Qualcuno si è dimenticato della raccomandata, l’errore preclude il risarcimento

La proponibilità della domanda è soggetta al previo decorso del termine di sessanta giorni a far tempo da quello in cui il leso abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata.

Con la sentenze numero 16263 del 25 settembre 2012, la Suprema Corte ha ribadito gli obblighi determinati dall’articolo 23 l. numero 990/1969 Incidente a bordo. Un genitore, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore, citava in giudizio una società di trasporti di Napoli. Il Motivo? A causa dell’improvvisa e imprudente apertura delle porte di un bus, il braccio destro del ragazzo era rimasto imprigionato e fratturato al momento della chiusura. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni, allora il padre si appellava alla corte partenopea. Anche qui l’esito non gli era favorevole, infatti il giudice ravvisava che il ricorrente non aveva mandato – secondo i crismi della l. numero 990/1969 – la raccomandata all’azienda domandandone l’indicazione dell’assicuratore. Un contratto, due azioni. La Cassazione, investita dell’esame della vicenda, premette che dal contratto di trasporto di persone sorgono due azioni diverse quella del risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, e quella da responsabilità extracontrattuale, la quale si fonda sulla violazione del principio del neminem ledere. Per ambo le ipotesi vige il rispetto dei sessanta giorni di cui all’articolo 22 della sopra detta legge. Il principio. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l’assicurazione si riferisce sia al caso della responsabilità extracontrattuale che a quello della contrattuale. Così se il danneggiato agisce a titolo contrattuale ex articolo 1681 c.c., la proponibilità della domanda è soggetta al previo decorso del termine di sessanta giorni a far tempo da quello in cui il leso abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata Cass. nnumero 3242/1982 6847/1982 1128/1985 . Azione aquiliana. Ai sensi dell’articolo 2054 c.c., nel caso di azione contro il proprietario o il conducente del veicolo, opera la condizione di proponibilità secondo il termine dei famosi sessanta giorni. Non assume rilievo alcuno, quindi, il fatto che il risarcimento sia stato chieste nella specie all’azienda perché l’inosservanza del termine rende comunque la domanda vana. La lettera di raccomandata è imprescindibile. Indipendentemente dall’ammissibilità di sostituire tale lettera con atti equipollenti, nella nostra vicenda l’assicurazione non ha avuto la possibilità di fruire del termine di cui alla disposizione più volte citata. Infatti non si è potuta presentare davanti al bivio di valutare l’opportunità di un accordo col danneggiato per prevenire l’eventuale insorgenza di liti giudiziarie. Il ricorso quindi finisce con il venire rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 giugno – 25 settembre 2012, numero 16263 Presidente Amatucci – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. E R. , nella qualità di padre esercente la potestà sul figlio minore A R. , citava in giudizio l'Azienda Napoletana di Mobilità ANM , davanti al Tribunale di Napoli, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal figlio nel mentre viaggiava, quale trasportato, su di un autobus gestito dall'azienda convenuta. Sosteneva, al riguardo, che in data 8 settembre 1999, a causa dell'improvvisa ed imprudente apertura delle porte da parte del conducente del mezzo, il braccio destro del ragazzo era rimasto imprigionato tra la porta e la sbarra di sostegno, riportando la frattura dell'avambraccio. Con sentenza del 18 novembre 2003 il predetto Tribunale rigettava la domanda. 2. Il R. interponeva appello avverso tale pronuncia e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 14 novembre 2008, dichiarava l'improponibilità della domanda risarcitoria, condannando l'appellante alla rifusione integrale delle spese di primo grado come liquidate dal Tribunale, e di tre quarti di quelle del grado d'appello. Osservava in proposito la Corte territoriale che il R. era incorso nella violazione dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, numero 990, applicabile nella fattispecie ratione temporis, in quanto non aveva chiesto all'ANM convenuta l'indicazione del proprio assicuratore per la responsabilità civile prima dell'introduzione del giudizio a tal fine, infatti, non poteva ritenersi sufficiente la lettera raccomandata inviata in data 29 ottobre 1999, perché in quella occasione l'Azienda era stata “compulsata solo ed esclusivamente per il risarcimento dell'affermato sinistro e non anche, come dovuto, per l'indicazione del proprio assicuratore”. L'invio di tale raccomandata era da considerare necessario anche nel caso in cui si invochi la responsabilità contrattuale del vettore e tale mancanza, costituendo un presupposto processuale, poteva essere rilevato d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello. 3. A R. , frattanto divenuto maggiorenne, propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con atto affidato a tre motivi. L'azienda intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 1679 e 1681 cod. civ., oltre a vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, numero 3 e numero 5 , del codice di procedura civile. Osserva il ricorrente che nel caso specifico egli aveva posto a fondamento della domanda, fin dall'atto di citazione, la responsabilità derivante dal contratto di trasporto e non la responsabilità derivante dall'illecito. Tale inquadramento della domanda - mantenuto costantemente in tutto il giudizio di primo grado - era stato ribadito anche in appello III motivo di gravame , sicché nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare l'articolo 1681 cod. civ., a norma del quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. E, d'altra parte, la giurisprudenza, anche della Corte costituzionale, ha sempre ribadito che l'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi della legge numero 990 del 1969 si aggiunge all'ordinaria azione contrattuale esperibile nei confronti del vettore. La Corte d'appello avrebbe quindi errato nel non ritenere esperibile l'azione contrattuale. 1.2. Il motivo non è fondato. È esatto quanto si rileva nel ricorso in ordine al fatto che dal contratto di trasporto di persone sorgono due azioni diverse quella di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la quale si fonda sull'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, e quella da responsabilità extracontrattuale, la quale si fonda sulla violazione del principio del neminem laedere sentenza 3 ottobre 1996, numero 8656 . La diversità delle due azioni, tuttavia, non si traduce anche in una diversità di disciplina per quanto riguarda il rispetto del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 22 della legge numero 990 del 1969, applicabile nella fattispecie ratione temporis. Infatti è stato affermato da questa Corte - con pronunce alquanto risalenti nel tempo, alle quali occorre oggi dare continuità - che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assicurazione si riferisce sia al caso della responsabilità extracontrattuale che a quello della responsabilità contrattuale ne consegue che, anche se il danneggiato agisce a titolo contrattuale ai sensi dell'articolo 1681 cod. civ., la proponibilità della domanda, tanto contro il responsabile civile che contro l'autore materiale del fatto, è soggetta al previo decorso del termine di sessanta giorni a far tempo da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata sentenze 27 maggio 1982, numero 3242, 13 dicembre 1982, numero 6847, e 11 febbraio 1985, numero 1128 . È stato recentemente più volte ribadito, d'altra parte, che tale condizione di proponibilità della domanda opera sia nel caso di azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 990 del 1969, che nel caso di azione aquiliana, a norma dell'articolo 2054 cod. civ., contro il proprietario o il conducente del veicolo sentenze 5 dicembre 2003, numero 18644, 8 giugno 2007, numero 13537, e 26 ottobre 2009, numero 22597 . Non assume alcun rilievo, quindi, il fatto che il risarcimento sia stato chiesto, nella specie, all'Azienda napoletana di mobilità, perché l'inosservanza del termine di cui al citato articolo 22 rende comunque improponibile la domanda, come correttamente deciso dalla Corte napoletana. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della legge numero 990 del 1969, oltre a vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, numero 3 e numero 5 , del codice di procedura civile. Rileva il R. , al riguardo, che in atti vi è la prova della lettera raccomandata, inviata il 29 ottobre 1999 all'Azienda convenuta, con la quale era stato richiesto il risarcimento del danno la giurisprudenza non esige, a questo proposito, il rispetto di una forma determinata, né che in tale lettera sia fatta richiesta di indicazione dell'ente assicuratore del veicolo. In atti, poi, vi è una lettera della società assicuratrice Nuova Tirrena s.p.a., inviata il 27 febbraio 2000, con la quale la medesima nomina un proprio consulente medico per la visita del ragazzo, con ciò dimostrando di essere a piena conoscenza dell'intera vicenda. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare l'improponibilità della domanda non riconoscendo validità alla lettera inviata all'Azienda convenuta. 2.2. Il motivo non è fondato. L'articolo 22 della legge numero 990 del 1969 dispone che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo di assicurazione possa essere proposta “solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Tale previsione - che è transitata, con qualche leggera modifica, anche nel testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, oggi vigente - è finalizzata a consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo col danneggiato e a prevenire l'insorgenza di inutili liti giudiziarie sentenza 30 ottobre 2007, numero 22883 . L'invio di tale lettera raccomandata costituisce, perciò, una condizione imprescindibile al rispetto della quale la legge subordina la possibilità di intraprendere il giudizio. Ora, indipendentemente dall'ammissibilità di sostituire tale lettera con atti equipollenti, nel caso di specie - come ammette lo stesso ricorrente - la lettera del 29 ottobre 1999 è stata inviata all'Azienda napoletana di mobilità, e non alla società di assicurazione quest'ultima, pertanto, non ha avuto la possibilità di fruire del termine di cui alla disposizione più volte citata. La comprovata assenza di una formale comunicazione all'assicuratore, ai sensi dell'articolo 22 della legge numero 990 del 1969, comporta la correttezza della decisione impugnata e la conseguente infondatezza del motivo di ricorso v., oltre alla citata sentenza numero 22883 del 2007, anche la sentenza 22 aprile 2008, numero 10371 . 3.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 cod. civ., oltre a vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, numero 3 e numero 5 , del codice di procedura civile. Osserva in proposito il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata anche sotto il profilo della totale omissione della verifica in ordine all'applicabilità dell'articolo 2054 codice civile. Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, era stato chiesto il risarcimento dei danni sulla base dell'accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Azienda convenuta in tal modo doveva ritenersi compreso anche il profilo di cui all'articolo 2054 cod. civ., riguardo al quale la sentenza sarebbe incorsa in vizio di motivazione, nulla avendo detto sull'argomento nonostante le deposizioni testimoniali assunte avessero confermato lo svolgimento dei fatti come indicati nell'atto di citazione. 3.2. Anche questo motivo non è fondato. La sentenza impugnata, infatti, avendo dichiarato l'improponibilità della domanda per le ragioni già indicate, non è in alcun modo entrata nel merito della stessa e non ha attribuito alcuna responsabilità. Non si tratta, perciò, di decidere se la domanda di attribuzione della responsabilità esclusiva ricomprenda o meno in sé anche quella di applicazione della presunzione di cui all'articolo 2054, secondo comma, cod. civ., perché il giudice di appello, nella specie, si è fermato ad uno stadio anteriore rispetto a quello dell'attribuzione delle rispettive responsabilità, sicché nessuna censura può essere proposta sotto questo profilo. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.