverso la realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione, è sanzionata penalmente dall'articolo 1161 cod. nav., perché rientra nella mancata osservanza dei “vincoli cui è assoggettata la proprietà privata”. È dunque irrilevante, a tal fine, il fatto che la norma, come riformulata, non preveda più il riferimento espresso all'articolo 55 cod. nav., mentre il testo previgente faceva riferimento alle “violazioni di cui agli articolo 55, 714 e 716”. Del resto, la modifica dell'articolo 1161 ha - secondo i lavori preparatori - proprio lo scopo di rafforzare i vincoli posti a tutela del demanio marittimo ed aeroportuale, sostituendo il riferimento a specifiche ipotesi come previste dalla normativa precedente con un più generale riferimento ad ogni vincolo “cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti”. 3.2. - Né può essere considerato pertinente il richiamo fatto dal GIP alla sentenza di questa Corte sez. 3, 23 giugno 2009, numero 35210 , perché in detta decisione non si affrontava ex professo la questione della persistente illiceità penale della violazione dell'articolo 55 cod. nav. e comunque si giungeva alla conclusione che l'articolo 1161 cod. nav. “punisce [ ], senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti”. Ma anche gli altri argomenti adoperati dal Gip per ritenere depenalizzata siffatta condotta risultano irrilevanti o non pertinenti. Il Gip ritiene di rinvenire un conforto alla sua interpretazione nella previsione dell'articolo 1229 Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali o abbattimento di ostacoli cod. nav., secondo cui “Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articolo 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei Euro”. Tale norma costituirebbe la conferma che la violazione dell'articolo 714, prima sanzionata penalmente dall'articolo 1161 cod. nav., è stata depenalizzata, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. numero 151 del 2006 con la conseguenza che dovrebbe intendersi depenalizzata anche la violazione dell'articolo 55. Lo stesso Gip omette però di considerare che, mentre la condotta prevista dall'articolo 55 cod. nav. rientra, in modo assolutamente non contestabile, nella previsione di cui all'articolo 1161 cod. nav. trattandosi - come più volte ricordato - di mancata osservanza di vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, non la medesima cosa può dirsi per l’articolo 714, che riguarda il particolare caso della violazione del provvedimento di rimessione in pristino da parte dell'ENAC in relazione agli ostacoli alla navigazione aerea. Né, peraltro, il Gip individua la norma che potrebbe sanzionare amministrativamente la violazione dell'articolo 55 cod. nav. E tale non è certamente la previsione di cui allo stesso articolo 55, quinto comma, secondo cui “quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente”. Infatti l'ingiunzione di rimessione in pristino emessa dal Capo del Compartimento, di cui all'articolo 54, costituisce palesemente una sanzione accessoria, che necessariamente deve accedere ad una sanzione principale . Così è, infatti, per il medesimo articolo 54, che fissa un divieto di occupazione abusiva di suolo demaniale sanzionato penalmente dall'articolo 1161. 4. - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Ragusa perché provveda, tenendo conto dei principi e dei rilievi sopra enunciati, in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa.