Il nuovo reato di autoriciclaggio e i suoi caratteri

Veniamo, quindi, al nuovo reato di autoriciclaggio. Esso prevede che è punito «chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Scompare, dunque, la clausola di riserva “fuori dei casi di con-corso nel reato”.

Innanzitutto, quindi, il reato di autoriciclaggio ha una previsione normativa ad hoc , distinta da quella del riciclaggio, ed è applicabile a chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo. Come per il riciclaggio, poi, è necessario che sia ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa. Qui, però, si aggiunge l’avverbio “concretamente”: occorre, cioè, che l’ostacolo alla identificazione della provenienza dal reato presupposto sia reale e non soltanto possibile. La condotta, poi, è costruita in maniera piuttosto differente rispetto a quella del riciclaggio. Lì è punito chi «sostituisce o trasferisce» i proventi ovvero «compie altre operazioni in modo da ostacolare». Qui, invece, è punito non solo chi sostituisce e trasferisce, ma anche chi «impiega», mentre non è punito chi compie «altre operazioni». Per di più, chi sostituisce, trasferisce o impiega non può farlo tout cour , ma deve farlo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Il nuovo reato (che in audizione è stato detto assumere una dimensione di tutela dell’amministrazione della giustizia) penalizza pertanto, in maniera più evidente rispetto al precedente riciclaggio, le condotte di ostacolo frapposto all’individuazione dei proventi illeciti da parte dell’autore del reato presupposto. A quest’ultimo requisito fa da pendant un’altra parte della previsione, secondo cui «non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale». In sostanza, l’autore del reato presupposto risponde di autoriciclaggio solo se trasferisce, sostituisce o impiega i proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative e questo non rappresenti un utilizzo o godimento personale. Clausola di riserva. Quest’ultima previsione, però, è preceduta da una “clausola di riserva”, secondo cui la mera utilizzazione o il godimento personale non sono puniti «fuori dai casi di cui ai commi precedenti». Non è chiaro il significato di questa espressione. “Fuori da quei casi”, infatti, non c’è reato: che senso ha, allora, escludere ancora una volta la punibilità con riferimento a utilizzazione e godimento? Si tratterà, probabilmente, di una formulazione frutto dell’estenuante negoziazione della norma. E quale pena si applica? Lasciando da parte le pene pecuniarie, la pena detentiva varia a seconda della gravità del reato presupposto, della qualità dell’autore e del suo comportamento. La pena base è da 2 a 8 anni, quindi più lieve rispetto a quella per il riciclaggio, che è da 4 a 12 anni. È, invece, da 1 a 4 anni se il reato presupposto è meno grave (con pene inferiori a 5 anni), salvo che vi sia associazione a delinquere. Sono, poi, previste aggravanti e attenuanti di pena. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. È, invece, diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. A una prima lettura, dunque, la previsione sull’autoriciclaggio appare abbastanza equilibrata: definisce piuttosto chiaramente la condotta, ancorandola al dato oggettivo dell’ostacolo; non san-ziona tutto quel che l’autore del reato presupposto fa dei proventi, lasciandogli la possibilità di goderseli (principi del post factum , del nemo tenetur se detegere , di consunzione); commisura le pena alla gravità del reato presupposto (proporzionalità della pena). (*) Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano in alcun modo l’istituto di appartenenza