Senza viacard e senza pagare, l’unico colpevole è il rappresentante legale

E’ responsabile del reato di insolvenza fraudolenta articolo 641 c.p. il rappresentate legale di una società, per il reiterato passaggio illecito del veicolo, intestato alla società stessa, nella corsia riservata ai titolari di carta elettronica di pagamento, in assenza di questa.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 45654, depositata il 5 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado di condanna dell’imputato per il reato di insolvenza fraudolenta in relazione al reiterato transito nella corsia riservata ai possessori della carta, senza essere in possesso del mezzo di pagamento elettronico. I Giudici di merito avevano condannato l’imputato anche se non era stato identificato alla guida del veicolo che transitava illecitamente, ma perché rappresentante legale della società a cui apparteneva il veicolo. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il soccombente, lamentando l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di cui all’articolo 641 c.p. insolvenza fraudolenta , nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Secondo la tesi del ricorrente, il fatto che egli stesso fosse legale rappresentante dell’azienda cui apparteneva il veicolo non poteva essere idoneo a ritenere che lo stesso avesse posto in essere la condotta tipica prevista dalla norma penale predetta. Da considerare anche il contesto dell’azione e l’eventuale silenzio. Il ricorso è manifestatamente infondato. Spiega la Suprema Corte che «la prova della preordinazione dell’inadempimento può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione, nell’ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l’intento di non far fronte agli obblighi conseguenti» Cass., numero 39890/2009 . Nel caso di specie, difatti, il reiterato passaggio nella corsia riservata si configura come univocamente indicativo della volontà di contrarre una obbligazione senza adempierla. Attribuibilità soggettiva al legale rappresentante perché Il reato è attribuibile all’imputato, anche se non aveva posto in essere direttamente la condotta illecita, in quanto egli era il rappresentante legale, il numero dei passaggi illeciti era elevato e lo stesso imputato, ai solleciti di pagamento, non aveva adempiuto. Sulla base di tale ricostruzione emerge un quadro indiziario idoneo a consentire la valutazione di univocità e convergenza degli indizi che la Corte territoriale aveva legittimamente posto a fondamento del giudizio di responsabilità. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 ottobre – 5 novembre 2014, numero 45654 Presidente Gentile – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23.10 13 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato il B. per il reato di insolvenza fraudolenta in relazione al reiterato transito nella corsia riservata ai possessori di viacard effettuata senza essere in possesso del mezzo di pagamento elettronico. La Corte territoriale evidenziava che era irrilevante che l'imputato non fosse stato identificato alla guida del veicolo che transitava sulla corsia riservata dato che il veicolo controllato era un trattore appartenente alla Sri di cui l'imputato era rappresentante legale dal che si deduceva che “anche se il conducente non era l'imputato, ma un suo dipendente, esisteva l'intenzione comune di contrarre l'obbligazione con proposito di non adempierla” che poteva essere qualificata come una “scelta aziendale”. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa del B. che deduceva a erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'articolo 641 cod. penumero . Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si evidenziava che il B. non era mai stato controllato alla guida del veicolo e che la circostanza che l'imputato fosse il legale rappresentante dell'azienda cui apparteneva l'autocarro che aveva effettuato i passaggi illeciti non era sufficiente per ritenere che lo stesso avesse posto in essere la condotta tipica prevista dall'articolo 641 cod. penumero . Il ricorrente evidenziava come nel capo di imputazione il reato non era contestato in forma concorsuale, ma diretta, e che non vi erano evidenze processuali dimostrative di tale forma responsabilità in capo al B. . Sul punto si rimarcava che con il transito nella corsia Viacard l'obbligazione si contrae nel momento in cui si effettua il passaggio nella zona riservata, passaggio non imputabile al B. , che non era mai stato identificato alla guida del mezzo. Con specifico riguardo alla motivazione, si contestava il passo della sentenza che attribuiva al B. la responsabilità per l'inadempimento conseguente al passaggio nella corsia riservata inducendola dalla sua funzione di legale rappresentante dell'azienda cui era intestato l'autocarro. Questi avrebbe effettuato la “scelta aziendale” di non pagare i pedaggi. Si rimarcava l'esistenza di un salto logico nel percorso motivazionale era infatti indimostrato, che vi fosse una scelta aziendale da imputare al B. si censurava inoltre la mancata considerazione della eventualità che il B. fosse ignaro del comportamento tenuto dal conducente del mezzo. Si rilevava, infine, la irrilevanza rispetto all'accertamento di responsabilità penale degli adempimenti civilistici imputabili al B. laddove era rimasto inadempiente rispetto alle richieste di pagamento del pedaggio successive ai transiti contestati. b Violazione di legge nella applicazione della disciplina della prescrizione. Si evidenziava che tenuto conto delle sospensioni il reato si era prescritto con il decorso di anni sette e mesi sei dalla consumazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Si premette non appare censurabile la scelta di non modificare la qualifica giuridica del fatto contestato in truffa. Si condividono le osservazioni della Corte territoriale che evidenzia che la “una più grave qualificazione giuridica non appare consentita ex articolo 522 cod. proc. penumero ” pag 6 del provvedimento impugnato e che rinviene gli elementi costitutivi del reato di insolvenza fraudolenta nella “dissimulazione della propria condizione di insolvenza al momento dell'ingresso in autostrada con il proposito di non adempiere”. 3. Con riferimento al dedotto vizio di legge in ordine all'inquadramento della condotta nella fattispecie contestata, si premette che si condivide l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione secondo cui la prova della preordinazione dell'inadempimento può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione, nell'ambito del quale anche il silenzio può acquistare rilievo come forma di preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, quando fin dal momento della stipula del contratto sia già maturo, nel soggetto, l'intento di non far fronte agli obblighi conseguenti Cass., sez. 2, numero 39890 del 22/05/2009, Rv. 245237 Cass. sez. 2, numero 34192 del 11/07/2006 Rv. 234774 . Nel caso di specie, in coerenza con tali linee interpretative, il reiterato passaggio nella corsia riservata si configura come univocamente indicativo della volontà di contrarre una obbligazione senza adempierla. Con riguardo allo specifico profilo della attribuibilità soggettiva dell'illecito all'imputato, appare dirimente la circostanza che il fatto di insolvenza viene contestato al B. non in quanto autore dei passaggi fraudolenti nella corsia preferenziale, ma nella sua specifica qualità di rappresentante legale della società cui l'autocarro era intestato. La qualità di dirigente del B. , unitamente al numero elevato di passaggi illeciti 104 in due mesi , ed alla ulteriore circostanza che l'imputato si era reso inadempiente ai successivi solleciti pagamento rivolti alla società dallo stesso rappresentata, configurano un quadro indiziario idoneo a consentire la valutazione di univocità e convergenza degli indizi che la Corte territoriale ha legittimamente posto a fondamento del giudizio di responsabilità. 4. Sotto il profilo motivazionale la sentenza non si presenta manifestamente illogica. Il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ricorre infatti solo se la stessa risulti inadeguata, nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti Cass. sez. 6, numero 7651 del 14/01/2010 Rv. 246172 . Nel caso di specie, è sufficientemente esaustiva la motivazione offerta in ordine alla attribuibilità al rappresentante della società intestataria, e dunque al B. , della scelta di frodare la società autostradale. La motivazione si impernia sulla valorizzazione della molteplicità dei passaggi illeciti in un arco temporale ristretto. Tale circostanza di fatto, unitamente alle successive inadempienze, consente, senza entrare nell'area patologica della manifesta illogicità, di effettuare la lettura del quadro indiziario offerta dalla Corte territoriale ovvero di valutare il complesso indiziario emergente dagli atti come univocamente indicativo della responsabilità del B. nell'operare la illecita scelta di passare reiteramente nelle corsie riservate, nella preventiva e piena consapevolezza del successivo inadempimento. 5. Con riferimento alla richiesta di dichiarare estinto il reato per decorso del termine di prescrizione il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. penumero , ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. penumero cfr. Cass., Sez. Unumero , numero 21 del 11.11.1994 dep. 1995, rv 199903 Cass. Sez. Unumero , numero 32 del 22.11.2000, rv 217266 . 6. Le spese della parte civile costituita Autostrade per l’Italia s.p.a. devono essere liquidate nella misura complessiva di Euro 2000 oltre accessori come per legge in ossequio ai parametri introdotti dal D.M. 55 del 2014 600 Euro per lo studi o di media complessità, 700 Euro per la fase introduttiva, e 700 Euro per il contributo offerto in fase decisoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute in questo grado dalla costituita parte civile, Autostrade per l’Italia s.p.a., che liquida in complessivi Euro 2000 oltre accessori come per legge.