Non sussiste il periculum in mora in riferimento al sequestro preventivo dei locali adibiti ad ambulatorio veterinario, utilizzati dal professionista per vaccinare e certificare gli animali da compagnia, introdotti nel territorio nazionale illecitamente, quando lo stesso professionista sia già stato sospeso dall’ASL, con conseguente impossibilità per il veterinario di accedere all’anagrafe canina, impedendo così anche le false certificazioni.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 41932, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale, con ordinanza, respingeva la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto due cuccioli di cane, i locali adibiti ad ambulatorio veterinario e l’esercizio commerciale, in cui venivano venduti i suddetti animali. Il sequestro era stato operato nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino slovacco, per il reato di introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuali e delle necessarie certificazioni sanitarie articolo 4, comma 1 e 3, l. numero 201/2010 e per il reato di cui all’articolo 544 c.p., per aver sottoposto i cuccioli a fatiche insostenibili. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione da parte degli indagati, i quali denunciavano violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti e al periculum in mora. L’attività era occasionale, c’era comunque il fumus? Secondo la tesi dei ricorrenti, non ricorrevano gli estremi costitutivi della fattispecie criminosa contestata, poiché, il reato sussiste solo in caso di importazione di animali non occasionale ma reiterata, mentre nel caso di specie, in assenza di un’attività reiterata, il Tribunale non aveva spiegato quali erano gli elementi in base ai quali poteva ritenersi sussistente un’organizzazione volta all’illecita importazione di animali. Il veterinario era stato sospeso dall’ASL, c’era comunque il periculum? Inoltre, essendo stata sospesa da parte dell’ASL l’accreditamento al veterinario per le operazioni di iscrizione ed identificazione dei cani, sarebbe venuto meno il periculum, poiché la protrazione dell’attività criminosa nei locali era già venuta meno attraverso questa sospensione e non si necessitava anche del sequestro degli stessi. Il tribunale del riesame deve considerare tutte le risultanze processuali. La Cassazione nel decidere la questione in esame, ricorda che «il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi probatori offerti dagli indagati che possono avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato» Cass., numero 1885/2004 . Il fumus c’era. Nel caso di specie, a fronte dei rilievi della difesa, deve ritenersi sussistente il fumus delicti, rinvenibile – precisa la Corte – dall’attività investigativa svolta che aveva portato alla luce le attività organizzate per fini di lucro, volta all’importazione di cuccioli nel territorio dello stato, attività che prevedeva una ripartizione di ruoli tra il cittadino slovacco che reperiva e portava in Italia i cuccioli e il veterinario che inseriva il microchip e effettuava vaccinazioni, per poi farli vendere nel negozio di animali dell’altra indagata. Non c’era il periculum. La Cassazione affronta poi la questione della sussistenza o meno del periculum. Nel dettaglio, il sequestro dell’ambulatorio del veterinario non impedirebbe un’eventuale reiterazione da parte del titolare, consistente nel rilascio di false certificazioni relative all’iscrizione e alla identificazione degli animali. Questa infatti potrebbe essere svolta indipendentemente dalla disponibilità di quei locali. Tuttavia, era stato già sospeso dall’ASL, con conseguente impossibilità per il professionista di accedere all’anagrafe canina, impedendo così anche le false certificazioni. Sulla base di tali argomenti, la Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale limitatamente al sequestro preventivo dell’ambulatorio veterinario.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 marzo – 8 ottobre 2014, numero 41932 Presidente Teresi – Relatore Savino Ritenuto in fatto B.E. e P.O. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma sezione per il riesame in data 19.11.2013 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23.10.2013 dal GIP del Tribunale di Roma avente ad oggetto due cuccioli di marca yorshire e maltese, di 15 cuccioli di varie razze, i locali adibiti ad ambulatorio veterinario del B. e l'esercizio commerciale denominato omissis della P. . Il sequestro era stato operato nell'ambito di procedimento penale a carico del cittadino slovacco K.I. e degli odierni ricorrenti per il reato di cui all'articolo 4 co 1 e 3 L. 201/2010, introduzione nel territorio nazionale, reiteratamente o tramite attività organizzata, di animali da compagnia privi di sistemi di identificazione individuali e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale e per il reato di cui all'articolo 544 c.p. per aver sottoposto i cuccioli a fatiche insostenibili in relazione alle caratteristiche etologiche. Nel corso dell'attività di indagine il B. era stato colto nell'atto di visitare i cuccioli poco prima scaricati dall'autovettura del K. e nell'ambulatorio erano stati trovati 12 Kit trasponder sottocutanei per microchip identificativi e diversi libretti per certificazioni sanitarie in bianco. Poiché nell'ambulatorio era presente la P. , la perquisizione venne estesa anche al negozio di cui era titolare ove vennero rinvenuti altri due cuccioli di razza Yorkshire e maltese. I giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza del fumus delicti trattandosi di attività organizzata per fini di lucro volta all'importazione di cuccioli nel territorio dello stato privi di microchip e di certificati sanitari, attività che prevedeva una ripartizione di ruoli in quanto il K. si occupava di reperirli e portarli in Italia, il B. di inserire il microchip e di effettuare le vaccinazioni e la P. di venderli nel proprio negozio di animali-. A sostegno del ricorso gli indagati hanno dedotto i seguenti motivi 1-violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti. Premesso che il reato contestato al capo A sussiste solo nel caso di importazione non occasionale ma reiterata di animali da compagnia ovvero qualora l'agente ponga in essere la condotta tipica avvalendosi di una organizzazione di mezzi all'uopo predisposta, sostiene la difesa che non ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata, e che il Tribunale, in assenza di condotta reiterata, avrebbe dovuto spiegare quali sono gli elementi in base ai quali ritiene sussistente un'attività organizzata volta alla illecita importazione di animali da compagnia, mentre si è limitato a farla coincidere con un mero concorso di persone. Il Tribunale, rileva la difesa, si è limitato ad individuare le singole condotte attribuibili agli indagati senza tuttavia indicare un solo elemento da cui desumere che ciascuno di essi avesse la consapevolezza del ruolo rivestito dall'altro e, quindi, del contributo fornito da ognuno all'introduzione illecita degli animali, attraverso un'attività caratterizzata da un'organizzazione di mezzi all'uopo predisposti. 2- violazione di legge con riferimento all'articolo 321 c.p.p. per aver ritenuto sussistente il periculum in mora. Premesso che la condotta contestata al B. consisterebbe nell'aver posto in essere un'attività di falsa certificazione sanitaria, volta a dissimulare la provenienza illecita dei cuccioli mediante l'introduzione del microchip, rileva la difesa che, essendo stata prodotta documentazione attestante la sospensione dal parte della ASL dell'accreditamento per le operazioni di iscrizione ed identificazione dei cani, è venuto meno il periculum in mora e appare evidente l'illogicità della motivazione laddove si dice che non sarebbe possibile impedire l'ulteriore protrazione del'attività criminosa senza statuire l'indisponibilità dei locali che proprio quella attività permettono di realizzare. A tale proposito rileva la difesa che il reato contestato non attiene alle caratteristiche strutturali dei locali adibiti a studio veterinario, ma semplicemente alla possibilità che il prevenuto rilasci false certificazioni relative alla identificazione ed iscrizione dei cani, attività per la quale non è richiesto l'uso dei locali e che peraltro è attualmente inibita dalla sospensione da parte della USL per cui manca il pericolo dell'ulteriore protrazione delle conseguenze del reato. Considerato in diritto Trattandosi di misura cautelare reale, è opportuno rammentare la diversità dei presupposti per la loro applicazione rispetto a quelli delle misure cautelari personali. I criteri di accertamento della condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'articolo 273 cod. proc. penumero , non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo preclusa per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. La circostanza che restano preclusi per il giudice del riesame delle cautele reali sia l'accertamento sul merito dell'azione penale che il previo sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa - non essendo richiesto il presupposto della gravità indiziaria - non può esimere, tuttavia, il tribunale dall'indicazione sia pure sommaria delle ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria. Diversamente, infatti, il controllo giurisdizionale della base fattuale nel singolo caso concreto si appaleserebbe meramente cartolare e formale. Secondo un iniziale orientamento di questa Corte il sindacato del tribunale del riesame, non potendo, investire la fondatezza dell'accusa, deve limitarsi alla verifica della astratta non potendo, investire la fondatezza dell'accusa, deve limitarsi alla verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto contestato alla fattispecie di reato ipotizzata dall'organo dell'accusa, cosicché la sussistenza del fumus dovrebbe essere accertata solo sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non potrebbero essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che andrebbero valutati così come proposti dal pubblico ministero. Tali principi sono stati disattesi dalla giurisprudenza più recente, alla quale questo Collegio aderisce, secondo cui il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato cfr., ex plurimis, Sez. 1A, 9 dicembre 2003, numero 1885/04, Cantoni, m. 227.498 Sez. 3^, 16.3.2006 numero 17751 Sez. 2A, 23 marzo 2006, Cappello, m. 234197 Sez. 3A, 8.11.2006, Pulcini Sez. 3A, 9 gennaio 2007, Sgadari Sez. 4^, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193 Sez. 5^, 15.7.2008, numero 37695, Cecchi, m. 241632 Sez. 1^, 11.5.2007, numero 21736, Citarella, m. 236474 Sez. 4^, 21.5.2008, numero 23944, Di Fulvio, m. 240521 Sez. 2^, 2.10.2008, numero 2808/09, Bedino, m. 242650 . A fronte dei rilievi della difesa, deve ritenersi sussistente il fumus delicti, rinvenibile dall'attività investigativa svolta che aveva portato alla luce attività organizzata per fini di lucro volta all'importazione di cuccioli nel territorio dello stato privi di microchip e di certificati sanitari, attività che prevedeva una ripartizione di ruoli in quanto il K. si occupava di reperirli e portarli in Italia, il B. di inserire il microchip e di effettuare le vaccinazioni e la P. di venderli nel proprio negozio di animali. Nel corso dei controlli effettuati dalla PG operante il B. era stato colto nell'atto di visitare i cuccioli poco prima scaricati dall'autovettura del K. e nel suo ambulatorio erano stati trovati 12 Kit trasponder sottocutanei per microchip identificativi e diversi libretti per certificazioni sanitarie in bianco. Poiché nell'ambulatorio era presente la P. , la perquisizione venne estesa anche al negozio di cui era titolare ove vennero rinvenuti altri due cuccioli di razza Yorkshire e maltese. Quanto alle deduzioni difensive svolte per negare l'elemento costitutivo dell'attività organizzata proprio del reato all'articolo 4 co 1 e 3 L. 201/2010, va osservato che, proprio perché il Tribunale del riesame non ha ritenuto esistente un'associazione a delinquere ma solo un'attività criminosa svolta in modo organizzato, non doveva dare conto della consapevolezza del ruolo rivestito dagli altri concorrenti e di altri elementi tipici dell'associazione e del contributo dato dai singoli concorrenti. Si tratta solo di attività concorsuale svolta con organizzazione di mezzi ambulatorio veterinario, negozio per animali, reperimento e trasporto in auto degli animali . Peraltro è stata anche evidenziata una ripartizione di ruoli con diversificazione degli apporti dati, dimostrazione della organizzazione dell'attività, di cui i singoli concorrenti erano consapevoli. Alla stesse conclusioni non può pervenirsi quanto al requisito del periculum in mora. Difatti il sequestro dell'ambulatorio veterinario non impedisce un'eventuale reiterazione dell'attività criminosa da parte del titolare Dott. B. , consistente nel rilascio di false certificazioni relative all'iscrizione e alla identificazione degli animali, in quanto essa potrebbe essere svolta indipendentemente dalla disponibilità di quei locali. Peraltro è stato sospeso da parte della U.S.L. l'accreditamento in favore del B. a svolgere le operazioni di iscrizione e di identificazione degli animali, con conseguente impossibilità di accesso all'anagrafe canina, il che impedisce anche le false certificazioni, oltre che la regolare attività. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma limitatamente al sequestro preventivo dell'ambulatorio veterinario. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.