RASSEGNA TAR

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-TER 14 GENNAIO 2014, N. 350 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ SCIA – AUTOTUTELA DELLA P.A. I poteri inibitori e di autotutela spettanti alla P.A. dopo la presentazione di una s.c.i.a. Secondo il paradigma delineato dall'art. 19 della legge generale sul procedimento amministrativo L. 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione pubblica è attributaria, oltre che di un potere di intervento tipizzato esercitabile in ogni tempo in ipotesi di pericolo di pregiudizio per qualificati interessi pubblici ed in caso di segnalazione mendace, anche di un potere di intervento repressivo riconducibile agli schemi caratteristici dell'autotutela e, segnatamente, dell'autotutela decisoria. È illegittimo l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione ove la stessa, a distanza di otto mesi dalla presentazione della scia, ometta di esplicitare quale sia il pericolo di pregiudizio per qualificati interessi pubblici” o le dichiarazioni false o mendaci” che soli potrebbero giustificare, a norma di legge, l’esercizio di poteri inibitori senza limiti di tempo. Ai sensi degli artt. 21 quinquies e nonies della legge n. 241 del 1990, il provvedimento amministrativo con cui l’Amministrazione ha comunicato l’inefficacia della S.c.i.a., siccome equivalente ad un provvedimento di revoca e/o annullamento, devono scontare i limiti ed i presupposti proprii che perimetrano l’esercizio del relativo potere, mediante esplicitazione delle sottese ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi del destinatario. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I-BIS 13 GENNAIO 2014, N. 361 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Sul valore delle autocertificazioni nelle procedure di evidenza pubblica. Mentre nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, è consentito, per ragioni di speditezza del procedimento, il ricorso alle autocertificazioni ex art 42, co. 4, e 74, co. 7, del codice appalti , nella fase di verifica del possesso dei requisiti è invece necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria, proveniente da enti pubblici e privati, non essendo più sufficiente l'autocertificazione, né essendo prescritto che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico-economica, attesa la natura derogatoria della L. n. 241 del 1990 e dei principi in materia di dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni, dell’art. 48 del cod. app. In caso di appalto di servizi di progettazione occorre particolare rigore nel valutare i servizi svolti dai concorrenti, atteso che il committente privato - a differenza di quello pubblico che procede alla scelta del miglior progetto attraverso una gara - di norma non ha competenze tecniche che gli permettano di verificare la validità di un progetto, per cui è più che legittimo che la P.A. richieda qualche cautela in più quando si tratti di asseverare la qualificazione di un progettista sulla base di attività svolte nei confronti di soggetti privati anziché nei confronti di un soggetto pubblico in esito ad una gara. In tale ottica, svolge un’importante funzione, per la valutazione dei servizi di progettazione svolti per committenti privati - a differenza di quelli approvati dall’Amministrazione pubblica – l’effettiva realizzazione da parte del committente privato che consente di dimostrare la bontà del progetto mediante il certificato di regolare esecuzione dei lavori. TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV 9 GENNAIO 2014, N. 62 CONTRATTI PUBBLICI – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI – SPECIFICHE TECNICHE, CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE. Specifiche tecniche e puntualizzazione di equivalenza. Quando le specifiche tecniche si riferiscono ad un particolare prodotto, pur senza indicarne il marchio, esse devono essere corrette mediante la puntualizzazione di equivalenza, in attuazione dei principi espressi dall’art. 68, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06, il quale vieta l’esclusione sic et simpliciter dell’offerta, per il motivo che i prodotti non siano conformi alle specifiche tecniche. Il detto articolo del codice dei contratti costituisce in ogni caso una norma imperativa, per la quale opera il principio di eterointegrazione, trovando applicazione a prescindere dal suo mancato riferimento nella lex specialis. TAR LAZIO, ROMA, SEZ. III 2 GENNAIO 2014, N. 29 LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. – RAPPORTO DI LAVORO NELL'AMBITO DELLE UNIVERSITÀ. Statuti universitari e limiti al l’elettorato attivo nell’ambito delle competizioni elettorali. La materia dell’elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nelle Università inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate e, quindi, per ciò che concerne i professori universitari, rientra nell’ambito del disposto di cui all’art. 3 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, della normativa citata. La legge statale che fissa i limiti dell’autonomia universitaria è tenuta anche ad individuare un’area normativa riservata alla competenza statutaria che prevale sulle altre norme di rango primario, salvo che queste non intendano espressamente innovare nella specifica materia. L’autonomia delle Università, per quanto ampia possa essere, infatti, non può mai oltrepassare i confini che la stessa legge statale ha inteso porre alla sua esplicazione. La materia dell’elettorato attivo e passivo a cariche accademiche nell’Università degli studi inerisce allo stato giuridico degli appartenenti alle singole categorie di volta in volta interessate docenti di prima e seconda fascia, ricercatori, personale non docente e, in quanto tale, è sottratta alla normativa statutaria ed è rimessa alla competenza esclusiva della fonte statale di rango primario sicché nessun dubbio sussiste sul fatto che la materia dell’elettorato rientri nello stato giuridico del personale. Le norme statali che regolano l’elettorato attivo nell’ambito delle competizioni elettorali cfr. art. 2 della legge n. 1058 del 1947 pongono limitazioni a tale diritto solo nei casi più gravi, ovvero in quelli in cui già la legge fa espressamente discendere la perdita di tale diritto come la condanna per una serie di reati ritenuti gravi ovvero che determino l’interdizione dai pubblici uffici . Pertanto, la limitazione di un diritto che costituisce l’esplicazione di un principio democratico come l’elezione degli organismi dell’Università non può essere rimessa all’ampia discrezionalità dell’ente universitario perché, proprio nell’ottica di contemperamento degli opposti interessi giudizio tipico della discrezionalità , lo status di elettore ammette limitazioni solo nei casi più gravi ovvero in quelli che incidano sulla moralità dell’interessato in maniera tale da risultare incompatibile con lo status di elettore di uno status cioè che costituisce una primaria esplicazione di colui che fa parte di una comunità ispirata a principi democratici, come le Università . Il limite all’elettorato attivo dei docenti derivante dalla parziale inattività nella ricerca ovvero quando abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica eventi che, invero, non possono di per sé costituire il fondamento di un giudizio sulla moralità del docente è rimesso a giudizi discrezionali dell’Ateneo che, in quanto tali, possono essere opinabili e soggetti a variazioni nel tempo nel senso che i criteri per giudicare l’attività di ricerca ovvero la didattica possono anche variare nel tempo tale opinabilità non si presta a costituire un limite immediato e diretto nell’esercizio del diritto di elettorato attivo che, invece, deve essere ancorato a parametri oggettivi che tengano conto della estrema gravità della condotta, tali da denotare una moralità del docente incompatibile con l’esercizio di tale diritto e che siano ragionevolmente fissi nel tempo.