E' sufficiente che l’avviso informativo sia entrato concretamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Il caso. L’ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto la persona abilitata a ricevere la comunicazione di licenziamento, pertanto, aveva depositato l’atto presso la casa comunale e inviato al destinatario una raccomandata. Tale avviso era stato ricevuto dal portiere dello stabile che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento con una sigla inintellegibile. La Corte d’appello, adita dopo il giudizio di primo grado dalla società datrice di lavoro, ritiene nulla la notifica. Notifica nulla? La controversia - che la Corte di Cassazione ha deciso con la sentenza numero 17336/2012 depositata l’11 ottobre – ha ad oggetto la contestazione delle modalità di ricevimento dell’avviso inviato a mezzo posta articolo 140 c.p.c. «dall’ufficiale giudiziario al destinatario del ricorso introduttivo dopo il deposito dell’atto presso la casa comunale», vista la mancanza di soggetti idonei a riceverlo articolo 139 c.p.c. . L’avviso deve essere conoscibile. La Cassazione, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale numero 3/2010 , afferma che la notifica può ritenersi effettuata correttamente «solo ove sia provato il ricevimento o l’avvenuto compimento del deposito del plico contenente l’avviso informativo Cass. numero 7809/2010 , oppure risulti la consegna dell’avviso stesso con modalità tali da consentire al destinatario la conoscibilità dell’avviso». L’indecifrabilità della sottoscrizione non conta. Gli Ermellini ritengono che la comunicazione è avvenuta correttamente. Infatti, la consegna del plico al portiere dello stabile deve far ritenere che l’avviso informativo sia entrato concretamente e correttamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Cosa che, nella fattispecie, è effettivamente avvenuta. Per cui il ricorso è fondato e la controversia - «essendo la notifica dell’atto introduttivo avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 140 c.p.c.» - viene rinviata alla Corte d’appello di Napoli.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 luglio – 11 ottobre 2012, numero 17336 Presidente Lamorgese – Relatore Mammone Svolgimento del processo 1.- Con ricorso alla Corte d'appello di Napoli Pegaso s.r.l. impugnava la sentenza del locale Tribunale del lavoro che, in sua contumacia, aveva annullato il licenziamento da essa irrogato a F.S. , lamentando l'irregolarità della notifica del ricorso introduttivo. 2.- La Corte d'appello di Napoli con sentenza 7.1.08 accoglieva l'impugnazione, dichiarando nulla la notifica e rimettendo le parti al primo giudice. Rilevava la Corte che l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto persona abilitata a riceverlo, aveva depositato l'atto presso la casa comunale ed aveva contestualmente dato avviso al destinatario mediante raccomandata a.r. ai sensi dell'articolo 140 c.p.c Essendo stato l'avviso ricevuto da persona qualificata quale portiere dello stabile, che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento con una sigla inintellegibile, la Corte riteneva non identificabile la persona, di modo che la notifica era da considerare nulla in quanto effettuata in violazione dell'articolo 7, comma 4, della legge numero 890 del 1982. 3.- F. propone ricorso per cassazione illustrato con memoria. Pegaso s.r.l. risponde con controricorso. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata. Motivi della decisione 4. - I motivi di ricorso possono riassumersi come segue. 4.1.- Primo e secondo motivo violazione dell'articolo 2700 c.comma in relazione alle disposizioni della legge 20.11.82 numero 890, in quanto dall'esame dell'avviso di ricevimento risulta che l'ufficiale postale certificò di aver consegnato il plico contenente l'avviso di deposito a persona avente la qualità di portiere, indicando lo stabile cui questi era addetto e raccogliendo altresì la sua sottoscrizione. Avendo l'avviso di ricevimento natura di atto pubblico, il contenuto ideologico dell'attestazione, avrebbe potuto essere disatteso solo a seguito della proposizione di querela di falso. Non essendo stata la querela proposta, il giudice non avrebbe potuto disattendere la dichiarazione ivi contenuta. 4.2.- Terzo motivo violazione dell'articolo 3, comma 3, della L. 20.11.82 numero 890, avendo erroneamente il giudice di appello ritenuto che l'agente postale avesse l'onere di identificare il soggetto che aveva ricevuto l'avviso in via autonoma, e non attraverso le modalità prescritte nel modello di avviso predisposto dalla Amministrazione postale, che nella specie erano state specificamente rispettate. 5.- La controversia ha ad oggetto la contestazione delle modalità di ricevimento dell'avviso inviato a mezzo posta, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., dall'ufficiale giudiziario al destinatario del ricorso introduttivo dopo il deposito dell'atto presso la casa comunale a seguito della mancanza di soggetti idonei a riceverlo ai sensi dell'articolo 139 c.p.c 6.- Con la sentenza 14.01.10 numero 3 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto 140 c.p.comma nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il suo ricevimento o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale pronunzia, dunque, la notifica può ritenersi effettuata correttamente con detta modalità solo ove sia provato il ricevimento o l'avvenuto compimento del deposito del plico contenente l'avviso informativo Cass. 31.03.10 numero 7809 , oppure risulti la consegna dell'avviso stesso con modalità tali da consentire al destinatario la conoscibilità dell'avviso Cass. 27.02.12 numero 2959 . 1.- Dalla descrizione dell'avviso di ricevimento fatta dal giudice di appello, emerge che l'ufficiale postale consegnò il plico contenente l'avviso informativo a persona avente la qualità di portiere dello stabile, il quale appose sullo stesso avviso di ricevimento la sua sottoscrizione, di contenuto peraltro indecifrabile. Tali modalità di notifica debbono ritenersi sufficienti a ritenere che l'avviso informativo fosse stato portato nella concreta sfera di conoscibilità del destinatario. Non osta, infatti, la circostanza che l’indecifrabilità della sottoscrizione non consenta la ricostruzione delle generalità del soggetto che svolgeva il servizio di portierato, atteso che la contestazione del contenuto ideologico delle operazioni compiute dall'agente postale e della sottoscrizione apposta in sua presenza avrebbe potuto essere effettuata solo mediante proposizione della querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 c.comma v. da ultimo Cass., S.u., 27.04.10 numero 9962 . 8.- In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata. Essendo la notifica dell'atto introduttivo avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 140 c.p.c., la controversia deve essere rinviata al giudice indicato in dispositivo per l'esame degli ulteriori motivi di appello. 9.- Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.