Il nome dell’avvocato è errato: la notifica dell’atto di appello è comunque valida

L’errore materiale nell’indicazione del prenome dell’avvocato destinatario non incide sulla validità della notificazione dell’atto di appello e non è tale da renderla giuridicamente inesistente.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25937 del 19 novembre 2013. Il fatto. La Corte d’Appello di Catania condanna l’imputato in contumacia dell’appellato, affermando che lo stesso era stato «regolarmente citato e non costituito». Senza successo il ricorrente contesta in Cassazione la dichiarazione di contumacia in appello, deducendo che la notificazione del relativo atto è inesistente. Ai fini della validità della notificazione, occorre esaminare l’intero contesto dell’atto. In particolare, l’omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti l’inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell’atto. Infatti, se dallo stesso, correttamente consegnato ai giusti destinatari, risultano identificate tutte la parti in causa, la mancata costituzione in giudizio è frutto di una scelta cosciente e volontaria. Nel caso di specie, nella relata di notifica vi è l’esatta indicazione delle parti e l’atto è stato correttamente consegnato. Un errore materiale nella relata non incide sulla validità della notificazione. Se vi è un errore nell’indicazione del prenome dell’avvocato destinatario della notificazione, non vi è invalidità della stessa né sua inesistenza. Pertanto, piazza Cavour ritiene il ricorso manifestamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 - 19 novembre 2013, numero 25937 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione “1.- Con la decisione impugnata la Corte d'Appello di Catania ha accolto parzialmente l'appello proposto da F M. , quale titolare della ditta SATA SUD, nei confronti di S.A. , quale titolare della ditta CTR, avverso la sentenza del Tribunale di S. , sezione distaccata di Augusta, del 20 giugno 2005, ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di Euro 10.135,86, oltre accessori, in favore del primo, a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma secondo, cod. proc. civ. La Corte d'Appello ha giudicato nella contumacia dell'appellato, che ha espressamente dichiarato in sentenza, dando atto che lo stesso era stato regolarmente citato e non costituito. 2.- Il ricorso è affidato ad un unico motivo. La SATA SUD di F M. , in persona del suo titolare, si è difesa con controricorso. Con l'unico motivo si denuncia nullità ex articolo 360 numero 4 cod. proc. civ., violazione dell'articolo 330 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 170 cod. proc. civ., inesistenza della notifica dell'atto di appello e della disposta rinnovazione. Il ricorrente contesta la dichiarazione di contumacia in appello, deducendo che la notificazione dell'atto di appello effettuata il 25 maggio 2006 sarebbe inesistente perché avvenuta a mezzo posta mediante spedizione dell'atto presso lo studio dell'avvocato Luciano Zappulla, giammai domiciliatario dell'appellato e peraltro deceduto alla data dell'assunta notifica. Conclude nel senso che l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, avrebbe travolto l'intero giudizio di secondo grado ed avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale. 2.1.- Il motivo appare manifestamente infondato. È detto nella sentenza impugnata che la Corte d'Appello ebbe ad ordinare la rinnovazione della prima notificazione dell'atto di appello stante la sua nullità e che l'appellante eseguì tale rinnovazione con citazione ritualmente notificata il 25 maggio 2006. È dedotto con controricorso e risulta dagli atti che S.A. , quale titolare della ditta CTR, era stato difeso dall'avv. Calmelo Zappulla e che l'atto di appello recava l'indicazione di questo avvocato quale procuratore e difensore dell'appellato e venne indirizzato a quest'ultimo, quale avvocato domiciliatario dell'appellato è detto in controricorso, senza che dagli atti risulti il contrario, che anche il plico nel quale l'atto era contenuto recava le indicazioni dell’avv. Carmelo Zappulla, quale destinatario, e dell'indirizzo in S. , via OMISSIS ancora, risulta che l'avviso di ricevimento attestava il recapito del plico a mani di un collega di studio dell'avv. Carmelo Zappulla, presso lo stesso indirizzo. In conclusione, l'indicazione errata dell'avv. Luciano Zappulla si ha soltanto nella relata di notificazione. 2.2.- Dato ciò in punto di fatto, va, in primo luogo, ribadito, in diritto, che ai fini della validità della notificazione di un atto ex articolo 160 cod. proc. civ., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto Cass. numero 6805/01 . Corollario di tale principio è l'altro, per il quale l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica dell'atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria Cass. numero 7514/07 . Nel caso di specie, vi è stata l'inesatta indicazione, nella relata di notifica dell'atto di citazione in appello, del prenome del difensore della parte appellata, ma non vi è stata incertezza alcuna circa i soggetti ai quali l'atto avrebbe dovuto essere e, di fatto, è stato notificato, poiché dal contesto dell'atto di appello risultavano sia la parte destinataria del gravame che il nominativo del suo difensore, avv.to Carmelo Zappulla vi è stata inoltre la consegna dell'atto, al momento della notificazione, al suo effettivo destinatario, poiché ricevuto presso lo studio dell'avv. Carmelo Zappulla, da un suo collega, ma per conto dello stesso avv. Carmelo Zappulla, indicato come destinatario nel plico consegnato a mezzo posta e la cui ricezione è attestata dall'avviso sottoscritto dal collega di studio. In conclusione, sia il destinatario che il consegnatario dell'atto notificato risultano identificati l'errore materiale nell'indicazione del prenome dell'avvocato destinatario della notificazione nella relata non incide sulla validità della notificazione dell'atto di appello e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente cfr. Cass. numero 1079/04 . Non essendo l'avv. Luciano Zappulla il difensore domiciliatario della parte appellata e non essendo il medesimo nemmeno il destinatario dell'atto notificato in occasione della rinnovazione della notifica ordinata dalla Corte d'Appello, è del tutto irrilevante il decesso del predetto precedente tale rinnovazione”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. Non sono state presentate conclusioni scritte. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.