Letti divisi, lui rifiuta i rapporti sessuali: il tradimento è solo il naturale epilogo della crisi... Separazione addebitata all’uomo

Confermata la visione già adottata dai giudici di secondo grado il richiamo alla relazione extraconiugale intrattenuta dall’uomo è solo secondario. Ciò che conta davvero è la valutazione del contesto della coppia evidente la crisi coniugale, provocata dal comportamento dell’uomo, lentamente ma inesorabilmente staccatosi dalla propria compagna.

Relazione adulterina come punta dell’iceberg, come ultimo passaggio di una lenta, inesorabile usura del legame coniugale. Fondamentale, difatti, non è tanto il tradimento perpetrato dall’uomo, quanto, piuttosto, il fatto che egli si sia volontariamente allontanato dalla moglie, mostrando la propria disaffezione anche a livello di rapporti sessuali. Cassazione, ordinanza n. 17991, Sesta sezione Civile, depositata oggi Per colpa di chi A rompere gli equilibri precari è la pronuncia della Corte d’Appello, che, valutando il procedimento di separazione personale di una coppia, opta, modificando quanto deciso in Tribunale, per l’addebito della separazione a carico del marito. A carico di quest’ultimo, peraltro, viene anche posto l’obbligo di un assegno di mantenimento per la moglie , per una cifra pari a 500 euro mensili. Decisivo, per i giudici di secondo grado, è il comportamento tenuto dall’uomo, ed estrincatosi, in maniera chiara, in una relazione extraconiugale con un’altra donna , accompagnata anche da condotte lesive dell’onore e dell’integrità della consorte . Distacco . Ma la visione proposta in Appello, viene ora chiarito in Cassazione, è assai più ampia e più complessa. Perché la relazione adulterina è da considerare semplicemente come la punta dell’iceberg. Cosa si nasconde, metaforicamente, sotto il pelo dell’acqua? Su questo punto i giudici ribattono in maniera netta alle perplessità manifestate dall’uomo, ricordando, come già fatto in Appello, che il marito, prima ancora di intraprendere una relazione adulterina, aveva dimostrato una disaffezione nei confronti della moglie, tanto da ‘dividere’ i letti e rifiutare di intrattenere con lei rapporti sessuali . Detto chiaramente, in un contesto di coppia così delineato il tradimento è da valutare solo come l’epilogo di una crisi coniugale evidente, e, come detto, imputabile al marito. Assolutamente non in discussione, quindi, l’addebito della separazione sulle spalle dell’uomo. Negativa, per l’uomo, è anche la valutazione dei giudici della Cassazione sul fronte dei rapporti economici tra gli ex coniugi entrambi sono pensionati , è vero, ma vi è una netta differenza di redditi , eppoi, viene aggiunto, l’uomo – professionista con ottima carriera – ben potrebbe continuare a svolgere quelle collaborazioni gestite già in passato. Per questo, è fondato l’assegno mensile a favore della donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 18 giugno - 24 luglio 2013, n. 17991 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di separazione personale tra C.E. e D.G.M., la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 25/11/2010, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, addebitava la separazione al marito, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento per la moglie di €. 500,00 mensili. Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Con il primo motivo, il marito censura la sentenza impugnata, la dove essa aveva ritenuto di addebitare a lui la separazione, per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna e mantenuto condotte lesive dell’onore e dell’integrità fisica della consorte. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. La Corte territoriale, nel ricostruire i fatti di causa sulla scorta dell’istruttoria svolta, ha ritenuto che, prima ancora di intraprendere una relazione adulterina, il marito aveva dimostrato una disaffezione nei confronti della moglie, tanto da dividere i letti” e rifiutare di intrattenere con lei rapporti sessuali. In tale contesto, il tradimento sarebbe stato l’epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso. Si tratta di una valutazione di merito, non censurabile in questa sede, e ciò tanto più ove si consideri che il ricorrente si è limitato a dedurre violazione di legge, per asserita inosservanza delle previsioni in precedenza richiamate. Con il secondo motivo, il marito censura la sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento di un assegno in favore della moglie. Correttamente la Corte territoriale, nell’applicazione dell’art. 156 c.c., ha valorizzato la differenza, fra i redditi dei coniugi, entrambi pensionati, il C. già giornalista, capo redattore della RAI, la D.G. già dipendente ASL la pensione del marito notevolmente superiore a quella della moglie per riconoscere assegno in favore della moglie. Si tratta di valutazione congrua, non censurabile in questa sede di legittimità. Del pari non può essere censurata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il marito, una volta in pensione, ben potrebbe continuare a svolgere quelle collaborazioni professionali che in precedenza aveva intrattenuto, ma che aveva dovuto sospendere per disposizione del suo ex datore di lavoro. Il ricorso va rigettato in quanto manifestamente infondato. Le spese seguono, la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.100,00, comprensivo di €. 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.