Clausola nulla anche per il conto corrente bancario aperto nel 1988

Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21027, depositata il 13 settembre 2013. Il caso. Una società aveva convenuto in giudizio una Banca, deducendo l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi su un conto corrente aperto nel 1988 e ne chiedeva la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici. In sede di Appello, era stata dichiarata la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, non dovuta alcuna restituzione alla società. Quest’ultima ha presentato ricorso per la cassazione di questa sentenza, deducendo al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sulle aperture di credito. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Successione delle leggi nel tempo. Infatti, secondo gli Ermellini, il giudice di merito non si è attenuto al principio costantemente enunciato dal S.C. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 25, comma 3, d. lgs. n. 342/1999, il quale aveva fatto salva la validità e l’efficacia delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Piazza Cavour ha ribadito che tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, a una norma giuridica.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 2 luglio - 13 settembre 2013, n. 21027 Presidente Vitrone Relatore Lamorgese Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2001 la società Studio D& amp D srl conveniva in giudizio la Banca Regionale Europea spa, deducendo l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente n. 3502 aperto il 1 aprile 1988 e ne chiedeva la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi anatocistici. La convenuta si costituiva deducendo la legittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza 5 febbraio 2003, dichiarava la nullità della clausola e condannava la banca a restituire l'importo di Euro 12.146,02, oltre interessi e spese. Proponeva appello la Banca Regionale Europea, la quale chiedeva di accertare la validità della clausola, sulla base di vari argomenti tra i quali evidenziava la natura normativa e non negoziale degli usi in materia di capitalizzazione degli interessi con conseguente dedotta inapplicabilità dell'art. 1283 c.c. la legittimità di detti usi, anche tenuto conto del riconoscimento normativo di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1992 n. 154 sull'obbligo della banca di fornire informazioni sulla capitalizzazione degli interessi l'inapplicabilità dell'art. 1283 c.c., in tema di anatocismo, ai rapporti di conto corrente bancario, sul presupposto dell'applicazione dell'art. 1831 c.c. dettato per il contratto di conto corrente ordinario al conto corrente bancario deduceva l'infondatezza della domanda restitutoria proposta dalla società Studio D& amp D e ne chiedeva la condanna a restituire la somma di L. 28.587,56 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione. La Corte di appello di Torino, con sentenza 26 settembre 2005, in accoglimento dell'appello della Banca Regionale Europea, dichiarava la legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, non dovuta alcuna restituzione alla società Studio D& amp D il cui appello incidentale rigettava inoltre la condannava a restituire alla Banca la somma di Euro 28.587,56, oltre interessi legali dal 5 marzo 2003 e rivalutazione, e a rifondere le spese di entrambi i gradi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società Studio D& amp D con tre motivi cui la Banca Regionale Europea resiste con controricorso. Motivi della decisione Nei tre motivi di ricorso la società Studio D& amp D censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1283 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1194, 1823, 1825, 1831, 1857 c.c. e 8 della legge n. 154 del 1992, deducendo, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sulle aperture di credito. Il ricorso è fondato. Il giudice di merito non si è attenuto al principio costantemente enunciato da questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - p fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza , siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, mantenendo un determinato comportamento, ad una norma giuridica tra le tante, Cass., sez. un., n. 21095/2004, n. 4094/2005 il suddetto orientamento è stato inaugurato da Cass. n. 2374 e n. 3096/1999 . Insussistente è la dedotta inapplicabilità dell'art. 1283 c.c., in tema di anatocismo, al rapporto di conto corrente bancario, il quale è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario e l'art. 1857 c.c. non richiama l'art. 1831 c.c. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente v. Cass. n. 6187/2005, n. 870/2006, n. 15218/2007 . Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che, in diversa composizione, farà applicazione del principio sopra enunciato e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.