Il giudice del riesame, nel confermare o meno le misure cautelari, è libero di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie, ma deve tenere ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6582/2013, depositata l’11 febbraio scorso. La fattispecie. Un passaggio ad un collega di lavoro non si può negare, ma a volte sarebbe meglio dire no. Un camionista, per ragioni di cortesia, accompagnava un collega ad un appuntamento, dove però – a sua insaputa - avveniva la consegna di una busta di cocaina. Per questo, dopo il blitz delle forze dell’ordine, lo stesso camionista veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere, prima, e agli arresti domiciliari poi. L’indagato, a suo dire, aveva intravisto solamente alcuni generi alimentari dentro il sacco che il passeggero portava con sé, di conseguenza non aveva avuto alcun sospetto circa le reali intenzioni del collega. Per queste ragioni, il camionista presenta ricorso per cassazione. Gravi indizi di colpevolezza a carico del camionista? La S.C. ritiene poco comprensibile l’itinerario logico-giuridico sulla base del quale il Tribunale ha dichiarato inattendibile la prospettazione difensiva offerta dall’indagato, «che ha affermato di avere accettato, per ragioni di cortesia, di accompagnare» il suo collega di lavoro, ad un appuntamento con una persona, alla quale doveva consegnare il contenuto di una busta. Una busta che, almeno in base a quanto intravisto dal ricorrente, conteneva succhi di frutta, probabilmente sottratti sul luogo di lavoro. Il giudice deve tener ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture. La Cassazione, pur precisando che il giudice è libero di scegliere «i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti», evidenzia che lo stesso giudice deve offrire idonea giustificazione, «tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture» Cass., numero 39985/03 . Inevitabile quindi, nel caso di specie, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, così da permettere ai giudici di merito di riesaminare la questione, tenendo presente l’orientamento giurisprudenziale che ha tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura. Nella prima – chiarisce infine la S.C. - «il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all’esito positivo delle verifiche empiriche cui è sottoposto, e quindi la massima può essere formulata sulla base dell’id quod plerumque accidit». Al contrario, la congettura «si iscrive nell’orizzonte della mera possibilità», pertanto la massima non è suscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza13 novembre 2012 – 11 febbraio 2013, numero 6582 Presidente De Roberto – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. R C. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 20-7-12, con la quale è stata sostituita la misura della custodia in carcere, applicata con provvedimento del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 5-7-12, con quella degli arresti domiciliari. 2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione circa la carenza dei gravi indizi di colpevolezza travisamento del fatto Risultante dal testo del provvedimento impugnato e omessa valutazione degli elementi a discarico indicati dall'indagato e quindi nullità in relazione all'articolo 292 co 1 lett. C bis cpp. Il C. venne tratto in arresto allorché, in località ., alla guida del furgone Iveco di proprietà della cooperativa per cui egli lavorava, D S. , passeggero, in quel frangente, a bordo del camion, consegnò a 4 persone una busta contenente cocaina. Questo è l'unico elemento a carico dell'indagato. Ma C. , che ha un'ottima posizione lavorativa, guadagnando 9000 Euro al mese, è del tutto estraneo ai fatti e non era consapevole di ciò che trasportava il S. , che gli aveva soltanto chiesto un passaggio, nell'ambito di un rapporto di cordialità poiché entrambi lavoravano presso lo scalo aereo di omissis . C. aveva anche intravisto alcuni generi alimentari, dentro il sacco che il S. aveva con sé quando era salito sul camion, per cui non aveva avuto alcun sospetto circa la reale natura di ciò che il passeggero portava con sé e per questo era così tranquillo al momento dell'intervento dei Carabinieri. Se avesse avuto consapevolezza delle effettive finalità dell'operazione, avrebbe usato l'auto, veicolo assai più adatto allo scopo, e non un camion da 13 metri. È comunque da precisare che il C. dichiarò, in sede di interrogatorio, non di avere accettato di accompagnare il collega ad incontrare il N. , che era un noto pregiudicato, come afferma l'ordinanza gravata, travisando i fatti, ma soltanto che il S. aveva detto genericamente al C. di dover incontrare una persona, senza fare il nome del N. . Solamente in un momento successivo il ricorrente scorse il N. , da lui conosciuto di vista, fra le persone che stazionavano nel punto in cui, su indicazione del S. , egli era giunto con il camionumero Tutt'al più il C. poteva forse avere la consapevolezza di trasportare una persona che aveva con sé alcune buste di succhi di frutta sottratti sul luogo di lavoro, del valore di 6 Euro circa, ma da ciò non può in alcun modo inferirsi la consapevolezza che si trattasse invece di cocaina. Non vi è dunque alcun elemento a supporto dell'asserto secondo cui la materiale condotta di detenzione e di cessione dello stupefacente, da parte dell'indagato, fosse accompagnata dal relativo elemento psicologico in capo al C. . Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. In tema di misure cautelari personali, allorché venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'articolo 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all'articolo 546 cpp, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è dunque inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorché l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità Cass., Sez. unumero 22-3-2000, Audino, Cass. penumero 2000, 2231 . La verifica del ricorrere, nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, dei requisiti appena indicati individua e, al tempo stesso, delimita l'area della cognizione del giudice di legittimità, il cui compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valenza probatoria delle risultanze processuali, bensì di stabilire se i giudicanti abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Sez. unumero 13-12-95 Clarke, rv 203428 . Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non risponde agli anzidetti requisiti. Non è infatti dato comprendere quale sia l'itinerario logico-giuridico sulla base del quale il Tribunale è pervenuto all'asserto relativo all'inattendibilità della prospettazione difensiva offerta dall'indagato, che ha affermato di avere accettato, per ragioni di cortesia, di accompagnare il S. , suo collega di lavoro, ad un appuntamento con una persona, alla quale doveva consegnare il contenuto di una busta. Sulla base di quanto risulta dall'ordinanza impugnata, lo stesso C. ammise di aver visto, all'interno della busta, dei succhi di frutta e di aver pensato che il S. potesse averli sottratti sul luogo di lavoro. Ma non si comprende sulla base di quale percorso logico - giuridico il giudice a quo inferisca da ciò la consapevolezza, in capo al C. , che la busta contenesse stupefacente. L'eterogeneità dei due tipi di illecito e la radicale alterità delle condotte e del disvalore ad esse connesso non consentono di desumere da un'ammissione relativa a un semplice sospetto inerente ad un furto l'elemento psicologico di un reato come la detenzione, a fini di spaccio, e la cessione di stupefacente. Ancor meno può inferirsene il dolo di concorso come coscienza e volontà di offrire un contributo alla realizzazione di quest'ultimo reato, accompagnando il S. sul luogo dell'appuntamento. In ogni procedimento inferenziale, certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri di inferenza destinati a garantire le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea giustificazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture Cass. Sez. II, 16-9-2003, numero 39985/03, rv numero 227200 . Come è noto, una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi Cass. Sez. VI 7-3-2003, numero 31706, Abbate, rv numero 228401 . Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune common sense presumptions , enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Al riguardo, si è chiarito, in giurisprudenza, che il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna della decisione non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione poc'anzi precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura,e cioè un'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di qualunque pur minima plausibilità Cass., Sez. VI, 7-3-2003, cit. . È ciò che è riscontrabile nel caso in disamina, in cui il giudice a quo non esplicita le linee della giustificazione esterna del decisum, non indicando quali massime di esperienza egli abbia utilizzato per inferire dalle risultanze processuali la sussistenza, in capo al N. , della consapevolezza del reale contenuto della busta in possesso del S. e, conseguentemente, il dolo del concorso nel reato di cui all'articolo 73 DPR 309/90. Si rende perciò necessario un nuovo esame della fattispecie concreta da parte del Tribunale, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ha tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura nella prima, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto, e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità sicché la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza, ad esclusione di ogni congettura Cass. 22-10-1990, Grilli, Arch. numero proc. penumero 1991, 469 . In tali sensi è formulabile il principio di diritto ex articolo 173 co 2 disp att. cpp. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.