Prodotti destinati ai bambini e potenzialmente pericolosi grosso sequestro degli uomini della Guardia di Finanza. Azzerata la condanna pronunciata dal Giudice di pace, resta unicamente la sanzione che dovrà essere applicata dalla Camera di Commercio.
Giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini? La semplice mancanza della famigerata marcatura ‘CE’ non è sufficiente per contestare il reato a livello penale. Bisogna, piuttosto, fermarsi all’ambito amministrativo Cassazione, sentenza numero 8144, sezione Terza Penale, depositata oggi . Sequestro. L’operazione che dà il ‘la’ alla vicenda è condotta dagli uomini della Guardia di Finanza, che in una città del Sud Italia sequestrano oltre 2mila giocattoli per bambini. I prodotti, messi in vendita da una cittadina cinese, sono «privi del marchio ‘CE’». Logica conseguenza è la condanna decisa dal Giudice di pace la donna è obbligata a pagare un’ammenda salata, ben 10mila euro. Nuovo regolamento. A chiudere la questione, però, è la Corte di Cassazione, a cui si è rivolta la donna. Pomo della discordia, come detto, è la mancata marcatura ‘CE’, ma, su questo punto, la normativa più recente – attuazione in Italia delle norme comunitarie sulla sicurezza dei giocattoli – prevede una sanzione solo amministrativa. Palla all’ente camerale. Di conseguenza, nessuna possibilità di contestare il reato, dal punto di vista penale, come chiariscono i giudici annullando la sentenza del Giudice di pace. Ciò che resta, come detto, è la sanzione amministrativa. Ad applicarla dovrà essere la Camera di Commercio.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 gennaio – 2 marzo 2012, numero 8144 Presidente Mannino – Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. - A seguito di decreto di citazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, veniva disposto il giudizio nei confronti di Z.X.D. nata in Zhejiang RPC il 20.01.1979, imputata del reato p e p. dagli articolo 81, 4 e 11 D. Lgs. 313/91 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, immetteva in commercio 2111 giocattoli per bambini privi di marchio CE, analiticamente elencati nel verbale di sequestro redatto dalla G.d.F. reato commesso in Napoli il 15.01.2007 . Con sentenza del 20-23 maggio 2011 il giudice di pace di Napoli dichiarava l’imputata colpevole e la condannava alla pena di euro 10.000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. 2. - Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cassazione con tre motivi. Ha anche depositato memoria Motivi della decisione 1. - Il ricorso è fondato. L’articolo 33 del d.lgs. numero 54 del 2011 ha espressamente abrogato il d.lgs. numero 313 del 1991 e quindi attualmente la condotta contestata l’imputata - ossia aver immesso in commercio giocattoli privi della marcatura CE - è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 31 del medesimo d.lgs. numero 54 del 2011. Pertanto il fatto non costituisce più reato e quindi l’impugnata sentenza va annullata con conseguente trasmissione degli atti all’autorità amministrativa per l’applicazione della sanzione amministrativa l’articolo 31, comma 10, citato prevede che le sanzioni amministrative sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente . P.Q.M. la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il tatto non e previsto come reato ordine che copia della sentenza venga trasmessa alla Camera di commercio di Napoli.