RASSEGNA DELLA CASSAZIONE CIVILE

PRIMA SEZIONE 1 SETTEMBRE 2011, N. 17999 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE. Anticipazioni su ricevute bancarie in conto corrente - Ricevute incassate dalla banca dopo l'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata - Compensazione con altri crediti della banca verso il correntista poi fallito - Legittimita' - Condizioni e limiti. In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, e' necessario accertare, qualora il fallimento successivamente dichiarato del correntista agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto . Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiche' in siffatta ipotesi non puo' ritenersi operante il principio della cristallizzazione dei crediti , con la conseguenza che ne' l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, ne' il curatore fallimentare - ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse anziche' porle in compensazione con il proprio credito . V., in senso conforme, Cass. 2539/98. In tema di anticipazione, da parte della banca al cliente, dell'importo relativo ad un credito vantato verso l'Erario nella specie, per rimborso dell'IVA , cui segua l'incasso diretto, sulla base di un mandato in rem propriam, la facoltà di compensazione del debito della banca di rimessione della somma ricevuta dal terzo con il proprio credito da anticipazione esige la conclusione di un previo patto di compensazione fra le parti al momento della erogazione della anticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare la relativa somma tuttavia la relativa prova non discende in sè - e per implicito - nè dalle mere modalità tecniche seguite dalla banca per contabilizzare le relative operazioni, come nel caso di utilizzo di uno speciale conto di servizio per gli anticipi, intestato alla società poi fallita, e sul quale far confluire poi anche il bonifico dell'Amministrazione finanziaria destinato al cliente, che costituisce mera evidenza contabile interna alla banca circa i limiti dell'affidamento, nè dal conferimento di un mero mandato per la riscossione ne consegue che il predetto bonifico, portato dalla banca a compensazione del proprio credito, costituisce un atto solutorio, come tale, in presenza delle altre condizioni, suscettibile di inefficacia ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall. se compiuto nel periodo sospetto Cass. 8752/11 . PRIMA SEZIONE 22 AGOSTO 2011, N. 17462 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Valutazione del bene - Riferimento alla data della decisione - Successiva devalutazione - Inammissibilità. Posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, e' inammissibile l'accertamento del valore del fondo espropriato attraverso la comparazione con il prezzo di immobili omogenei, oggetto di trasferimento, in un periodo diverso dalla data dell'esproprio, riportandosi poi il dato monetario a ritroso fino alla data dell'esproprio, con l'uso delle tabelle Istat, le quali riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l'andamento del mercato immobiliare richiede un'indagine specifica nel settore. Nella specie, la Corte ha cassato per violazione di legge la sentenza che aveva determinato il prezzo di mercato alla data della c.t.u. e poi l'aveva devalutato alla data dell'esproprio mediante applicazione delle tabelle Istat.V., in senso conforme, Cass. 3189/08, 14031/00. PRIMA SEZIONE 22 AGOSTO 2011, N. 17446 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE. Domanda - Termine di proponibilita' - Decorrenza. In tema di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001, la domanda di equa riparazione puo' essere proposta senza alcuna limitazione di ordine temporale fino a quando la decisione e' impugnabile il termine semestrale di decadenza fissato dall'art. 4 delle legge citata per la proposizione della domanda decorre dalla data dell'emissione di una decisione non impugnabile con un mezzo ordinario di impugnazione, ovvero, se una tale impugnazione e' prevista dalla legge, dalla data di scadenza del termine stabilito per proporla, sebbene una impugnazione ordinaria sia stata in concreto proposta ma tardivamente. Nella specie, la Corte ha confermato il decreto della Corte di appello che aveva respinto la domanda di indennizzo in relazione alla durata del giudizio di primo grado, essendo stata proposta impugnazione tardiva avverso la relativa sentenza divenuta definitiva. V., in senso conforme, Cass. 5212/07, 13163/04 e 17818/04. PRIMA SEZIONE 22 AGOSTO 2011, N. 17442 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Suoli edificabili o non edificabili - Natura dei suoli limitrofi - Rilevanza - Esclusione. In tema di espropriazione per pubblica utilita', al fine di qualificare il terreno espropriato come edificabile o non edificabile, non puo' attribuirsi efficacia decisiva alla natura dei suoli limitrofi, prescindendosi da una ricognizione legale della natura del terreno sulla base delle previsioni specifiche del piano regolatore, poiche' in tal modo si verrebbe a introdurre una nozione di edificabilita' di fatto che prescinde dalla classificazione urbanistica dell'area. L'art. 5 bis della legge 359/1992, di conversione del d.l. 333/1992, ha introdotto - rileva Cass.4703/06 - una rigida bipartizione tra aree edificabili e aree agricole, che non ammette figure intermedie, di modo che, ove lo strumento urbanistico preveda la destinazione agricola del fondo espropriando, è escluso che esso possa in altro modo considerarsi edificabile. Hanno stabilito le Sezioni Unite sent. 172/01 che nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'art. 5 bis della legge 359/1992, caratterizzato dalla predetta rigida dicotomia, un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale la cosiddetto edificabilità di fatto rileva esclusivamente in via suppletiva - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare ed integrativa , agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo.