Integrazioni sulle modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Con messaggio numero 4302/2015, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di intervento del Fondo di Garanzia del TFR e dei Crediti di Lavoro nel caso in cui il Tribunale decreti di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare perché non può essere acquisito attivo da distribuire.

Il 24 giugno scorso, con il messaggio numero 4302/2015, l’INPS ha fornito un ulteriore chiarimento a quanto già espresso con la circolare numero 32 del 4 marzo 2010, in merito alle modalità di intervento del Fondo di Garanzia del TFR nelle ipotesi in cui il Tribunale decida di non procedere all’accertamento del passivo fallimentare ex articolo 102 L.fall., perché «non può essere acquisito attivo da distribuire». Insufficienza dell’attivo. Si precisa ora che, qualora il datore di lavoro sia una SRL ovvero una SPA, il requisito dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali si intende dimostrato dal decreto di chiusura della procedura concorsuale, data l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto. L’articolo 118, comma 2, l.fall., infatti, stabilisce la cancellazione dal Registro delle Imprese se il fallimento è chiuso per insufficienza dell’attivo. Fonte www.lavoropiu.info