Il minimale contributivo orario non si applica al contratto part-time pattuito oralmente

L’applicazione del minimale contributivo orario è consentito solo in presenza di validi contratti part-time stipulati ai sensi del d.l. numero 726/1984, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza di un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo – cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo – possano effettuare le dovute verifiche.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20591, depositata il 30 settembre 2014. Il caso. La Corte d’Appello, con sentenza, rigettava il gravame interposto dall’INPS contro la pronuncia con cui il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta da una società datrice di lavoro, alle cartelle esattoriali relative a omissioni contributive, somme aggiuntive e sanzioni, conseguenti all’insufficiente versamento dei contributi relativi ad una dipendente della società datrice, assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente. Per la cassazione di tale sentenza ricorreva l’INPS, lamentando violazione od erronea applicazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. numero 726/1984, convertito con modificazioni in l. numero 351/1984, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime contributivo. La disciplina dell’articolo 5, comma 5, d.l. numero 726/84. Per ormai consolidata giurisprudenza, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall’articolo 5, comma 5, d.l. numero 726/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi Cass., numero 11584/11, numero 52/09, numero 16670/04 Cass., SS.UU., numero 12269/04 . Infatti, il sistema contributivo regolato dal predetto articolo 5, comma 5, è applicabile solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai commi precedenti ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali. L’applicazione del minimale contributivo orario è consentito solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del succitato d.l. numero 726/84, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza di un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo – cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo – possano effettuare le dovute verifiche. Dunque, deve dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell’entrata in vigore del d.l. numero 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche dopo, ma con la precisazione che ai fini del conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma scritta. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 giugno – 30 settembre 2014, numero 20591 Presidente Lamorgese – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 23.8.08 la Corte d'appello di Perugia rigettava il gravame interposto dall'INPS contro la pronuncia con cui il Tribunale di Terni aveva accolto l'opposizione proposta dalla S. S.r.l. alle cartelle esattoriali notificatele dalla S. S.p.A. per il pagamento di euro 6.076,26 a titolo di omissioni contributive, somme aggiuntive e sanzioni, debito conseguente all'insufficiente versamento dei contributi relativi alla dipendente G.G., assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente nel 1979. Affermavano i giudici di merito che a tale rapporto, sebbene stipulato prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 co. 5° d.l. numero 726/84, convertito con modificazioni in legge numero 351/84. doveva applicarsi il regime contributivo che prevedeva il minimale contributivo orario sancito per i contratti part time stipulati ai sensi della predetta disciplina. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS - in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. - affidandosi a due motivi. La S. s.r.l. resiste con controricorso. La S. S.p.A. - anche nei confronti della quale si sono svolti i gradi di merito - è rimasta intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione od erronea applicazione dell'articolo 5 co. 5° d.l. numero 726/84, convertito con modificazioni in legge numero 351/84, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime contributivo di favore previsto da tale norma anche ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente come quello con la G. prima della sua entrata in vigore. La stessa doglianza viene sostanzialmente fatta valere con il secondo motivo sotto forma di vizio di motivazione contraddittoria. 2- I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono fondati. Per ormai consolidata giurisprudenza di questa S.C. cfr. Cass. 11584/11 Cass. numero 52/09 Cass. numero 11011/08 Cass. numero 16670/04 Cass. S.U. numero 12269/04 , cui va data continuità, al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'articolo 5 co. 5° d.l. numero 726/84, convertito in legge numero 863/84, ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile a fini contributivi. Infatti, il sistema contributivo regolato dal predetto articolo 5 co. 5° d.l. numero 726/84 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai commi precedenti ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali. D'altro canto, sarebbe irrazionale un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare. Né può sostenersi che tale principio non sia applicabile quando il contratto a tempo parziale sia stato validamente pattuito in forma verbale in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. numero 726/84, che ha sancito per il part time la forma scritta ad substantiam. Infatti, al di là della validità o meno di tale contratto, permane la ragione di fondo del principio giurisprudenziale sopra ricordato, che è quella di consentire l'applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del cit. d.l. numero 726/84, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d'un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, affinché gli organi amministrativi di controllo - cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo - possano effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione. Milita per la soluzione qui accolta anche l'esegesi complessiva del d.l. numero 726/84, che delinea una normativa speciale compiuta ed autonoma, che poco si presta ad estrapolazioni delle sole disposizioni di vantaggio per le parti. Né ciò impedisce ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente prima dell'entrata in vigore del d.l. numero 726/84 di fruire del summenzionato regime contributivo, ben potendo le parti interessate riprodurlo per iscritto e, solo da quel momento, vedersi applicare il minimale contributivo orario. Dunque - per riprendere l'icastica sintesi contenuta nella citata sentenza numero 11584/11 di questa S.C. - può dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore del d.l. numero 726/84 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche dopo, ma con la precisazione che ai fini del conseguimento del regime contributivo ridotto si richiede il requisito della forma scritta. 3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi e la sentenza impugnata da cassarsi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384 co. 2° c.p.c. decidendo la causa nel merito questa S.C. rigetta l'opposizione della S. S.r.l. alle cartelle esattoriali notificatele dalla S. S.p.A. per il pagamento di euro 6.076,26 a titolo di omissioni contributive, somme aggiuntive e sanzioni. Le spese del giudizio di legittimità in favore di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza analogamente per quelle dei giudizi di merito. Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alla S. S.p.A., rimasta intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione della S. S.r.l. nei confronti dell'INPS. Condanna la società controricorrente a pagare le spese in favore di parte ricorrente, liquidate per il primo grado in euro 1.500,00 di cui euro 700,00 per diritti, per il secondo grado in euro 2.000,00 di cui euro 500,00 per diritti e per il giudizio di legittimità in euro 100,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Nulla per spese riguardo alla S. S.p.A.