Sottoscrive autorizzazioni sismiche al posto dell’ingegnere: condanna annullata per intervenuta prescrizione

L’imputato ha indotto in errore i pubblici ufficiali che hanno poi rilasciato le autorizzazioni edilizie, ma la prescrizione è intervenuta in suo aiuto.

Questo è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32934, depositata il 30 luglio 2013. La fattispecie. Un uomo apponeva firma apocrifa di un ingegnere sulla documentazione allegata alle richieste di autorizzazione sismica per varie opere edilizia e induceva in errore alcuni pubblici ufficiali che in base a tale documentazione avevano rilasciato le autorizzazioni. È la prescrizione che evita la condanna dell’imputato che, però, presenta ricorso per cassazione. Non sussistono le induzioni in errore asserite nelle imputazioni stesse. Secondo il ricorrente, infatti, non vi sono state induzioni in errore come indicato invece nelle imputazioni, per cui i giudici avrebbero dovuto optare per l’assoluzione pur in presenza di cause di estinzione per prescrizione. Reato riqualificato. La S.C., dal canto suo, rileva che il ricorso mette in discussione alcuni accertamenti di fatto, non proponibili in sede di legittimità. Inoltre, afferma che pur essendo stato riqualificato il reato da falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art. 479 c.p. in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative art. 480 c.p. , non è comunque venuta meno la maturazione della prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile – 30 luglio 2013, numero 32934 Presidente Teresi – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1 giugno 2012 la Corte d'appello di Roma ha confermato sentenza del Tribunale di Cassino del 1 aprile 2008 - impugnata dall'imputato A P. e dalle parti civili -, che aveva dichiarato la prescrizione di vari reati contestati a P. per avere apposto firma apocrifa di tale ingegner P.L. sulla documentazione allegata alle richieste di autorizzazione sismica per varie opere edilizie capi t, u, v, w, x, y, z, aa e per avere indotto in errore i pubblici ufficiali che in base a tale documentazione avevano rilasciato le autorizzazioni capi bb e cc , assolvendo invece l'imputato da reati di concussione, abuso d'ufficio e calunnia. 2. Ha presentato ricorso l'imputato, sulla base di quattro motivi ha presentato ricorso altresì il difensore, sulla base degli stessi motivi,, integrandone l'illustrazione tramite l'inserimento delle fotocopie di documenti pagine 6-8 . Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 479 c.p., 18 L. 64/1974, 7 L.R. Lazio numero 4 del 1985 e 129, secondo comma, c.p.p., affermando che, quanto alle imputazioni sub bb e cc la prima ex articoli 81 cpv., 48, 479 c.p., la seconda ex articoli 81 cpv., 48 c.p. 20 L. 64/74 , non vi sono state induzioni in errore come indicato nelle imputazioni, per cui l'imputato avrebbe dovuto essere assolto pur in presenza di causa di estinzione per prescrizione. Il secondo motivo denuncia vizio motivazionale per inadeguata considerazione degli elementi che dovevano portare alla suddetta assoluzione. Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 48, 479, 480 c.p. e 129 c.p.p., poiché la imputazione sub bb , nella denegata ipotesi che vi sia stato falso per induzione, integrerebbe reato di cui agli articoli 48 e 480, anziché 48 e 479 c.p., dato che la falsità riguarderebbe autorizzazioni. Il quarto motivo rubricato erroneamente come quinto nel ricorso dell'imputato denuncia difetto motivazionale sulla questione del motivo precedente. Considerato in diritto 3. Il ricorso è parzialmente fondato. 3.1 Il primo motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge in rapporto agli articoli 479 c.p., 18 L. 64/1974, 7 L.R. Lazio numero 4 del 1985 e 129, secondo comma, c.p.p., in realtà persegue un terzo grado fattuale. Richiama infatti quanto dedotto nell'atto d'appello, cioè che nelle autorizzazioni cui fanno riferimento i capi d'imputazione bb di cui agli articoli 81 cpv., 48, 479 c.p., per avere indotto in errore - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso consistite nella condotta di cui alle precedenti imputazioni di falso avendo apposto sulla documentazione la firma apocrifa dell'ingegner Lu Pi. - il dirigente del settore della regione Lazio Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità Settore Decentrato O.O.L.L.P.P. OMISSIS , che rilasciava le conseguenti rispettive autorizzazioni sismiche ai sensi della Legge Regionale numero 4/85, attestanti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e cc di cui agli articoli 81 cpv., 48 c.p., 20 L. 64/74 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, consistite nella stessa condotta criminosa di apposizione di firma apocrifa, indotto in errore i titolari delle autorizzazioni sismiche che realizzavano le opere in cemento armato senza l'autorizzazione ex articolo 18 L. 64/74 non vi è affermazione sulla legittimazione e competenza del progettista a redigere e presentare il progetto e circa la sottoscrizione del progettista sempre dall'atto d'appello il motivo trae una citazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici numero 11951/74 che non distinguerebbe ai fini della sottoscrizione il diplomato dal laureato. Adduce altresì il motivo che l'imputato sarebbe stato assolto perché il fatto non sussiste per un fatto analogo a quello di cui all'imputazione bb , con sentenza passata in giudicato, e da tutto questo deduce che per le imputazioni bb e cc non sussistono le induzioni in errore asserite nelle imputazioni stesse . Proprio questa conclusione delle argomentazioni dimostra che il motivo mette in discussione il contenuto dell'accertamento di fatto, proponendo una versione alternativa e chiedendo al giudice di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi probatori per pervenire a constatare l'assenza delle induzioni in errore nei concreti casi di cui alle imputazioni suddette. Il motivo è pertanto inammissibile. 3.2 Il secondo motivo ripropone indirettamente quanto ha tentato di introdurre il motivo precedente in termini fattuali, censurando la motivazione per non aver argomentato nulla in ordine agli aspetti considerati nel motivo che qui precedono sic . Peraltro, la motivazione è stata formulata in modo adeguato, tenuto conto del fatto che era maturata la prescrizione dei reati di cui ai due capi d'imputazione suddetti, onde il vaglio per evitare la declaratoria di estinzione per prescrizione doveva dare esito evidente della sussistenza di fattispecie ex articolo 129, secondo comma, c.p.p La corte, infatti, ha ritenuto mancante la prova evidente che l'appellante non abbia commesso i falsi e le induzioni in errore di cui ai capi d'imputazione bb e cc perché i proprietari degli immobili per i quali erano state presentate le richieste di autorizzazione sismica hanno concordemente dichiarato di non avere avuto contatti con l'ingegnere Pi. , della cui firma è pacifica la falsità, ma di avere conferito l'incarico sia del progetto sia della realizzazione dei lavori proprio al geometra P. il quale avrebbe ammesso egli stesso la configurabilità di indizi a suo carico motivazione, pagine 2-3 , così in sostanza riconoscendo l'assenza di una evidente non colpevolezza. Il fatto poi che non siano stati menzionati in detta motivazione gli elementi riproposti nel primo motivo di ricorso non inficia, poiché la motivazione, come si è appena visto, è logica e congrua, e dunque implicitamente assorbe quello che non ha espressamente menzionato ma che non ha natura di decisività, cioè non è idoneo a infrangere l'apparato argomentativo con il quale il giudice di merito - che infatti non è obbligato a menzionare espressamente ogni dato probatorio ed ogni argomento difensivo in difetto di decisività - ha costruito il suo accertamento fattuale cfr. Cass. sez. IV, 13 maggio 2011 numero 26660 e Cass. sez. VI, 4 maggio 2011 numero 20092 . In conclusione, il secondo motivo risulta manifestamente infondato. 3.3 Il terzo motivo, che denuncia violazione degli articoli 48, 479, 480 c.p. e 129 c.p.p., poiché nella imputazione sub bb , qualora vi sia stato falso per induzione, riguardando la falsità autorizzazioni, sussisterebbe il reato di cui agli articoli 48 e 480, anziché quello ex articoli 48 e 479 c.p., può essere accorpato nel vaglio al motivo seguente, che lo sostiene sul piano motivazionale. La questione era già stata proposta in sede di appello ma effettivamente senza risposta dalla corte territoriale e la doglianza è fondata. Il capo di imputazione, già richiamato più sopra, descrive una condotta criminosa di falso che induce il dirigente del settore competente della ragione Lazio al rilascio di autorizzazioni sismiche. Il perno della qualificazione giuridica che l'imputazione fornisce di tale condotta è l'articolo 479 c.p., che concerne la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative integra invece il reato di cui all'articolo 480 c.p. e nel caso di specie è indiscusso che il pubblico ufficiale, indotto in errore dall'imputato tramite l'inganno della firma apocrifa dell'ingegnere ex articolo 48 c.p., ha immesso il falso in autorizzazioni amministrative antisismiche cfr. da ultimo per un caso analogo di falso per induzione in errore di un funzionario per il rilascio di un titolo abilitativo, qualificato appunto nella fattispecie di cui all'articolo 480 c.p., Cass. sez. Ili, 24 maggio 2012 numero 19653 . Riqualificando il reato di cui al capo bb ex articolo 480 c.p. non viene comunque meno la maturazione della prescrizione e rimane pertanto confermato il resto della sentenza impugnata. Ne consegue che tale sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla riqualificazione del reato - estinto per prescrizione - di cui al capo bb ai sensi degli articoli 81 cpv., 48 e 480 c.p., in luogo degli articoli 81 cpv., 48 e 479 c.p P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 81 cpv., 48 e 480 c.p. così riqualificato il reato di cui al capo bb dell'imputazione artt. 81 cpv., 48 e 479 c.p. perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto del ricorso.