Inail contro i responsabili dell'infortunio: il regresso non supera quanto dovuto alla vedova

L'Inail paga il coniuge superstite di un lavoratore e ottiene il regresso verso i responsabili dell'infortunio, ma il quantum è controverso ai giudici del rinvio la decisione.

Con la sentenza numero 16417 la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di indennità spettante al coniuge superstite di un lavoratore deceduto, il giudice non può fondare la propria convinzione che il coniuge sia privo di reddito sulla circostanza della mera percezione di un assegno familiare in ogni caso, la surroga dell'Inail verso i responsabili del fatto lesivo non può superare quanto dovuto al coniuge superstite. Il caso. A seguito di un infortunio sul lavoro nel quale un uomo perdeva la vita, alla vedova veniva riconosciuto, ex lege, un assegno funerario e una rendita. L'Inail corrispondeva le somme dovute e, con sentenza della Corte d'Appello, otteneva di ricevere, a titolo di rivalsa, il pagamento di quanto versato, da parte dei soggetti condannati in sede penale come responsabili del fatto. Questi ultimi, quindi, proponevano ricorso per cassazione.Gli assegni familiari sono dovuti anche se il coniuge ha reddito. Con un primo motivo di ricorso viene impugnata la sentenza laddove ha ritenuto, senza alcun fondamento concreto, che la vittima provvedesse al sostentamento della moglie, con circa metà del proprio reddito, semplicemente in base alla circostanza che egli percepisse l'assegno familiare per la moglie. Il Collegio osserva, in proposito, che la percezione di un assegno familiare non presuppone che il coniuge sia del tutto privo di reddito, in quanto è ammesso che tali assegni siano dovuti anche se il coniuge percepisca un reddito, purchè non superiore ad una certa cifra. Ha errato, dunque, il giudice di merito nel ritenere esistente una simile situazione, posta a fondamento della determinazione dell'importo spettante alla vedova. E la S.C. non potendo decidere autonomamente nel merito, non può che disporre un rinvio alla Corte territoriale.La surroga dell'Inail non può essere superiore alla somma dovuta al coniuge superstite. Nel farlo, viene ricordato il principio per cui la surroga dell'Inail nei confronti dei responsabili, ex articolo 1916 c.c., non può comunque superare quanto dovuto al coniuge superstite a titolo di risarcimento per responsabilità extracontrattuale.