Il trasportato a titolo di cortesia su un veicolo rubato ignora il carattere illegale della circolazione se il trasporto non è avvenuto contro la sua volontà, non può agire né nei confronti del proprietario del veicolo vettore e quindi del suo assicuratore , né nei confronti del Fondo di Garanzia, ma solo contro il conducente.
Nel vigore degli articolo 1, comma 3 e 19, comma 1, L. numero 990/1969 e successive modificazioni, essendo circoscritta l’operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, il terzo trasportato consenziente – ancorché eventualmente inconsapevole del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro – non ha azione per il risarcimento dei danni subiti nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ma, unicamente, contro il conducente della vettura stessa al momento del sinistro. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18159 del 23 ottobre 2012, affronta il complesso tema del danno riportato dal trasportato su veicolo di provenienza furtiva, peraltro relativamente a fatti avvenuti nella vigenza della L. 990/69 e successive modifiche che, per espressa ricognizione dei Giudici di legittimità, con il vigente apparato normativo avrebbero trovato soluzione opposta. Il caso.La fattispecie è piuttosto semplice si tratta di un incidente stradale tra due veicoli, uno dei quali di provenienza furtiva e con targa falsa. Proprio su tale veicolo viaggiava quale trasportata la danneggiata, attrice in primo grado. La Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado in punto responsabilità, attribuendola in via esclusiva al conducente del veicolo vettore. Il problema che si pone è, ovviamente, di non poco momento, poiché l’attrice tenta di annoverare tra i soggetti passivi non solo detto conducente la cui legittimazione è pacifica , ma altresì, alternativamente, il proprietario del veicolo ed il suo assicuratore ovvero l’Impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, trovando su entrambi i fronti la risposta fermamente negativa della Cassazione. Ma andiamo con ordine. L’uso del veicolo contro la volontà del proprietario. La sentenza affronta, seppur incidentalmente, dapprima il tema della circolazione del veicolo proibente domino. Viene quindi ribadito il principio ormai consolidato per cui, una volta dimostrato che la circolazione sia avvenuta «contro la volontà del proprietario» e non semplicemente «senza la volontà» dello stesso , questi non possa essere ritenuto responsabile e, con lui, non possa essere coinvolto il suo assicuratore. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con le sole deroghe, espressamente previste dalla abrogata L. 990/69, del danneggiato non trasportato e del danneggiato trasportato contro la propria volontà. Il ruolo del Fondo di Garanzia. Affermato, quindi, il principio per cui, nelle ipotesi quale quella in esame, né il proprietario del veicolo, né il suo assicuratore possono essere destinatari dell’azione del trasportato danneggiato, ci si chiede se, in tal modo, si ricada in una ipotesi di veicolo non coperto da assicurazione e, pertanto, possa essere coinvolto il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Alla risposta affermativa della Corte territoriale si contrappone il rigore interpretativo dei Giudici di legittimità che, sul punto, cassano la sentenza di appello, anche con riferimento all’ipotesi, quale quella di specie, del trasportato che abbia ignorato la provenienza furtiva del veicolo e, quindi, la natura illecita della sua circolazione. La lettura della norma articolo 1, comma 3, L. numero 990/69 e successive modificazioni , oggi abrogata ma applicabile ratione temporis, porta a concludere che solo il trasportato contro la sua volontà goda dei benefici della copertura assicurativa dell’auto trasportante, ancorché rubata. Ad esso non è assimilabile il soggetto che, pur ignorando la provenienza furtiva del mezzo, sia stato trasportato, per sua stessa volontà, a titolo di cortesia. Non solo la prova dell’eventuale trasporto contro la propria volontà, attenendo ad un elemento costitutivo del diritto azionato, grava sull’attore-trasportato-danneggiato. La conclusione è conforme, oltre che a numerosi precedenti di legittimità, altresì a quanto recentemente stabilito dalla Corte Costituzionale, che nel novembre del 2010 C. Cost. 336/2010 aveva ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame proprio nella parte in cui escludevano il diritto alla copertura assicurativa anche ai trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo. Da qui la massima riportata in epigrafe. Vale certamente la pena rammentare, però, come il rigore mostrato dai Giudici di Legittimità nella esegesi della norma sia risultato, evidentemente, nel tempo non conforme al comune sentire, se è vero che – come la Corte correttamente ricorda - con la riforma che ha introdotto il Codice delle Assicurazioni il Legislatore ha ritenuto di prevedere, all’articolo 122, 3° comma, la sospensione degli effetti dell’assicurazione nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, con il conseguente trasferimento degli stessi a carico del Fondo di Garanzia.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 settembre – 23 ottobre 2012, numero 18159 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto 1. Lo scontro, avvenuto in omissis , ha coinvolto due veicoli una Peugeot, con targa falsa intestata a St.Ma. ma in effetti di proprietà di Ma.Lu. , condotta da S.G. , assicurata con la Axa Assicurazioni già All Secures , sulla quale era trasportata M.M. , che ebbe a riportare lesioni, ed una Citroen Saxo, di proprietà di R.S. , condotta da R.I. , assicurata con la Carige Assicurazioni già Levante Norditalia Assicurazioni spa . Il Tribunale di Milano, adito dalla M. con citazione di tutti i soggetti sopra indicati ed anche la Levante Norditalia Assicurazioni, quale Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ha stabilito che la responsabilità dell'incidente andava attribuita per i 3/4 allo S. , che non aveva rispettato il segnale di STOP, e per un quarto al R.I. , che non aveva provato di aver adottato ogni cautela per evitare e/o ridurre le conseguenze dell'impatto, omettendo di moderare particolarmente la velocità, in prossimità di un incrocio . Pertanto, ha condannato lo S. , l'assicuratore di questi All Secures, ora AXA, non Assitalia, come indicato verosimilmente per errore nella sentenza impugnata , R.S. e I. nonché la Carige, in solido tra loro e salvo rivalsa pro quota, a pagare all'attrice la somma di Euro 240.046,71, oltre interessi compensativi al tasso del 3% ha respinto le domande proposte dall'attrice nei confronti di Assitalia ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l'attrice e la Ma. . 2. Invece, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggetto delle presenti impugnazioni, depositata l’8.11.2007. 2.1. non ha condiviso la valutazione di responsabilità concorrente, in quanto, per costante orientamento interpretativo, la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di quest'ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli aventi diritto di precedenza il veicolo su strada gravata da segnale di STOP ha l'obbligo di arrestarsi e di attendere il passaggio di quelli su strada favorita. Nessun elemento di colpa concorrente poteva essere ravvisato nella condotta dell'altro conducente a carico del quale l'addebito di non aver moderato la velocità del proprio automezzo era privo di riscontro obiettivo, con la conseguenza che le domande proposte nei suoi confronti e nei confronti del proprietario e dell'assicuratore Carige andavano respinte, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto da tale società corrispondentemente affermandosi la responsabili esclusiva dello S. nella causazione delle lesioni riportate dalla trasportata M. 2.2. ha riformato la sentenza di primo grado anche in accoglimento dell'appello dell'AXA, sul presupposto che, per legge il proprietario del veicolo è esonerato da responsabilità quando la volontà contraria alla circolazione si sia concretata in cautele e misure idonee ad ostacolare materialmente la circolazione stessa Cass. 3038/82 . Aggiungeva la Corte territoriale che, in sede d'interpretazione della menzionata disposizione di legge, questa S.C. ha stabilito che per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dallo articolo 2054, terzo comma, c.c., a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto, ma occorre provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà , richiedendosi, cioè, la esplicazione di un'attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva. La responsabilità del proprietario non può pertanto, ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo, ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l'azione del ladro e la circolazione stessa . Tale principio è stato espresso in relazione ad una fattispecie nella quale il proprietario del veicolo lo aveva lasciato in sosta senza chiudere a chiave le portiere, consentendo ai ladri di venire in possesso delle relative chiavi imprudentemente riposte all'esterno della cabina di guida, in un posto agevolmente accessibile, secondo una consuetudine nota a pia persone e conoscibile da altri occasionalmente . Era, invece emerso, nella specie, dal contenuto della denuncia di furto, che la vettura Peugeot era parcheggiata con le portiere chiuse a chiave che dunque la serratura era stata forzata, il mezzo era stato sottratto e poi ritargato con gli estremi di altro veicolo intestato a St.Ma. , pure convenuto in causa in difetto di prova sulla falsità della incolpazione si doveva ritenere che l'atto fosse attendibile nel suo contenuto complessivo e dunque anche in relazione alle modalità con le quali il mezzo era stato lasciato nella zona di parcheggio. Nel contempo era pacifico che la M. era trasportata dallo S. in conformità alla sua volontà e comunque non contro la sua volontà, con la conseguenza che, in base all'articolo 1 comma terzo della legge 990/69, la copertura assicurativa non poteva spiegare effetti di garanzia. L'eccezione dell'Axa al riguardo era infondata in applicazione del principio secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell'assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità eventualmente in via solidale, ove, al momento dell'incidente, il veicolo sia condotto da terzi dell'assicurato, e cioè del proprietario del veicolo con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli come nella specie contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo doveva essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario in applicazione della regola di cui all'art, 2054, comma terzo ultima parte del codice civile , ma non poteva del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata ex articolo 1 comma terzo della legge numero 990 del 1969 alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà Cass. 6893/05 . Pertanto, Assitalia doveva risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo alla M. in base al disposto dell'articolo 19 lett. b della legge 990/69, dovendosi ritenere che tale caso era assimilabile a quello di veicolo non coperto da assicurazione, a meno di non sostenere, in contrasto con il sistema legale di garanzia, l'ammissibilità di un danno privo di tutela. 2.3. La Corte territoriale, infine, riteneva di non poter accogliere la domanda di ripetizione formulata dall'AXA perché priva di qualsiasi elemento per il relativo accoglimento importo, soggetti tenuti alla restituzione, data del versamento . 3. L'INA Assitalia, quale impresa designata per il FGVS, ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. 3.1.1. Nel primo motivo, l'impresa designata deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 345 e 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c., perché la Corte territoriale, ritenendo implicitamente ammissibile l'appello incidentale della M. ed accogliendolo nel merito avrebbe violato il disposto dell'articolo 345 c.p.comma che impone alla Corte d'Appello di rilevare d'ufficio l'inammissibilità delle domande nuove formulate in appello. Chiede, pertanto alla Corte se la domanda formulata in secondo grado dal danneggiato a seguito di incidente stradale - che pone quali presupposti i seguenti fatti 1 trasporto su veicolo di provenienza furtiva, 2 trasporto non contro la propria volontà, 3 il fatto che il proprietario del veicolo su cui viaggiava aveva fornito la prova della circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, 4 il fatto che il veicolo circolava con contratto di assicurazione valido ed efficace, 5 che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 legge 990 poiché il trasportato non ha azione contro l'assicuratore del veicolo, deve avere azione per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata in nome e per conto del fondo di garanzia vittime della strada - costituisca domanda nuova rispetto a quella formulata dal medesimo danneggiato attore nel giudizio di primo grado e volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza o dell'invalidità per mancato pagamento del premio del contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli stipulato dal proprietario del veicolo su cui viaggiava il trasportato danneggiato e la conseguente declaratoria di responsabilità dell'impresa designata ex articolo 20 legge numero 990/69 in nome e per conto del fondo di garanzia vittime della strada, in applicazione del disposto dell'articolo 19 lettera b della legge 990/69 se una volta rilevata la novità della domanda nel giudizio d'appello la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità d'ufficio dell'impugnazione proposta con la formulazione della domanda nuova e se la Corte di Cassazione adita deve rilevare, anche ex officio, la [eventuale] inammissibile proposizione, da parte dell'appellante, di una domanda nuova, non oggetto del giudizio di primo grado, in spregio del divieto di cui all'articolo 345 c.p.c. . 3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione dell'articolo 1 comma 3 legge 990/69 e degli articolo 325 e 329 e, e quindi nullità ex articolo 360 numero 4 c.p.c. eccezione di giudicato interno rilevabile d'ufficio, perché la sentenza della Corte d'Appello sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di AXA quale assicuratore del veicolo Peugeot su cui viaggiava la trasportata M. ed ha dichiarato la legittimazione passiva dell'Assitalia quale Impresa designata, perché secondo la Corte la M. era trasportata dallo S. in conformità alla sua volontà e comunque non contro la sua volontà . Detto accertamento non avrebbe potuto essere pronunciato dalla Corte d'Appello nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado, AXA non aveva mai contrastato la domanda della danneggiata nei suoi confronti, eccependo la circostanza che il trasporto era avvenuto con il consenso della M. o che la stessa fosse consapevole della provenienza furtiva del veicolo su cui viaggiava e sulla relativa questione si era formato il giudicato interno. Chiede, pertanto alla Corte se in tema di richiesta danni del trasportato a seguito di circolazione su veicolo di provenienza furtiva, la mancata proposizione in appello della censura avverso l'implicita statuizione contenuta nella sentenza di primo grado circa la mancata volontarietà del trasporto per avere il giudice di primo grado da un Iato accertato la carenza di responsabilità del proprietario del veicolo e dall'altro la responsabilità dell'assicuratore del veicolo, comporta che si formi il giudicato interno sulla questione, rilevabile d'ufficio sia dalla Corte d'appello che dalla Corte di Cassazione, con conseguente inammissibilità dell'appello principale e di quello subordinato e condizionato allo stesso ed il passaggio in giudicato della sentenza sul punto . 3.3. Nel terzo motivo, l'impresa designata deduce violazione e falsa applicazione articolo 360 numero 3 c.p.comma dell’articolo 19 lettera b legge 990/69, nonché dell'articolo 1 comma terzo legge numero 990/69 nonché articolo 70 e 71 Costituzione e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex articolo 360 numero 5 c.p.c., perché le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata - che giustificano la declaratoria di responsabilità dell'Impresa designata in relazione alla domanda della trasportata su veicolo oggetto di provenienza furtiva e per il quale il relativo contratto per il rischio da circolazione stradale era efficace - sarebbero in contrasto con le predette norme e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina. Chiede, pertanto, alla Corte Se l'articolo 19 legge 990/69 lettera b nella parte in cui prevede che la liquidazione dei danni causati dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della legge 990/69 competa all'impresa designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della strada nel caso in cui il sinistro che abbia causato i danni sia stato cagionato da veicolo per il quale non esisteva valido ed efficace contratto di assicurazione stipulato dal proprietario possa essere applicato anche al diverso caso della richiesta di risarcimento danni del danneggiato trasportato su veicolo di provenienza furtiva e circolante contro la volontà del proprietario e che circolava non contro la sua volontà e per il quale era esistente ed operativo il contratto di assicurazione per la r.comma auto stipulato dal proprietario, così da comportare la sussistenza della legittimazione passiva dell'impresa designata, per il FGVS. 4. Resistono, con rispettivi controricorsi, la M. e l'Axa, che chiedono respingersi il ricorso, nonché la Carige, la quale propone, altresì, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. 4.1. Nel primo motivo del ricorso incidentale, la Carige denuncia nullità della sentenza e del procedimento e, comunque, omessa motivazione su fatto controverso e decisivo articolo 360 numero 4 e 3 c.p.c. e chiede alla Corte se la sentenza deve considerarsi nulla avendo la Corte omesso di pronunciarsi in relazione ad un'esplicita richiesta della parte formulata nelle conclusioni, non accogliendo, né respingendo la richiesta di restituzione fatta dalla Carige e ignorandola totalmente, con conseguente necessità di riformare su tale punto la sentenza , nonché di disporre in proprio favore la condanna della M. a tale restituzione o, quantomeno, la condanna dell'Assitalia, quale impresa designata del FGVS, in caso di conferma della sentenza, al pagamento a favore della Carige. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione dell'articolo 1 comma terzo L. numero 990/1969 e degli articolo 325 e 329 c.p.comma e, quindi, nullità ex articolo 360 numero 4 eccezione di giudicato interno rilevabile d'ufficio - associandosi all'impugnazione proposta sul punto dall’Assitalia e riportandosi al quesito da questa formulata all'esito del secondo motivo v. sub 3.2. . 4.3. Subordinatamente al mancato accoglimento del precedente motivo, la Carige lamenta violazione dell'articolo 360 numero 4 c.p.comma per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed erronea applicazione dell'articolo 1 L. numero 990/1969 e chiede alla Corte se debba considerarsi nulla e quindi da cassare la sentenza della Corte d'Appello, con la quale la Corte d'Appello ha affermato essere pacifico che la M. viaggiava a bordo dell'autovettura, non contro la propria volontà, non dando, circa tale affermazione - che oltretutto contrasta con le affermazioni del Tribunale o con quanto implicitamente ritenuto dal Tribunale - alcuna giustificazione e neppure indicando l'esatta interpretazione che al riguardo deve essere data dell'articolo 1 della legge 990 , con conseguente cassazione della sentenza impugnata per nuovo motivato esame del merito della causa. 5. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza articolo 335 c.p.c. . 5.1. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. Dalla ricostruzione in fatto operata dalla stessa compagnia ricorrente principale, emerge che in primo grado era stata invocata la responsabilità del FGVS in quanto l'auto Peugeot era priva di polizza assicurativa, mentre in appello si deduceva la responsabilità del fondo medesimo perché non era operativa l'assicurazione posta in essere dal derubato. È evidente che non si è in presenza di una domanda nuova - vietata in appello - ma di una mera precisazione della domanda originaria, a seguito dello svilupparsi della dialettica processuale e delle emergenze di causa, specie ove si tenga presente che una vettura circola senza assicurazione sia nell'eventualità in cui questa non sia mai stata effettuata, sia - come nella specie - allorché, pur esistendo una tale assicurazione, la stessa non copra il sinistro. Pertanto, diversamente da quanto ritiene la parte ricorrente principale, la decisione impugnata è in armonia, sul punto, con il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, a norma dell'articolo 345 cod. procomma civ., può configurarsi un mutamento della domanda non consentito, riguardo al petitum , solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato ossia come provvedimento richiesto , bensì come petitum mediato cioè come richiesta di attribuzione di un bene determinato ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice emendatio libelli, allorché la modifica della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere sul petitum nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto Cass. numero 9266/2010 26905/2008 7579/2007 4034/2007 14961/2006 21354/2005 20683/2005 4465/1995 v. anche Cass. numero 17457/2009 21017/2007 26079/2005 . 5.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale ed il coincidente secondo motivo del ricorso incidentale della Carige si rivelano manifestamente infondati. Non ricorre, infatti, l'invocato giudicato interno in ordine alla responsabilità dell'AXA. È sufficiente al riguardo evidenziare che 1 da un lato, come si evince dal quesito che conclude il primo motivo del ricorso principale, la stessa INA ammette che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la domanda era fondata su un trasporto su auto rubata non già su trasporto contro la propria volontà 2 dall'altro, l'assunto delle parti ricorrenti prescinde dalle difese dell'Axa, Questa, in entrambi i gradi del giudizio, ha richiamato l'applicazione dell'articolo 1 L. 990/69, dapprima al fine di ottenere una declaratoria di insussistenza della garanzia assicurativa prestata per il veicolo Peugeot - rubato al legittimo proprietario in data OMISSIS e, in un secondo momento, risultata soccombente sul punto, allo scopo di vedere riformata la sentenza per violazione dell'articolo 1 comma 3 della Legge numero 990/69 . Nella comparsa conclusionale in appello, ribadiva risulta dunque evidente che, nel giudizio di primo grado a la Axa assicurazioni non aveva legittimazione passiva in relazione alla domanda spiegata dalla sig.ra M. , trasportata al momento del sinistro su un veicolo risultato successivamente rubato, la quale - a sua volta e per questo motivo - non aveva azione diretta nei confronti della compagnia b la Axa assicurazioni non poteva essere condannata in relazione alla domanda spiegata dalla sig.ra M. poiché l'obbligo assicurativo non opera a favore di terzi trasportati volontari su vettura circolante in assenza di volontà del proprietario, poiché ad esso sottratta furtivamente . Risulta, pertanto, che l'AXA ha sostenuto, durante tutto il corso del giudizio di merito come puntualizzato nel controricorso della stessa a. che l'attrice era trasportata a titolo di cortesia su un veicolo posto in circolazione prohibente domino b. che, pertanto, in capo al proprietario del veicolo oggetto di furto, regolarmente denunciato, non poteva configurarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'articolo 2054 terzo comma c.comma conformemente a quanto affermato da Cass. numero 15478/2011 15521/2006 10027/2000 12255/1998 8461/1994 comma che la danneggiata, di conseguenza, non aveva in primis azione diretta contro l'assicuratore del veicolo ospitante ex articolo 18 L. numero 990/69 e, in secundis, non aveva titolo per convenire l'Axa Assicurazioni posto che la situazione di fatto non rientra nell'obbligo di cui all'articolo 1 comma 3 L 990/69 e pertanto nella garanzia prestata ex lege dall'assicuratore ai sensi della L. 990/69 3 inoltre, non avrebbe potuto, giammai, formarsi il giudicato implicito sull'indicata affermazione, anche se, per ipotesi, contenuta nella sentenza di primo grado. Infatti, la ricorrente principale e quella incidentale pretendono che una qualificazione relativa ad una ricostruzione di fatto sia idonea ad esplicare gli effetti di giudicato implicito . Questo, tuttavia, può ritenersi formato solo quando tra la questione risolta espressamente e quella considerata implicitamente decisa, sussista non soltanto un rapporto di causa ad effetto, ma un nesso di dipendenza così indissolubile che l'una non possa essere decisa senza la preventiva decisione dell'altra Cass. numero 5581/2012 22416/2011 , poiché, diversamente, ne risulterebbero illegittimamente pregiudicati i diritti delle parti. Nella specie, la Corte territoriale non adottava una decisione che sovvertiva il giudizio di primo grado, ma aveva semplicemente dato, agli stessi fatti accertati, una qualificazione giuridica diversa. Aveva, infatti, ritenuto che la circostanza che la M. fosse trasportata sul veicolo ignorandone la provenienza furtiva doveva considerarsi come ipotesi di trasporto non contro la volontà del trasportato . Ciò significa - come si è detto - che, anche ove la sentenza di primo grado avesse contenuto l'esplicita affermazione sulla circostanza di fatto trasporto ignorando la provenienza furtiva del veicolo , ciò non sarebbe valso ad escludere che la Corte territoriale l'avesse qualificata in termini giuridici diversi, senza alterare l'accertamento fattuale, e valutata la circostanza in concomitanza con tutti gli elementi utili per la decisione, ne avesse fatto derivare conseguenze giuridiche diverse da quelle individuate dal Tribunale. Rientra, infatti, nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e d'individuare conseguentemente la disciplina applicabile argomento desumibile, tra le altre, da Cass. numero 15724/2011 7620/2006 17764/2005 4 infine, le censure in esame, tese a coinvolgere l'assicuratore della vettura rubata risultano correttamente e motivatamente respinte dalla Corte territoriale che ha richiamato, sul punto, l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell'assicuratore è legittimamente predicabile, quanto alla sua astratta configurabilità e quanto alla sua concreta sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità eventualmente in via solidale, ove, al momento dell'incidente, il veicolo sia condotto da terzi dell'assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli - come nella specie - contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario in applicazione della regula iuris di cui all'articolo 2054, comma 3, ultima parte, c.c. , ma non può del pari trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata ex articolo 1, comma 3, della legge numero 990 del 1969 alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà Cass. 1 aprile 2005 numero 6893 . 5.3. Vanno ora esaminati congiuntamente il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, avendo entrambi ad oggetto la medesima questione della sussistenza, o meno, nella specie, della responsabilità del FGVS nei confronti della trasportata. Essi si rivelano fondati, nei limiti di seguito precisati. Occorre premettere che il solo fatto che l'auto sia rubata non comporta che essa sia per ciò solo priva di assicurazione. Con la legge numero 990/1969, articolo 1, comma 3, l'assicurazione copriva, anche in caso di circolazione prohibente domino i danni causati a terzi non trasportati, e, nei limiti seguenti ai trasportati, salva la rivalsa dell'assicuratore nei confronti del conducente. Con la riforma del 2005, articolo 122 comma 3, la disposizione è stata mutata ed il furto o la circolazione prohibente domino comporta la sospensione degli effetti dell'assicurazione e, quindi, della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore ed il trasferimento degli stessi a carico del FGVS articolo 283, comma 1 . Con riferimento al regime vigente all'epoca in cui si è verificato il sinistro per cui è causa ben anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209 , quanto alla posizione del trasportato sull'auto in circolazione contro la volontà del proprietario e quindi anche dell'auto rubata va osservato 1 solo il trasportato, contro la sua volontà, ha diritto al risarcimento del danno 2 tutti gli altri trasportati non hanno copertura assicurativa per i danni subiti dal sinistro dell'auto trasportante, ma rubata. 3 con il regime della l. numero 990/1969, la copertura assicurativa di cui al punto 1 era fornita esclusivamente dall'assicuratore che aveva stipulato la polizza salvo il suo stato successivo di liquidazione coatta amministrativa e quindi subentro eventuale del Fondo 5 la prova del trasporto contro la volontà, attenendo ad un elemento costitutivo del diritto azionato, grava sull'attore trasportato-danneggiato. La sopra ricordata lettura della normativa di cui alla legge numero 990 del 1969 - del resto - ha recentemente ottenuto esplicita conferma dalla Corte Costituzionale. Quest'ultima, in particolare C. cost. 24 novembre 2010, numero 336 , ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articolo 1, comma 3, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976 numero 857, conv., con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977 numero 39, e 19, comma 1, lett. b , l. 24 dicembre 1969 numero 990, censurato, in riferimento all'articolo 3 cost., nella parte in cui non estende il diritto all'indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo. Premesso che le norme impugnate, sebbene abrogate dal d.lgs. numero 209 del 2005, erano applicabili ratione temporis a quel caso di specie, il rimettente - ha osservato la Corte costituzionale - chiedeva un intervento additivo non costituzionalmente obbligato in materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, in quanto allo scopo di superare la denunciata incostituzionalità, era astrattamente possibile sia l'introduzione di una disposizione che ripristinasse il testo originario della norma impugnata, con la soppressione dell'aggiunta limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà disposta dall'articolo 1 d.l. numero 857 del 1976, conv., con modificazioni, in l. numero 39 del 1977, sia la previsione di una disposizione analoga all'articolo 283 d.lgs. numero 209 del 2005, mediante l'inserimento, fra i destinatati della garanzia assicurativa, anche dei trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Le censure in esame, conclusivamente, devono essere accolte in applicazione del seguente principio di diritto “Nel vigore degli articolo 1, comma 3, e 19, commi, legge numero 990 del 1969, nel testo risultante a seguito del d.l. numero 857 del 1976, conv. con mod. dalla legge numero 39 del 1977, essendo circoscritta l'operatività della garanzia assicurativa, in caso di circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario, a favore dei soli terzi non trasportati ovvero dei terzi trasportati contro la propria volontà, il terzo trasportato consenziente - ancorché, eventualmente, inconsapevole del carattere illegale della circolazione del veicolo che ha cagionato il sinistro - non ha azione per il risarcimento dei danni subiti nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, ma, unicamente contro il conducente della vettura stessa al momento del sinistro”. La fondatezza del profilo attinente alla violazione dell'articolo 1 l. numero 990/1969 assorbe ogni decisione in ordine alla mancanza di motivazione in ordine al carattere del trasporto non contro la volontà della trasportata dedotta nella restante parte del terzo motivo del ricorso incidentale della Carige. 5.4. Anche il primo motivo del ricorso incidentale si rivela privo di pregio. La richiesta di restituzione formulata dalla Carige, come risultante dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, nonché a pag.8 del ricorso incidentale, si rivela generica e quindi inidonea ad integrare uno specifico motivo di gravame, così non facendo neanche sorgere l'obbligo del giudice di appello di pronunciare sullo stesso. Infatti, si deve ribadire che in tanto l'omessa pronuncia rileva come motivo di cassazione in quanto possa conseguirne una statuizione che affermi il dovere del giudice di esaminare la domanda nel merito . Non rileva nemmeno come motivo di cassazione l'omessa pronuncia su una domanda inammissibile, perché alla proposizione di una tale domanda non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito Cass. sez. 2, 5 marzo 2010, numero 5435 Cass., sez. 1, 25 giugno 2006 numero 12412 Cass., sez. L, 7 agosto 2003, numero 11933. m. 565754, Cass., sez. 1, 14 febbraio 2001, numero 2080. m. 543827, Cass., sez. L, 20 novembre 2002, numero 16386, m. 558628 . In ogni caso, la Corte territoriale non ha accollo la domanda di ripetizione dell'AXA, affermando che la stessa era priva di qualsiasi elemento per il relativo accoglimento importo, soggetti tenuti alla restituzione, data di versamento . Questi rilievi sono pienamente estensibili anche alla domanda di ripetizione formulata dalla Carige perché anche in relazione ad essa non risultano chiariti gli importi, i soggetti tenuti alla restituzione, né le date di versamento. Pacifica questa circostanza è palese che la censura è inammissibile, perché generica e priva, quindi, dei requisiti di cui all'articolo 342 c.p.c Infatti, l'appellante, cosi come il ricorrente per cassazione è tenuto ad esporre motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, affinché l’atto di impugnazione consenta l'immediata individuazione delle questioni da risolvere Cass. numero 5333/2003 6703796 5133/94 . 6. In conclusione, accolti il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo di quello incidentale, nei limiti di cui sopra par. 5.3. e respinta ogni altra censura, la sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla M. anche nei confronti dell'Ina Assitalia, quale impresa designata del FGVS, ferma restando la soccombenza nei confronti della predetta M. del solo conducente S.G. . Ricorrono giusti motivi - tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e del carattere altamente controverso delle questioni trattate - per compensare le spese dell'intero giudizio tra tutte le parti, salvo quelle relative al rapporto tra S.G. e la M. , come determinati in sede di merito. P.Q.M. Riunisce i ricorsi. Accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo di quello incidentale e rigetta ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla M. nei confronti dell'Ina Assitalia quale impresa designata dal FGVS. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, ad eccezione di quelle tra S.G. e la M. che restano regolate come stabilito nelle precedenti fasi.