Con sentenza numero 74 del 21 giugno 2018 il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona – ha definito una lite avviata da una società che lamentava nei confronti della propria banca l’illegittima applicazione sul proprio conto corrente di interessi anatocistici e ultralegali.
La pronuncia in commento si mostra di particolare interesse poiché il Tribunale di Chieti, con sentenza numero 74/18 del 21 giugno, da un lato, ha accolto la domanda della società in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatocistici poiché non provata dalla banca l’avvenuta accettazione per iscritto della capitalizzazione trimestrale da parte della correntista dall’altro, ha respinto le ulteriori domande della società aderendo all’eccezione di prescrizione della banca poiché non provata dalla correntista l’esistenza di un contratto di affidamento perfezionato per iscritto, con conseguente presunzione della natura solutoria di tutte le rimesse effettuate sul conto. Il caso. Una società conveniva in giudizio la propria banca contestando l’illegittima applicazione di commissioni, interessi ultralegali ed anatocistici in conto corrente, con conseguente domanda di ripetizione delle somme nel tempo ivi versate. Si costituiva la banca depositando il contratto di conto corrente con indicazione delle condizioni economiche applicate, ed eccependo la prescrizione del diritto della cliente alla restituzione di tutte le rimesse effettuate oltre il limite del fido e dunque ritenute di natura solutoria. Veniva espletata Consulenza Tecnico d’Ufficio all’esito della quale il Tribunale di Chieti accoglieva soltanto in parte le domande della correntista. Sulla ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale osserva, in primo luogo, che il contratto di conto corrente contiene l’indicazione della misura degli interessi attivi e passivi applicati al rapporto sicché deve escludersi la rideterminazione del saldo del conto corrente in base al tasso sostitutivo di cui all’articolo 117 TUB. Aggiunge poi il Giudice che anche le commissioni di massimo scoperto risultano contrattualmente disciplinate, a nulla rilevando che il CTU non abbia potuto accertare la correttezza degli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo in conseguenza della mancanza di prova di affidamenti ulteriori rispetto a quello depositato nel corso del giudizio. Ad avviso del Tribunale, difatti, era onere della società attrice, ove avesse inteso sostenere la tesi della illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, produrre eventuali ulteriori e diversi contratti di affidamento. Non avendo la società assolto tale onere ai sensi dell’articolo 2697 c.c., ritiene il Giudice che debba escludersi la responsabilità della banca al riguardo. L’affidamento di fatto è irrilevante. A medesime conclusioni giunge il Giudice anche in ordine all’accertamento della natura solutoria delle rimesse ai fini dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca spettava alla società attrice l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, e dunque la sussistenza di contratti di affidamento di importo tale da escludere la natura solutoria delle rimesse nel tempo effettuate. Aggiunge il Tribunale che neppure rilevano – ai fini della prova dell’ammontare degli affidamenti concessi della banca - eventuali fidi di fatto dovendo necessariamente ogni contratto bancario rivestire la forma scritta ad substantiam. Il castelletto di sconto non è un affidamento. Osserva inoltre il Giudice che la società si è limitata a sostenere di avere ottenuto dalla banca un c.d. castelletto di sconto, che è, però, contratto nettamente distinto dall’affidamento, non creando alcuna disponibilità in favore della società, ma indicando, assai più semplicemente, una somma limite entro la quale la banca si obbliga a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che vengono presentate per lo sconto. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deve essere espressamente accettata dal cliente. Il Tribunale accoglie, invece, le domande della società relative all’applicazione di interessi anatocistici rilevando come nel contratto di conto corrente fosse stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale per gli interessi attivi. Ritiene, al riguardo, il Giudice che la banca – a seguito dell’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 – avrebbe dovuto acquisire l’approvazione per iscritto da parte della società in ordine alle nuove modalità di capitalizzazione degli interessi approvazione necessaria in considerazione del carattere peggiorativo per la correntista della modifica delle disposizioni in tema di capitalizzazione degli interessi, non essendo quest’ultima, in epoca precedente, affatto consentita articolo 7 comma 3 della citata delibera C.I.C.R. . Precedenti giurisprudenziali in tema di prova dell’affidamento. Quanto alla prova del fido si segnala nella giurisprudenza di legittimità un orientamento difforme rispetto a quello di cui alla sentenza in esame. Segnatamente la Corte di Cassazione ha ritenuto che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e può risultare anche da fatti concludenti Cass. numero 3842/1996 Cass. numero 2752/1995 . Ad avviso della Suprema Corte l’esistenza di una apertura di credito può quindi essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo, ma anche per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, report di Centrale Rischi v. Cass. numero 2915/1992 . Nello stesso senso della decisione del Tribunale di Chieti in commento, invece si vedano Appello Napoli, 3 gennaio 2018, numero 13 secondo cui «competeva al correntista ribaltare il quadro probatorio favorevole alla banca, producendo un eventuale contratto di fido da cui emergesse l’importo dell’affidamento e, conseguentemente, consentire al giudicante la valutazione della natura solutoria o meno delle rimesse ed applicare la prescrizione. Neppure, come giustamente ha evidenziato l’appellante, può ritenersi essersi instaurato un fido di fatto poiché ai fini della prescrizione occorre la puntuale verifica della natura solutoria delle rimesse e, dunque, la verifica del superamento del limite del fido, il cui ammontare doveva essere rigorosamente provato» Appello Torino, 12 gennaio 2017, numero 60, ove ritenuto che «in assenza di un valido contratto di affidamento stipulato in conformità alle previsioni legislative, le rimesse intervenute sul conto corrente debbano considerarsi di natura solutoria» Appello Brescia, 23 dicembre 2015, consultabile in Dejure, a mente del quale «l’onere della prova della natura solutoria delle rimesse incombe sulla parte che deduca e dimostri la sussistenza dell'apertura di credito, in base alla regola generale per la quale chi intende far valere l'esistenza di un contratto al fine di trarre le conseguenze a sé favorevoli, e di poter paralizzare la eccezione di prescrizione di controparte, è tenuto a fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa laddove, diversamente opinando, verrebbe posto a carico della banca l'onere di fornire la prova di un fatto negativo consistente nell'assenza della stipulazione di un contratto».
Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, sentenza 20 – 21 giugno 2018, numero 74 Giudice Cozzolino Fatto e diritto La Tecnometalli s.r.l., quale titolare del conto corrente numero 22800 aperto presso la filiale di Ortona della Nuova Carichieti s.p.a., ed i signori omissis, Di Omissis, Omissis quali garanti della società, hanno convenuto in giudizio il predetto istituto di credito, esperendo un’azione di accertamento dell’illegittimità degli addebiti operati sul conto corrente, di accertamento del saldo del conto corrente, della decadenza, illegittimità e inefficacia delle garanzie prestate, ed un’azione di ripetizione delle somme illegittimamente addebitate. Gli addebiti dovevano –a loro avviso ritenersi illegittimi poiché erano avvenuti sulla scorta di clausole generiche con riguardo agli interessi ultralegali , prive di causa con riguardo alla commissione di massimo scoperto ovvero in violazione del divieto di anatocismo, poiché usurari, o poiché riguardavano costi non pattuiti relativamente ai giorni – valuta . Tali illegittimi addebiti –a loro avviso determinerebbero la decadenza, l’illegittimità o l’inefficacia delle garanzie personali prestate, e la Tecnometalli s.r.l. sarebbe creditrice della somma di € 89.874,26 in caso di ritenuta non debenza degli interessi o della somma di € 77.883,10 in caso di ritenuta debenza degli interessi sostitutivi di cui all’articolo 117 t.u.b. , somme che hanno chiesto che l’istituto convenuto fosse condannato a versare alla Tecnometalli s.r.l. in caso di chiusura del conto corrente prima della definizione del giudizio. La Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a. si è costituita in giudizio, eccependo come il contratto di conto corrente contenesse la disciplina delle condizioni economiche del rapporto come gli attori avessero omesso di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto comprovanti gli addebiti illegittimi come gli addebiti operati oltre il limite del fido concesso avessero natura solutoria come fosse ormai intervenuta la prescrizione del diritto alla restituzione di tutti gli addebiti effettuati fino al 25.05.2006 oltre il limite del fido concesso come avesse dato pubblicità al suo adeguamento alle disposizioni della delibera C.IC.R. del 09.02.2000 in tema di anatocismo come le contestazioni relative alla mancata pattuizione della c.m.s. fossero tardive, essendo gli addebiti a tale titolo espressamente indicati nei vari estratti conto, che mai erano stati contestati dagli attori, e come fossero infondate le lamentele di questi ultimi, relativamente alla mancanza di causa della c.m.s. come nessuna pattuizione o applicazione di interessi usurari vi fosse stata. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda per infondatezza, e per prescrizione dell’azione di ripetizione per il periodo anteriore al 25.05.2006. La causa è stata istruita mediante l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, e mediante c.t.u. contabile, ed è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12.03.2018, all’esito della quale sono stati concessi alle parti i termini ex articolo 190 c.p.c. A seguito dell’istruttoria svolta le doglianze di parte attrice sono risultate fondate soltanto in piccola parte. Il contratto di conto corrente contiene una chiara ed espressa disciplina delle condizioni economiche del rapporto, in termini di interessi attivi, passivi, valute e spese. Deve quindi essere escluso in maniera netta che la banca convenuta abbia effettuato addebiti ai danni della Tecnometalli s.r.l. in difetto di pattuizione scritta, e deve essere respinta la richiesta di rideterminazione del saldo del conto corrente in base al tasso sostitutivo di cui all’articolo . 117 t.u.b. Anche le commissioni di massimo scoperto sono state contrattualmente disciplinate, sia per quanto riguarda l’aliquota da applicare che per quanto riguarda la relativa modalità di calcolo. Il fatto che il c.t.u. abbia ritenuto di non potere accertare la correttezza degli addebiti effettuati dalla banca, a titolo di commissioni di massimo scoperto, a causa della mancanza di prova di affidamenti ulteriori rispetto a quello prodotto in atti e dell’importo di € 25.822,84, non è rilevante ai fini della decisione. La società attrice, ove avesse inteso sostenere la tesi della illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto, avrebbe dovuto produrre in giudizio, essendo gravata dall’onere della prova, eventuali ulteriori e diversi contratti di affidamento. Non avendo assolto tale onere, non può che escludersi che la banca abbia effettuato addebiti illegittimi a titolo di commissione di massimo scoperto, essendo quest’ultima una mera ipotesi del tutto disancorata da qualsiasi elemento utilizzabile ai fini della decisione, elemento che, ove esistente, doveva essere prodotto da parte attrice in base al generale principio di cui all’articolo 2697 c.c. Identiche considerazioni possono essere svolte con riferimento alla natura ripristinatoria ovvero solutoria delle rimesse la banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse avvenute in epoca anteriore rispetto al 25.05.2006 dato che l’atto di citazione le è stato notificato il 25.05.2016 , ed aventi natura solutoria, ossia effettuate oltre il limite dell’affidamento concesso di € 25.822,84. A fronte di detta eccezione la società attrice, gravata dall’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, avrebbe dovuto produrre ulteriori e diversi contratti di affidamento, se mai conclusi. Gli attori si sono limitati, con la comparsa conclusionale, a sostenere che l’affidamento fosse di importo superiore, pari a £ 100.000.000, facendo riferimento al documento in atti, che tuttavia non costituisce affatto un affidamento, bensì un contratto con cui alla società attrice è stato concesso un cd. castelletto di sconto, nettamente distinto dall’affidamento, non creando alcuna disponibilità in favore della Tecnometalli s.r.l., ma indicando, assai più semplicemente, una somma limite entro la quale la banca si è obbligata a scontare gli effetti e le ricevute bancarie che le sarebbero state presentate per lo sconto. Né parte attrice ha fornito alcuna prova di eventuali affidamenti concessile in via di fatto, soltanto affermati, peraltro soltanto con la comparsa conclusionale, e che comunque non sarebbero stati rilevanti, dovendo necessariamente ogni contratto bancario rivestire la forma scritta ad substantiam. Correttamente, dunque, il c.t.u. ha, nel corso delle integrazioni alla sua relazione, ricalcolato il saldo del conto corrente tenendo conto dell’intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse di natura solutoria avvenute in epoca anteriore al 25.05.2006. Gli accertamenti condotti dal c.t.u. consentono di escludere nettamente anche che –nel corso del rapporto di conto corrente siano stati mai pattuiti o applicati interessi usurari. Non possono condividersi le considerazioni in proposito rese dal difensore degli attori nella comparsa conclusionale i calcoli del c.t.u. appaiono corretti, ed il fatto che egli alla pagina 5 del suo elaborato abbia parlato di “esclusione” della commissione piuttosto che di “inclusione” della stessa nel calcolo del t.e.g. appare in primo luogo un piuttosto evidente errore materiale e non metodologico, avendo l’ausiliario fatto espresso richiamo a numero 2 pronunce della S.C. Cass. Sez I Civ., sentenza numero 12965 del 22.06.2016 Cass. Sez. I Civ., sentenza numero 22270 del 03.11.2016 con cui è stato stabilito che ai fini del calcolo del t.e.g. deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto soltanto a partire dal 01.01.2010. In secondo luogo la circostanza è manifestamente irrilevante, avendo il c.t.u. formulato anche altra ipotesi di calcolo, con cui ha individuato il t.e.g. tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto anche per il periodo precedente al 01.01.2010, parimenti escludendo qualsiasi applicazione di interessi usurari. Deve quindi essere respinta anche l’ulteriore domanda di rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente in base a quanto previsto dall’articolo 1815 comma 2 c.c. Sono risultate fondate, invece, le doglianze relative all’applicazione di interessi anatocistici. Nel contratto è infatti prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale per gli interessi attivi, ed è documentato anche che la banca si è adeguata al contenuto della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000. Tuttavia ritiene il giudice corretto epurare il conto corrente da tutti gli addebiti per interessi anatocistici, anche se effettuati successivamente al 30.06.2000, non essendo stata documentata dalla convenuta l’approvazione per iscritto da parte della correntista Tecnometalli s.r.l. delle nuove modalità di capitalizzazione degli interessi, approvazione necessaria in considerazione del carattere peggiorativo per la società correntista della modifica delle disposizioni in tema di capitalizzazione degli interessi, non essendo quest’ultima, in epoca precedente, affatto consentita articolo 7 comma 3 delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 . Tenuto conto della prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie effettuate fino al 25.05.2006, e degli addebiti illegittimamente operati a titolo di interessi anatocistici, il c.t.u. ha quindi rideterminato il saldo del rapporto di c/c in € 42.857,62, a debito della Tecnometalli s.r.l. Deve essere nettamente respinta, infine, l’ulteriore domanda con cui gli attori-persone fisiche hanno chiesto dichiararsi la decadenza, l’illegittimità e l’inefficacia delle garanzie personali prestate, non avendo parte attrice neanche indicato le ragioni della dedotta decadenza, illegittimità o inefficacia, ed essendo pertanto la domanda manifestamente priva di titolo. La parziale soccombenza della banca convenuta, con esclusivo riguardo all’addebito di interessi anatocistici, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4. Le restanti spese vengono liquidate individuando il valore della controversia nell’importo pari al saldo del conto corrente così come ricostruito dal c.t.u. , e tenendo conto dei valori medi di liquidazione previsti dalla tabella numero 2 allegata al d.m. 55/2014, ridotti di 1/4 per la predetta compensazione, con riguardo alle fasi di studio € 1.215,00 , introduttiva € 860,25 , istruttoria € 1.290,00 , decisionale € 2.075,25 . Per le medesime ragioni le spese di c.t.u. vengono poste in via definitiva a carico degli attori nella misura di 3/4 ed a carico della convenuta nella misura di 1/4 P.Q.M. Il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tecnometalli s.r.l., Di Omissis, Omissis, Omissis, nei confronti della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., con atto di citazione notificato in data 25.05.2016, così decide accerta e dichiara l’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione degli addebiti di natura solutoria avvenuti sul conto corrente numero 22800 in epoca anteriore al 25.05.2006 accerta e dichiara l’illegittimo addebito di interessi anatocistici sul conto corrente numero 22800, per il periodo successivo al 25.05.2006 ridetermina il saldo del conto corrente sopra detto in € 42.857,62 a debito per la Tecnometalli s.r.l. respinge tutte le altre domande di parte attrice condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere 3/4 delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in € 5.440,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante 1/4 delle spese di lite sostenute dalla convenuta pone le spese della c.t.u. in via definitiva a carico degli attori nella misura di 3/4 ed a carico della convenuta nella misura di 1/4.