Grave incidente, emergenza da affrontare per la Polizia. Ma non basta per la contestazione differita della violazione del Codice della strada

Nessun dubbio sull’episodio che ha obbligato gli agenti a pensare soprattutto alla gestione del post incidente stradale. Ma ciò non può essere valutato come elemento sufficiente per legittimare la contestazione differita nei confronti dell’automobilista resosi autore della violazione del Codice della strada.

Contestazione della violazione a posteriori nei confronti dell’automobilista, prioritario per gli agenti della Polizia è prestare la propria opera per affrontare l’emergenza provocata dall’incidente stradale operazione assolutamente legittima. Ma è necessario motivare in maniera dettagliata le ragioni dello ‘sfasamento’ Cassazione, sent. n. 16555/2013, Seconda Sezione Civile, depositata oggi . Post factum. Dieci giorni ecco l’arco temporale che corre dalla concreta violazione del Codice della strada avvenuta il 27 aprile all’effettivo accertamento, con tanto di verbale recapitato il 7 maggio a firma della Polizia stradale. Attesa troppo lunga? Assolutamente no, secondo il Giudice di pace, che indica come legittima la contestazione differita, perché effettuata all’esito dell’intervento operato dalla Polizia stradale sul posto in conseguenza di un incidente morale . Di diverso avviso, invece, i giudici del Tribunale, che accolgono l’opposizione avanzata dall’automobilista, ritenendo non giustificata la mancata immediata contestazione della violazione , anche perché, viene aggiunto, è assolutamente lacunosa la motivazione della contestazione differita del 7 maggio . Motivi. Ebbene, l’ottica pro automobilista non viene modificata, in ultima battuta, neanche in Cassazione. Nonostante, comunque, le rimostranze del Ministero dell’Interno, rimostranze fondate sul particolare, non secondario, che la contestazione differita è consentita in ogni caso in cui l’intervento sia stato effettuato per gli accertamenti resi necessari da un grave sinistro stradale e non già per l’accertamento della sola violazione al Codice della strada . Per questo, sostiene il Ministero, è sufficiente che, come motivazione della contestazione differita, si richiami la circostanza che tale contestazione è stata emessa a seguito di incidente stradale Come detto, però, tali osservazioni non spostano gli equilibri tracciati nel secondo grado di giudizio. Ciò perché, chiariscono i giudici della Cassazione, riconoscendo la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo ed accertamenti , come in caso di incidente stradale, resta comunque fondamentale motivare le ragioni della contestazione differita , anche in maniera sintetica . E invece, in questa vicenda, il verbale di contestazione , firmato dalla Polizia stradale, è privo di motivazione sul punto della contestazione differita , limitandosi a un generico richiamo alle violazioni accertate il 27 aprile a seguito dell’intervento in loco per incidente stradale con feriti .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 2 luglio 2013, n. 16555 Presidente Bucciante – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. Il Ministro dell’Interno impugna la sentenza n. 2528 del 2007 del Tribunale di Venezia, che ha accolto l’impugnazione proposta dall’odierno resistente avverso la decisione del Giudice di Pace di Treviso, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il verbale della Polizia stradale di Treviso di violazione dell’articolo 157 Codice della Strada, avvenuta il 27 aprile del 2005 e accertata il 7 maggio successivo. 2. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo legittima la contestazione differita, perché effettuata all’esito dell’intervento operato dalla Polizia stradale sul posto in conseguenza di un incidente mortale. 3. Il Tribunale di Treviso accoglieva il primo assorbente motivo di appello proposto dall’odierno resistente, relativo non solo alla mancata immediata contestazione della violazione non effettuata dalla Polizia stradale intervenuta in conseguenza dell’incidente mortale verificatosi , ma anche alla mancata o apparente motivazione della contestazione differita del 7 maggio 2005, circostanza quest’ultima riscontrata nel caso di specie. 4. Il ricorrente Ministero articola un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione degli articoli 200 e 201 del Codice della Strada, rilevando che la contestazione differita è consentita in ogni caso in cui l’intervento sia stato effettuato per gli accertamenti resi necessari da un grave sinistro stradale e non già per l’accertamento della sola violazione al Codice della Strada. In questi casi, infatti, è necessario in primo luogo acquisire tutti gli elementi utili ad accertare i fatti, che, successivamente elaborati, possono dar luogo all’accertamento della violazione. Il ricorrente in tal senso richiama Cass. 2007 n, 19981. A tal riguardo, secondo il ricorrente, è sufficiente che come motivazione della contestazione differita si richiami la circostanza che tale contestazione è stata emessa a seguito di incidente stradale” in tal senso formula il quesito di diritto . 5. Resiste con controricorso l’intimato, il quale deduce l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, posto che la contestazione differita in questione era del tutto priva di qualsiasi motivazione. Lo stesso resistente trascrive il verbale di contestazione che reca l’indicazione che l’accertamento fu effettuato il 27 aprile 2005 a seguito di incidente stradale con feriti. Secondo il resistente, l’accertamento fu effettuato solo successivamente all’esito dell’elaborazione dei rilievi. Di qui la mancata puntuale motivazione. La stessa Polizia stradale aveva confermato di non aver proceduto ad alcuna contestazione il 27 aprile, mancando ogni motivazione alla contestazione successiva, non potendosi considerare tale l’inciso emesso a seguito di incidente letale” contenuto nel verbale successivo, sia perché non utilizzato come motivazione della contestazione differita, sia perché risultando essere non altro che una motivazione di stile. Ad ogni buon fine il controricorrente richiama gli altri motivi di impugnazione. 6. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il principio richiamato dall’appellante in astratto è corretto, circa la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo ed accertamenti. Ma occorre, in ogni caso, motivare le ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica. Nel caso concreto occorre rilevare, come correttamente dedotto dal resistente, che il verbale di contestazione opposto è del tutto privo di motivazione in punto contestazione differita. Il verbale risulta redatto in data 7 maggio 2005 presso gli uffici della Polizia stradale vedi le prime righe e richiama le violazioni accertate il 27 aprile 2005” a seguito dell’intervento in loco per incidente stradale con feriti”. Nulla viene indicato a proposito della contestazione differita. Sul punto vi è una valutazione ampiamente motivata da parte del giudice di merito e l’Amministrazione non ha formulato censure con riguardo all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ 7. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 600,00 seicento euro per compensi e 200,00 duecento euro per spese, oltre accessori di legge.