La disciplina prevista dalla legge numero 401/1989 impone di applicare anche al cd. «bagarino», ossia a chiunque abusivamente vende titoli di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, alcune misure previste per coloro che compiono atti violenti in occasione o in connessione con manifestazioni sportive, tra le quali è certamente compreso il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 41354, depositata il 6 ottobre 2014. Il caso. Con sentenza, la Corte d’Appello, confermava la decisione del Tribunale con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’articolo 6, comma 6, della legge numero 401/1989, per aver contravvenuto al DASPO applicatogli dal Questore divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per anni 5, essendo stato colto nel viale fiancheggiante lo stadio di Firenze ove era programmata la partita Fiorentina-Milanumero Avverso tale sentenza l’imputato proponeva personalmente ricorso per cassazione, deducendo l’incostituzionalità dell’articolo 6, comma 6, della predetta legge per violazione dell’articolo 24 Cost., perché in tale ipotesi non rientrerebbe quella irrogata al cosiddetto «bagarino» ex articolo 1-sexies della legge numero 88/2003, né sarebbe configurabile l’ipotesi prevista dall’ultima parte del comma 1 dell’articolo 6 richiamato. Il DASPO irrogato al cd «bagarino». La Corte di Cassazione ribadisce che la disciplina in vigore impone di applicare anche al cd. «bagarino» alcune misure previste per coloro che compiono atti violenti in occasione o in connessione con manifestazioni sportive Cass., Sez. III, numero 37279/13 . In particolare, il decreto-legge numero 162/2005, convertito dalla l. numero 210/2005, ha, con l’articolo 1, comma 4, introdotto l’articolo 1-sexies nel testo del decreto-legge numero 28/2003, convertito dalla legge numero 88/2003. Tale articolo prevede che chiunque abusivamente vende titoli di accesso ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva può essere destinatario dei divieti e delle prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge numero 401/1989. Tra questi è sicuramente compreso il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive. E il successivo comma 6 dello stesso articolo 6 sanziona penalmente ogni violazione della disposizione di cui al comma 1. Dunque, il comma 6 dell’articolo 6 della l.numero 401/1989 non opera alcuna estensione analogica dell’ambito di applicazione della sanzione, perché si limita a richiamare direttamente ed espressamente e a punire la violazione dei commi 1 e 2 dello stesso articolo. Nel caso di specie, deve rilevarsi che il divieto ex articolo 6, comma 1, della l.numero 401/1989 era stato imposto all’odierno ricorrente con il DASPO del Questore per aver svolto attività di bagarino, con la conseguenza che la violazione di tale divieto è stata correttamente punita con la sanzione di cui al successivo comma 6. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 giugno – 6 ottobre 2014, numero 41354 Presidente Mannino – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 16 settembre 2010, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze del 19 giugno 2000, con la quale l'imputato era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all'articolo 6, comma 6, della legge numero 401 del 1989, per avere contravvenuto al DASPO applicatogli dal Questore di Roma il 15 maggio 2008 divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per anni 5, essendo stato colto nel viale fiancheggiante lo stadio di Firenze ove era programmata la partita Fiorentina Milan con recidiva reiterata. Avverso la Sentenza l'imputato ha proposte personalmente ricavo per cassazione, deducendo 1 l’incostituzionalità dell'articolo 6, comma 6, della legge numero 401 del 1989 per violazione dell'articolo 24 Cost., perché in tale ipotesi non rientrerebbe quella irrogata al cosiddetto bagarino e articolo 1-sexies della legge numero 88 del 2003, né sarebbe configurabile l'ipotesi prevista dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 6 richiamato 2 la manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, laddove si afferma - contro il vero - che il ricorrente si trovava nel viale fiancheggiante lo stadio, ove stava per iniziare la partita, a svolge l’attività di bagarino. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è inammissibile. 3.1. - Il primo motivo di impugnazione - relativo alla pretesa incostituzionalità dell'articolo 6, comma 6, della legge numero 401 del 1989 laddove interpretato nel senso da comprendere tra l'ipotesi di violazione del DASPO previste e punite quella del DASPO irrogato al bagarino - è, a prescindere dalla generica formulazione della relativa questione di costituzionalità, manifestamente infondate. Come chiarito da questa Corte con la sentenza sez. 3, 11 giugno 2013, numero 37279, la disciplina in vigore impone di applicare anche al cosiddetto bagarino alcune misure previste per coloro che compiono atti violenti in occasione di o in connessione con manifestazioni sportive. In particolare, il decreto-legge 17 agosto 2005, numero 162, convertito dalla legge 17 ottobre 2005, numero 210, ha, con l’articolo 1, comma 4, introdotto l'articolo 1-sexies nel testo del decreto-legge 24 febbraio 2003, numero 8, convertita dalla legge 4 aprile 2003, numero 88. Tale articolo prevede che chiunque abusivamente vende titoli di accesso ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva può essere destinataria dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 5 della legge numero 401 del 1989. Tra questi è certamente compreso il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive. E il successivo comma 6 dello stesso articolo 6 sanziona penalmente ogni violazione della disposizione di cui al comma 1. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge numero 401 del 1989 non opera, dunque, alcuna estensione analogica dell'ambito di applicazione della sanzione, perché si limita a richiamare direttamente ed espressamente e a punire la violazione dei commi 1 e dello stesso articolo. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il divieto ex articolo 6, comma 1, della legge numero 401 del 1989 era stato imposto all'imputato odierno ricorrente con il DASPO dal questore di Roma del 15 maggio 2008 per avere svolto attività di bagarino con la conseguenza che la violazione di tale divieto è stata correttamente punita con la sanzione di cui ai successivo comma 6. 3.2. - Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, per genericità. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito avrebbero equivocato affermando che egli stava svolgendo attività di bagarino nel momento in cui era stato colto nelle vicinanze dello stadio in violazione del divieto di accesso impostogli. si tratta, però, di un elemento del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, perché questa sussiste - come visto - in ogni caso in cui un soggetto per qualunque ragione sottoposto alla misura di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge numero 401 del 1980 violi tale misura, senza che assuma alcun rilievo l’attività che tale soggetto stava svolgendo al momento della violazione, perché la sua semplice presenza nel luogo a lui interdetto è sufficiente ad integrare il reato. 4. - Il ricorso, conseguentemente, dure essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2008, numero 186, della Corte costituzionale e rilevata che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposte il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilitá medesima consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.