Con la risoluzione 1° ottobre 2012, numero 92/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sull’aliquota IVA da applicare – 4% - alle patate fritte presurgelate, a seconda degli ingredienti.
Aliquota IVA, è una questione di ingredienti. E' stata applicata l'iva al 4%per lepatate prefrittesurgelate. Il prodotto, infatti, composto esclusivamente da patate e olio può essere assimilato agli alimenti come “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati” per i quali è prevista l’aliquota ridotta voce numero 6, parte II, Tabella A, D.P.R. 633/1972 . La precisazione arriva, infatti, dopo un precedente interpello Risoluzione numero 13/E del 2004 , con cui l’Agenzia aveva stabilito che scontavano l’Iva al 10% le “patate prefritte alle spezie”, prodotto contenente, a differenza di quello in esame, anche aglio, sale, rosmarino, eccetera. La risoluzione in esame, dunque, chiarisce definitivamente i dubbi, anche sulla base del parere tecnico rilasciato alla società istante dall’Agenzia delle Dogane.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 1° ottobre 2012, numero 92/E IVA - Cessioni patate prefritte surgelate - aliquota applicabile - Consulenza giuridica - D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633 Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento alle patate prefritte surgelate, ai sensi del numero 6 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633. Quesito ALFA aderisce a Confindustria e rappresenta sul piano nazionale molti e differenziati settori produttivi, tra cui quello dei prodotti surgelati. Recentemente, alcune tra le realtà aziendali associate più rappresentative del settore in questione hanno espresso l’esigenza di addivenire ad un chiarimento definitivo in relazione alla corretta applicazione dell’aliquota IVA ai prodotti surgelati, in particolare alle patate prefritte surgelate. Sotto il profilo della qualificazione, per patate prefritte surgelate si intende il prodotto composto esclusivamente da patate che hanno subito un trattamento di prefrittura e successivo surgelamento. Pertanto, il prodotto si presenta senza aggiunta di ingredienti diversi da patate e olio e perciò si distingue da quello preso in considerazione dalla risoluzione 9 febbraio 2004, numero 13, ossia dalle patate prefritte alle spezie ingredienti patate, olio vegetale, olio extravergine di oliva, sale, spezie - rosmarino, aglio e salvia - e aromi naturali alle quali è stata riconosciuta applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del punto 70 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633 [ortaggi e piante mangerecce esclusi i tartufi preparati o conservati senza aceto o acido acetico v.d. ex20.02 ]. In conformità a quanto previsto con circolare numero 32/E del 14 giugno 2010, ALFA ha richiesto e ottenuto un parere dall’Agenzia delle Dogane, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti, Ufficio per la Tariffa doganale, per i Dazi e per i regimi dei prodotti agricoli, in ordine alla corretta classificazione, ai fini doganali, del prodotto in questione. Soluzione prospettata ALFA ritiene che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all’aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al numero 6 della parte II della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 numero 633, riferita a ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati v. d. 07.02 . Parere dell’Agenzia delle Entrate In merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto patate prefritte surgelate , descritto da ALFA, sulla base del parere tecnico rilasciato ad ALFA dall’Agenzia delle Dogane con nota prot. numero del marzo 2012, allegata all’istanza, si esprimono le seguenti considerazioni. Il prodotto in questione, definito patate prefritte surgelate , consiste in patate surgelate previamente sottoposte ad un processo non più complesso della semplice prefrittura, senza aggiunta di altri ingredienti oltre a patate e olio. Secondo l’Agenzia delle Dogane, I prodotti sopra descritti, così come peraltro confermato da numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate recentemente sia dall’Italia che da numerosi stati della Comunità Europea, sono da classificare al codice NC 2004 1010 come altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 - Patate -- semplicemente cotte . A tale classificazione l’Agenzia delle Dogane è pervenuta anche tenendo conto di quanto indicato dalle Note esplicative alla Nomenclatura Combinata, che proprio al codice 2004 1010 precisano testualmente rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA [Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ndr], voce 2004, secondo comma, punto 1 . In base a quest’ultimo punto, tra i prodotti più frequentemente posti in commercio della voce 2004.10 Patate rientrano le patate fritte interamente o parzialmente cotte nell’olio e poi congelate. La stessa Agenzia delle Dogane precisa, altresì, che, diversamente dal prodotto cui si riferisce la risoluzione numero 13/E del 2004, nel caso di specie non vi è alcuna aggiunta né di spezie né di altre erbe aromatiche. Tanto premesso, per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tali prodotti, si rileva che il numero 6 della tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, numero 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per ortaggi e piante mangerecce, anche cotti congelati o surgelati , richiamando la voce doganale 07.02. Come precisato dall’Agenzia delle Dogane, la voce 0702 500 patate con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1988 della nuova Nomenclatura Combinata, è stata suddivisa in due nuove voci, la 0710 1000 e la 2004 1010 . In particolare, la voce 0710 1000 individua le patate nell’ambito della voce che comprende gli Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati , mentre gli stessi ortaggi o legumi preparati o conservati con procedimenti diversi dalla cottura in acqua o al vapore, rientrano nel Capitolo 20 e, nello specifico, la patate, come sopra ricordato, rientrano nella voce 2004 1010. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel numero 6 della Parte II della Tabella A alla citata voce doganale 07.02 - corrispondente alla voci 0710 1000 e 2004 1010 della tariffa doganale vigente Taric , nella quale, in particolare, l’Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare il prodotto patate prefritte surgelate senza aggiunta di altri ingredienti oltre patate e olio - alle cessioni dei citati prodotti surgelati si rende applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.