Laddove l’esigenza di manutenzione e riparazione dell’edificio condominiale derivi da una specifica condotta illecita attribuibile allo stesso condomino che ha sostenuto l’intera spesa per tali interventi, non sussiste il diritto al rimborso da parte degli altri condomini costituendo le opere eseguite dal singolo una modalità di risarcimento del danno in forma specifica.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13293/18, depositata il 28 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Brescia riformava la sentenza di prime cure e rigettava la domanda proposta da un condominio per ottenere dalla società proprietaria delle altre unità abitative il rimborso della somma anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata dell’immobile. L’edificio era infatti stato danneggiato da un incendio sviluppatosi a seguito del surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno dell’appartamento dell’attore, al quale era dunque attribuibile la piena responsabilità per i danni causati, ragione per cui la Corte territoriale aveva escluso l’applicabilità dell’articolo 1134 c.c. Gestione di iniziativa individuale . Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre per cassazione il condominio deducendo l’erronea applicazione degli articolo 40 e 41 c.p., criticando in particolare il nesso di causalità materiale tra il verificarsi dell’incendio e il danno subito dall’edificio. Rimborso delle spese. La Corte di legittimità, escludendo la rilevanza degli articolo 40 e 41 c.p., precisa che il ricorso si fonda sull’applicabilità o meno dell’articolo 1134 c.c Il Collegio ricorda che, anche nel caso di condominio minimo composto cioè da due soli partecipanti, come nel caso di specie , la spesa sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile solo laddove presenti i requisiti dell’urgenza di cui alla norma citata. Deve dunque essere considerata “urgente” «non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere». Il principio trova pacificamente applicazione anche nel caso del condominio minimo che deve sempre decide all’unanimità, posto che la maggioranza non può formarsi in concreto. Precisa inoltre la Corte che l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese di manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio si fonda sulla comproprietà delle stesse, ma se l’esigenza di manutenzione deriva dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un singolo condomino, sorge in capo a quest’ultimo l’obbligo di risarcire il danno prodotto ex articolo 2043 c.c In tal caso non sussiste dunque alcun diritto al rimborso da parte degli altri condomini, costituendo le opere eseguite dal singolo una modalità di risarcimento del danno in forma specifica. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 marzo – 28 maggio 2018, numero 13293 Presidente Manna – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione D.R. propone ricorso per cassazione articolato in unico motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 40 e 41 c.p.c. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia numero 1041/2016 del 2 novembre 2016, che, riformando la decisione di primo grado resa dal Tribunale di Bergamo in data 25 maggio 2012, ha rigettato la domanda proposta dallo stesso D.R. nei confronti della omissis s.a.s., volta al rimborso della somma di Euro 8.549,07, anticipata per il rifacimento del tetto e della facciata del complesso immobiliare sito in , composto da unità immobiliari di proprietà del D. e della società convenuta. La omissis s.a.s., resiste con controricorso. La Corte d’Appello di Brescia ha escluso che potesse essere invocata dal D. l’applicazione dell’articolo 1134 c.c., in quanto l’urgenza dell’intervento di manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale era stata determinata da un incendio sviluppatosi nella notte tra il omissis conseguente al surriscaldamento della canna fumaria posta all’interno di appartamento di proprietà dello stesso D.R Tale surriscaldamento della canna fumaria, per quanto accertato già dal Tribunale di Bergamo, era stato provocato da un non adeguato utilizzo di una stufa a legna. Essendo la responsabilità dell’incendio attribuibile al D., a carico dello stesso devono porsi, per la Corte di Brescia, tutte le conseguenze patrimoniali della sua condotta, visto che l’intervento di rifacimento del tetto e della facciata risultava a sua volta da attribuire causalmente anche per le risultanze del verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo all’incendio stesso, che aveva intaccato le travi di legno della copertura, rendendola pericolante. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 40 e 41 c.p., circa l’applicazione del principio del neminem laedere e la ricostruzione del rapporto di causalità fatte dalla Corte d’Appello. La controricorrente omissis s.a.s. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la novità delle censure proposte, ovvero ex articolo 360 bis, numero 1, c.p.c., e comunque ne prospetta l’infondatezza. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto articolo 40 e 41 del codice penale , ma non censura un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta, quanto soltanto allega un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, causata, a dire del ricorrente, dalla cattiva valutazione delle risultanze probatorie di causa, la quale inerisce alla tipica attività del giudice di merito ed è censurabile unicamente per omesso esame di fatto decisivo e controverso ex articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c Il ricorrente critica, invero, l’accertamento del nesso di causalità materiale tra il verificarsi dell’incendio nella sua proprietà esclusiva e l’evento dannoso che ha pregiudicato il tetto e la facciata dell’edificio. Tale profilo, tuttavia, ha formato oggetto di un esauriente apprezzamento di fatto della Corte d’Appello. La sentenza impugnata spiega compiutamente come l’urgenza dell’intervento di manutenzione costituisse sequenza possibile, ed anzi verosimile, dell’incendio del 28 febbraio 2008, secondo una relazione di causalità adeguata, sicché alcuna inosservanza degli articolo 40 e 41 è ravvisabile. Ma l’infondatezza del primo motivo discende radicalmente da altra considerazione. Il presente giudizio non ha ad oggetto l’individuazione dei danni che D.R. debba risarcire alla omissis s.a.s., quando la sussistenza di un diritto del condomino D. ad essere rimborsato di spese fatte per le cose comuni di sua iniziativa. Ora, anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti quale risulta quello per cui è causa , la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’articolo 1134 c.c. testo previgente alla modifica operata con la legge numero 220/2012 . Ai fini dell’applicabilità dell’articolo 1134 c.c., va dunque considerata urgente non solo la spesa che sia giustificata dall’esigenza di manutenzione, quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. Ciò vale anche per i condomini composti da due soli partecipanti, la cui assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti e due i condomini e all’unanimità decida validamente. Se non si raggiunge l’unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto, diventa necessario ricorrere all’autorità giudiziaria, come previsto dagli articolo 1139 e 1105 c.c. Cass. Sez. 2, 12/10/2011, numero 21015 Cass. Sez. U, 31/01/2006, numero 2046 . Peraltro, l’obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio. Ove l’esigenza di manutenzione e riparazione delle parti comuni dell’edificio derivi, invece, dalla specifica condotta illecita attribuibile ad un condomino come nella specie accertato in fatto dalla Corte di Brescia , tale condotta fa sorgere soltanto a carico di quest’ultimo l’obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex articolo 2043 c.c., e non anche l’obbligo degli altri partecipanti di contribuire alle spese ai sensi degli articolo 1123 e ss. c.c. Cass. Sez. 3, 08/11/2007, numero 23308 Cass. Sez. 2, 12/04/1999, numero 3568 . Ne consegue che non può comunque spettare al condomino alcun diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, ai sensi dell’articolo 1134 c.c., ove l’esigenza di manutenzione e riparazione della stessa abbia trovato la sua causa in una specifica condotta illecita a lui attribuibile, e le opere fatte eseguire dal singolo abbiano perciò dato luogo ad una forma di risarcimento del danno in forma specifica. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.