Beni concessi in godimento ai soci, chiarimenti ad ampio raggio

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ riguardanti l’adempimento della comunicazione, relativa ai dati 2012, dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore. I chiarimenti interessano anche la disciplina di finanziamenti, capitalizzazioni e apporti da parte di soci o familiari, di valore superiore ai 3.600 euro.

Le FAQ dell’Agenzia intervengono per puntualizzare alcune casistiche in vista del 31 gennaio prossimo, ultimo giorno utile per effettuare l’adempimento comunicativo. Contabilità semplificata non è sempre sinonimo di esenzione. Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è previsto l’esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo tuttavia sussiste per le imprese in contabilità semplificata dotate di un conto corrente dedicato all’attività. Rientrano nell’esonero anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili indicati nel quesito e che non utilizzano un conto corrente dedicato. L’obbligo comunicativo sussiste in ogni caso per le imprese con regime di contabilità ordinaria. Indeducibilità dei costi dei beni e non imponibilità del maggior reddito. L’obbligo della comunicazione relativa ai beni concessi in uso a soci/familiari non sussiste quando non emergono differenze tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pattuito aumentato della quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione. Il chiarimento, ricordano le FAQ, era già stato fornito con la Circolare n. 36/E del 24 settembre 2012. Comunicazione beni/finanziamenti ai soci specchietto delle tempistiche. Sul fronte delle tempistiche e delle informazioni da inserire nel prospetto, il Fisco puntualizza che la comunicazione riguarda beni concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare. Vengono quindi riportate ad esempio due tipologie - soggetti con periodo d'imposta 19/9-18/9 la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2011-18/9/2012, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 12/12/2013 per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2012-18/9/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il presentazione 30/4/2014 - soggetti con periodo d'imposta 1/7-30/6 la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2012-30/6/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 30/4/2014 per i medesimi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014 con presentazione della comunicazione entro il 30/4/2015 fonte www.fiscopiu.it

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