La dichiarazione di invalidità del licenziamento ex articolo 18, legge numero 300/1970, non comporta automaticamente la condanna del datore al risarcimento del danno nella misura stabilita dalla norma in base a una forma di responsabilità oggettiva l’irrilevanza degli elementi soggettivi vale solo in relazione alla misura minima delle cinque mensilità, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria è disciplinata dalle regole generali del c.c
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6340/13, depositata il 13 marzo. Il caso l’autista è inidoneo? Un lavoratore ricorre contro la sentenza che, dichiarando l’illegittimità del suo licenziamento, limita il risarcimento del danno a cinque mensilità della retribuzione. Il gravame, tuttavia, non è accolto dalla Corte territoriale, la quale rileva come il licenziamento sia avvenuto a seguito dell’accertamento dell’inidoneità dell’uomo a svolgere le mansioni di autista operato dall’ufficio sanitario delle FS. Il Ctu, al contrario, ne aveva poi provato l’idoneità ma, poiché la società era giunta alla decisione di licenziare il dipendente sulla base di una certificazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche, l’impossibilità della prestazione non era imputabile al datore da qui la decisione di limitare il risarcimento alla misura minima stabilita dalla legge. Il lavoratore ricorre allora per cassazione. La colpa o dolo del datore. Con un ricorso articolato in due motivi, il lavoratore lamenta un vizio di motivazione della sentenza laddove afferma che il giudizio di primo grado non si sarebbe esteso alla sussistenza della colpa o del dolo del datore la controversia, al contrario, risulterebbe estesa anche a questo aspetto. A suo giudizio, inoltre, da una serie di circostanze, quali l’intimazione del licenziamento prima del decorso del termine di 30 giorni per impugnare l’accertamento, si arriverebbe a desumere addirittura il dolo della società. Come stabilire il risarcimento del danno. Gli Ermellini premettono che la dichiarazione di invalidità del licenziamento ex articolo 18, legge numero 300/1970, non comporta automaticamente la condanna del datore al risarcimento del danno nella misura stabilita dal comma 4 in base a una forma di responsabilità oggettiva l’irrilevanza degli elementi soggettivi vale solo in relazione alla misura minima delle cinque mensilità, che può assumere la funzione di un assegno, in senso lato, assistenziale, in caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro, mentre la commisurazione dell’indennità alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione costituisce solo una presunzione legale circa l’entità del danno subito. Responsabilità si applica la regola generale. La questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria è invece regolata dalle norme del c.c. e pertanto, in base all’articolo 1218 dello stesso, il debitore può liberarsi dall’obbligazione nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue a una impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Non si giustifica un risarcimento pieno. Nel caso di specie, rilevato che la censura non evidenzia il vizio motivazionale della sentenza con la dovuta chiarezza, la S.C. ritiene che la mancata considerazione dei profili di colpa o dolo del datore si giustificava già in primo grado per la riconducibilità del licenziamento all’accertamento dell’inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni di autista. Una volta che questa è stata esclusa, la natura ingiustificata del recesso non poteva legittimare, in base a quanto premesso, un risarcimento pieno ex articolo 18, comma 4, St. Lav Da ultimo, i giudici di legittimità rilevano che la contestata intempestività del licenziamento risulta formulata per la prima volta, senza che un’analoga censura sia stata avanzata in sede di merito. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 gennaio – 13 marzo 2013, numero 6340 Presidente Vidiri – Relatore Arienzo Svolgimento del processo Con sentenza del 3.12.2007, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da L.G. avverso la decisione del Tribunale che aveva accolto le domande dal predetto proposte nei confronti della s.r.l. Viaggi e Turismo Marozzi, intese alla declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli il 12.9.2000 ed alla condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex articolo 18 l. 300/70 risarcimento limitato dal giudice di primo grado ad una somma corrispondente a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Rilevava la Corte del merito che l'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato aveva accertato l'inidoneità del L. allo svolgimento delle mansioni lavorative di autista e che il C.T.U. ne aveva, invece, accertato l'idoneità, onde, essendo stato provato che l'inadempimento era conseguito ad impossibilità della prestazione non imputabile al datore di lavoro, pur dovendo ritenersi il licenziamento illegittimamente irrogato, il risarcimento spettasse nella misura minima stabilita dalla legge, pari a cinque mensilità, assimilabile ad una penale avente la sua radice nel rischio d'impresa. Il datore di lavoro si era determinato al licenziamento in base alla certificazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche relativa ad un giudizio di inidoneità del L. allo svolgimento delle sue mansioni, circostanza che, secondo la Corte territoriale, la società non poteva non tenere in conto e che si traduceva in un'impossibilità della prestazione non imputabile al datore di lavoro. Osservava, inoltre, che il giudizio non si estendeva al di là dell'ambito della valutazione tecnica della struttura sanitaria, non potendo rilevare profili di colpa o di dolo ravvisabili nella condotta del datore di lavoro. Per la cassazione di tale decisione ricorre il L. con due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Resiste la società, con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, il L. censura la sentenza impugnata per insufficiente od omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi idonei ad escludere che il Tribunale avesse statuito che la controversia doveva intendersi limitata alla esattezza o meno del giudizio tecnico espresso dalla struttura sanitaria delle F.S. in ordine alla inidoneità a svolgere le mansioni di autista e non si estendeva, pertanto, alla sussistenza della colpa, o del dolo, del datore di lavoro . Assume che la Corte d'appello abbia fondato il proprio giudizio estrapolando i passaggi della sentenza di primo grado riportati nel contesto argomentativo di cui facevano parte, laddove il Tribunale aveva in realtà esaminato il profilo di inammissibilità connesso al mutamento di linea difensiva della società con riguardo alle ragioni dell'intimato licenziamento, rispetto al quale aveva trattato anche la questione della responsabilità per dolo o per colpa dell'azienda. Alla parte argomentativa il ricorrente fa seguire quesito, formulato ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., relativo alla questione affrontata. Con il secondo motivo, si duole ugualmente di omessa motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio relativi alla riconducibilità del licenziamento a fatto colposo della società Marrozzi e non già ad una impossibilità della prestazione per fatto alla stessa non imputabile, evidenziando che il Giudice del merito non aveva considerato una serie di circostanze di fatto decisive, che dimostravano addirittura il dolo della Marozzi, quali l'intimazione del licenziamento prima del decorso del termine di 30 gg. per impugnare l'accertamento medico, così basandosi su un accertamento non definitivo, adottato da Struttura tra i cui componenti figurava il consulente di parte della Marozzi. Sottolinea, altresì, l'omessa considerazione dell'impossibilità del L. di sottoporsi a test attitudinale per avere subito un infortunio al polso sinistro, dal quale erano derivate conseguenze incompatibili con la possibilità di svolgere la prova attitudinale. Il ricorso è infondato. Va premesso che è principio consolidato affermato da questa Corte quello secondo il quale la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell'ari 18 della legge numero 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura stabilita dal quarto comma, con esclusione di ogni rilevanza dei profili del dolo o della colpa nel comportamento del recedente, e cioè per una forma di responsabilità oggettiva. L'irrilevanza degli elementi soggettivi è configurabile, per effetto della rigidità al riguardo della formulazione normativa, limitatamente alla misura minima delle cinque mensilità, la quale è assimilabile ad una sorta di penale avente la sua radice nel rischio di impresa e può assumere la funzione di un assegno, in senso lato, assistenziale nel caso di assenza di una responsabilità di tipo soggettivo in capo al datore di lavoro la disposizione in esame, invece, - commisurando l'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento - contiene solo una presunzione legale iuris tantum circa l'entità del danno subito dal lavoratore, mentre la questione relativa alla sussistenza della responsabilità risarcitoria deve ritenersi regolata dalle norme del codice civile in tema di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento delle obbligazioni, non introducendo l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori elementi distintivi. Ne consegue l'applicabilità dell'articolo 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Nell'esaminare il caso analogo di un dipendente licenziato per inidoneità fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del gravame che, rilevata, in base agli accertamenti espletati, la non sussistenza di tale incapacità, pur dichiarando l'illegittimità del licenziamento, aveva limitato, rispetto al giudizio di primo grado, la condanna al risarcimento nella misura minima corrispondente a cinque mensilità della retribuzione, osservando che il datore di lavoro era stato determinato al licenziamento da certificazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche. Cfr. Cass. 15.7.2002 numero 10260, cui è conforme Cass. 7.8.2003 numero 11932 e Cass. 6.9.2005 numero 17780 . Tuttavia, il ricorrente si duole in questa sede del fatto che la Corte di Appello sia incorsa in vizio di motivazione perché, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la colpa della società doveva essere valutata al di là ed oltre la sola certificazione delle Ferrovie dello Stato, cosa che non aveva fatto il primo giudice dal momento che aveva ritenuto che vi fosse stato, da parte della Marozzi, un mutamento della linea difensiva che non trovava giustificazione alla stregua del principio della immutabilità della causa del recesso. Ritiene, inoltre, che il Tribunale avesse affrontato e deciso la questione della responsabilità, per dolo o colpa, della Marozzi e che, pertanto, la controversia fosse estesa anche a tale specifico aspetto. Al riguardo si osserva che se, da un lato, l'interpretazione della sentenza impugnata compete al giudice dell'impugnazione, d'altro canto, il sindacato sulla correttezza di tale interpretazione può essere sollecitato con un'espressa censura, in sede di legittimità, che investa, ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c., l'attività ermeneutica del giudice d'appello in ordine alla sentenza di primo grado, ovvero, rincorrendone i presupposti, col rimedio revocatorio, ai sensi dell'articolo 395 numero 4 c.p.c. cfr., ex multis, Cass. 5 marzo 2003 numero 3248 . Nel caso in esame - in cui la censura è prospettata ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cpc - non si evidenzia con la dovuta chiarezza il vizio motivazionale della sentenza del giudice del gravame che, in virtù di una asserita erronea interpretazione delle osservazioni del primo giudice in ordine alla estensione dell'oggetto dell'accertamento devolutogli, avrebbe avuto un'incidenza decisiva nel senso di condurre a conclusioni difformi da quelle che sarebbero conseguite ad una corretta applicazione dei criteri ermeneutici validi in tema di interpretazione del provvedimento giudiziale. La mancanza di ogni considerazione dei profili di colpa o dolo del datore di lavoro si giustificava, invero, già in primo grado per la riconducibilità, non contestata, del licenziamento all'accertamento dell'inidoneità del L. allo svolgimento delle mansioni di autista, che rilevava quale causa della impossibilità della prestazione idonea a giustificare il licenziamento. Una volta esclusa la accertata inidoneità, la natura ingiustificata del recesso non poteva, tuttavia, legittimare un risarcimento pieno ai sensi dell'articolo 18, comma 4 dello Statuto di Lavoratori, in forza dell'orientamento giurisprudenziale su richiamato e pienamente condiviso da questo Collegio. Nel motivo, sub 1 non si argomenta in modo puntuale in ordine alla rilevanza e decisività dell'errore interpretativo compiuto dalla Corte d'appello, non precisandosi se il ricorrente avesse fondato la domanda di illegittimità del licenziamento su motivi diversi dall'asserita erroneità del giudizio dell'Ispettorato, né è dato comprendere dalla complessiva trascrizione dei motivi del gravame se le censure mosse in ordine all'omissione di ogni indagine sulla legittimità dell'affidamento della società sul giudizio della Direzione Sanitaria delle F. S. fossero state già idoneamente formulate nel ricorso introduttivo. Non vale, poi, ai fini considerati, neanche allegare in copia al ricorso gli atti introduttivi delle fasi del merito. Ed invero, il ricorso per cassazione col quale si lamenta l'erronea od omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di atti e documenti, è inammissibile sia quando si limita a richiamarli senza trascriverne i passi salienti o, in alternativa, fornire gli elementi necessari per individuarli all'interno del fascicolo sia quando, all'opposto, il ricorrente trascriva pedissequamente e per intero nel ricorso atti e documenti di causa, addossando in tal modo alla Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere cfr. Cass. 25.9.2012 numero 16254, in senso conf. Cass, 16.3.2011 numero 6279 . Non risulta chiarito come il passo motivazionale della sentenza di primo grado del quale si contesta in questo giudizio la interpretazione datane dalla Corte d'appello fosse necessariamente e logicamente connesso ai rilievi fattuali evidenziati dal ricorrente dei quali si assume la mancata vantazione e ciò si traduce in un'inammissibilità anche del quesito, posto che la censura richiede, all'esito della sua enunciazione, ove venga in rilievo il motivo di cui al numero 5 dell'articolo 360 cod. proc. civ. il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata , una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso -in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione cfr. in tali sensi Cass. 25.2.2009 numero 4556 . Anche per il secondo motivo valgono considerazioni analoghe a quelle svolte, rilendosi, altresì, che la denunziata omissione di ogni valutazione dei fatti nello stesso indicati avrebbe una rilevanza solo ove il primo dei motivi fosse accolto, attesa la evidente connessione delle questioni prospettate ed il carattere preliminare della prima censura. Deve anche aggiungersi che i rilievi formulati in relazione all'intempestività del licenziamento, senza attendere il decorso del termine per impugnare l'esito della visita medica, risultano formulati nella presente sede senza che analoghe censure siano state avanzate nella sede del merito, non richiamando il ricorrente espressamente quanto eventualmente già evidenziato nel ricorso introduttivo, né denunziando una omessa pronunzia del giudice del gravame in relazione allo specifico profilo. Il ricorso va, conclusivamente, respinto e le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge ed Euro 50,00 per esborsi.