Bocca di Rosa può locare l’appartamento in cui lavorare senza che il proprietario, consapevole dell’attività, risponda di favoreggiamento

Non è ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato, un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto.

Affinché sia integrato il precetto dell’art. 3, n. 8, L. 75/58 è necessario essere in presenza di prestazioni e/o attività del proprietario dell’immobile, ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato. Affinchè si abbia favoreggiamento della prostituzione è necessario che l’agente abbia posto in essere condotte capaci di cagionare un effettivo ausilio per il meretricio, ciò significa che esula dal reato in esame la condotta dell’agente che non abbia modificato le condizioni in cui il meretricio si sarebbe svolto in assenza del suo intervento. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28754 del 4 luglio 2013. Il caso. Il ricorrente, proprietario di immobili, locava a cittadina extracomunitaria un appartamento, a prezzi di mercato, che all’interno del medesimo si prostituiva. L’utilizzo dell’immobile quale luogo di esercizio della prostituzione era stato segnalato al proprietario dai condomini che avevano notato un continuo via vai di uomini. Nonostante ciò il proprietario, imputato, non aveva ritenuto di attivarsi ai fini di ottenere la risoluzione contrattuale. Intervenuti i Carabinieri, ed accertato l’esercizio della prostituzione da parte della locatrice dell’immobile, il proprietario del medesimo veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’articolo 3 n. 8 della legge 75/58. Condannato in primo e secondo grado l’imputato proponeva e formulava ricorso per Cassazione deducendo, fra gli altri motivi, quello inerente l’errata applicazione della norma incriminatrice. La Corte accoglieva il ricorso in punto e annullava la sentenza senza rinvio dichiarando l’insussistenza del fatto reato. La norma incriminatrice il favoreggiamento della prostituzione. Come è noto la fattispecie tipica fa riferimento ad una condotta a forma libera che dunque può essere integrata in qualsiasi modo. Proprio detta caratteristica ha portato ed indotto la Giurisprudenza di legittimità ad individuarne gli estremi pressoché in ogni attività posta in essere nei confronti della prostituta allorché l’agente fosse a conoscenza che detta condotta si poneva in rapporto con l’attività di meretricio che essa esercitava o si apprestava ad esercitare. Cosicché si sono verificate e contestate ipotesi di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di taxisti soliti accompagnare, a pagamento, la prostituta sul luogo di lavoro, di agenzie immobiliari che avevano intermediato, senza richiedere compenso differente rispetto a quanto correntemente previsto, nella locazione di immobile presso cui la prostituta avrebbe esercitato la propria attività e proprietari che locavano direttamente gli appartamenti di proprietà a prostitute che all’interno di essi avrebbero esercitato meretricio. Dette condotte, che favorivano l’esercizio dell’attività poiché ne consentivano l’esecuzione con le modalità che in concreto essa assumeva, venivano rilevate e dichiarate quali penalmente rilevanti sulla scorta della presenza dell’elemento soggettivo da parte dell’agente che, sapendo che la propria condotta veniva ad essere utilizzata da una prostituta, finiva con il favorire l’esercizio del meretricio. In altra parole condotte ex se lecite divenivano illecite perché poste concretamente in essere nei confronti di una prostituta nella consapevolezza che essa le utilizzasse” ai fini dell’esercizio della propria attività di meretricio. Detta interpretazione della norma, imperante sino a ieri, non aveva trovato voci dissenzienti se non in una datata giurisprudenza di legittimità. Con la sentenza Donati” Cass. n. 8345/2000 , la Giurisprudenza di legittimità aveva raggiunto un solido punto di approdo in tema da cui, francamente, pareva difficile potersi discostare. La conoscenza dell’attività svolta da parte della prostituta rendeva illecita la condotta a forma libera posta in essere dal soggetto accusato di favoreggiamento, con ben poche, anzi per vero nulle, possibilità di assoluzione. Le difese sapevano bene che occorreva attrezzarsi proprio in punto dolo” peraltro generico e, quindi ed in buona sostanza, consegnarsi al giudizio del giudice che avrebbe dovuto analizzare quello che mi piace definire, in questi casi, il sesso degli angeli. Chi concede in locazione, a prezzo di mercato, un appartamento ad una prostituta non c’è favoreggiamento. Con la sentenza n. 28754/13 numero che è destinato a divenire famoso o se si preferisce con la sentenza Paltracca la Giurisprudenza di legittimità muta completamente la propria visuale sul tema. Non rileva solo ed esclusivamente la conoscenza o la conoscibilità dell’attività svolta dal soggetto con cui l’imputato è entrato in contatto ed ha posto in essere la condotta a forma libera indicata quale favorente, ma, la natura stessa di detta condotta. Natura che deve essere assunta nella sua interezza e posta a confronto con condotte d’analoghe tenore poste in essere nei confronti di soggetti non esercenti il meretricio al fine di poter verificare se essa abbia concretamente procurato condizioni più agevoli per l’esercizio del meretricio ed essere posta in rapporto di stretta causalità con l’evento evento che il legislatore ha voluto collegato e connesso, anzi costituito dall’aiuto alla prostituzione. Ora appare innegabile che le affermazioni contenute nella pronuncia non potranno, se confermate da altre e successive decisioni, condurre il Giudice ad effettuare una indagine” diretta ad indicare quali siano i concreti e diretti apporti agevolativi della attività, o, se si vuole, quali siano le possibilità di esercizio dell’attività di meretricio in assenza della condotta contestata all’imputato. I risultati di detta attività interpretativa, che la sentenza indica quali obbligatori, possono portare lontano” . che succederà allorché il proprietario stipulerà un contratto di locazione a prezzi” di mercato nei confronti di due persone che liberamente eserciteranno attività di meretricio? Ed ancora, il mercato, questo moloch cui tutti, giudici compresi fanno riferimento, si produrrà nell’elaborazione di prezzi condivisi per dette attività che, costituendo la norma potrebbero tendenzialmente escludere detto indice da quelli utilizzabili ai fini dell’analisi della condotta? Oppure non è forse vero che un prezzo inferiore costituisca agevolazione dell’esercizio di una attività ben più che l’applicazione di un prezzo di mercato? I quesiti in punto sono moltissimi. La Giurisprudenza ha deciso di affrontare il tema e di portarlo sotto i riflettori. Conscia ? della necessità di mettere mano ad una norma di certa civiltà ma che oggi appare incapace di operare concretamente in molti aspetti del delicatissimo tema finendo invece spesso per colpire soggetti che non pongono in essere alcuna attività che possa essere percepita dalla collettività come agevolante il fenomeno. La soluzione offerta ha certamente soddisfatto ricorrente ed imputato, lascia però aperto il dubbio in ordine a molte problematiche interpretative che, forse, necessiterebbero d’essere compiutamente analizzate rubando” molto spazio a questa rivista. Il dibattito oggi può dirsi, a meno di interventi censori da parte delle Sezioni Unite, aperto al contributo degli operatori del diritto e, speriamo, anche del Legislatore.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 marzo – 4 luglio 2013, n. 28754 Presidente Teresi – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 6 dicembre 2011 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia - Sezione Distaccata di Assisi - del 28 ottobre 2010 emessa nei confronti di P. E., imputato del reato di favoreggiamento della prostituzione art. 3 n. 8 Legge 75/58 , riduceva la pena originariamente infittagli ad anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva e confermando nel resto. 1.2 La Corte territoriale confermava la sussistenza del reato sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riteneva che la condotta, costituita dalla cessione in locazione di un appartamento a soggetto che ivi esercitava la prostituzione, integrasse il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice contestata confermava, altresì, la sussistenza del reato sotto il profilo soggettivo, ritenendo provato - come già aveva fatto il Tribunale - il dolo rappresentato dalla consapevolezza che all'interno della casa concessa in locazione a tale A. T.E., costei esercitasse la prostituzione, tanto più che vicini di casa avevano reso edotto l'imputato del fastidio determinato dall'andirivieni di persone che accedevano a quella abitazione. Giudicava attendibile le dichiarazioni rese dal teste D.A. L., soggetto locatario di altro appartamento di proprietà dell'imputato e da tempo moroso, escludendo che da parte di costui sussistessero motivi di astio derivanti dal rapporto locatizio traeva ulteriore conferma della sussistenza dell'elemento soggettivo dalla circostanza che era stata la stessa locataria A. T.E. a riferire che il P., all'atto della stipula del contratto era a conoscenza dell'attività di prostituta della donna. In ultimo riteneva indicativo il comportamento del P. che, pur sapendo dell'attività di prostituta della A. T non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria nei suoi confronti per la risoluzione del contratto, le cui clausole non prevedevano una utilizzazione di tal genere. 1.3 Avverso la detta sentenza propone ricorso P. E. a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo, articolato motivo, violazione di legge per inosservanza del precetto penale art. 3 n. 8 L. 75/58 e manifesta illogicità della motivazione secondo la prospettazione difensiva la Corte territoriale ha omesso di considerare che - come affermato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte - la semplice locazione di un appartamento ad una prostituta non integra la fattispecie delittuosa, occorrendo un quid pluris in ordine al quale nessuna motivazione ha fornito la Corte perugina. Osserva ulteriormente la difesa che il giudice distrettuale ha anche ignorato le deduzioni difensive che facevano riferimento alle pronunce di legittimità che in casi del genere escludevano la sussistenza del reato, non facendone nemmeno menzione ed aderendo, invece, supinamente a pregresse pronunce di segno opposto. Con un secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità manifesta in punto di mancata valutazione della inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali provenienti dal teste D.A. L. del quale viene rimarcato l'astio nutrito verso il \P.\ e di valutazione illogica delle dichiarazioni della teste A. T.E. alla luce delle dichiarazioni di altri testi di segno esattamente opposto. Con un terzo motivo la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato la condotta posta in essere dall'imputato, comunque, coperta da indulto ex D.P.R. 241/06. Con un quarto - ed ultimo - motivo, la difesa deduce inosservanza della legge penale art. 62 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti, sottolineando sia l'apoditticità del diniego che la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice distrettuale che non avrebbe tenuto conto della personalità dell'imputato sostanzialmente immune da particolari pregiudizi, essendo assai risalente nel tempo l'unico, modesto precedente per il quale era stata concessa la riabilitazione. Considerato in diritto 1. Ragioni di priorità logiche impongono l'esame delle censura legata alla asserita inosservanza della legge penale che attiene alla struttura oggettiva del reato in contestazione. Sotto tale profilo va subito detto che il ricorso è fondato per quanto qui appresso considerato. 2. Il fatto storico è incontroverso, posto che la vicenda ruota intorno ad una indagine svolta dai Carabinieri di Bastia Umbra che, nel corso di un controllo conseguente ad una segnalazione proveniente da \P. Francesca\ figlia dell'odierno imputato , avevano effettivamente rinvenuto all'interno dell'appartamento di proprietà dell'imputato una donna extracomunitaria tale \A. T.E.\ cui era stato locato quell'appartamento e che vi svolgeva l'attività di prostituta, pur non abitando stabilmente in detto immobile. 2.1 Non è, invece, incontroverso - riferendo i testi circostanze tra loro diverse - il punto relativo alla preventiva consapevolezza da parte del P., al momento della stipula del contratto di locazione, dell'attività di prostituta che la locataria intendeva svolgere in quell'immobile, distante dal luogo in cui la donna conviveva con il coniuge. 3. Se queste sono le premesse fattuali, occorre evidenziare quale sia lo stato delle giurisprudenza in ordine alla qualificazione della condotta di chi, proprietario di un immobile, decida di locarlo a soggetto che ivi intende svolgere e svolge attività di prostituzione se cioè, tale condotta integri il reato di favoreggiamento della prostituzione come delineato dall'art. 3 n. 8 della L. 75/58. 3.1 La condotta tipica indicata nella norma si riferisce al favoreggiamento inteso quale forma variegata di interposizione agevolativa sotto forma di attività idonea a procurare più agevoli condizioni per l'esercizio del meretricio ed esige, sul piano volitivo, la consapevolezza da parte dell'agente di agevolare, con la propria condotta l'altrui attività illecita, senza che rilevi il movente o il fine di tale condotta così, tra le tante, Cass. Sez. 1^ 4.10.2007 n. 39928, P.M. in proc. Elia e altri, Rv. 237871 Cass. Sez. 3^ 4.11.2005 n. 47226, Palmiero, Rv. 233268 Cass. Sez. 3^ 31.1.2001 n. 10938, Dovana E., Rv. 218754 . È evidente, quindi, che l'agente debba adoperarsi sia direttamente, sia attraverso una opera di interposizione, per agevolare un'attività considerata dall'ordinamento statuale illecita solo con riferimento alla condotta agevolatrice o comunque favoreggiatrice ad opera di un terzo non essendo incriminabile lo svolgimento in sé di una attività di prostituzione . 3.2 Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che interporre i propri uffici nel prendere in locazione, nell'interesse di una prostituta extracomunitaria, un alloggio ove la stessa possa esercitarvi la prostituzione integra il reato p. e p. dall'art. 3 n. 8 della L. 75/58 Cass. Sez. 3^ 4.12.2008 n. 810, Tornei, Rv. 242284 , cosi come integra la fattispecie delittuosa c'è qua la condotta di chi metta a disposizione di una prostituta, a anche a titolo idi locazione, un appartamento in quanto tale condotta costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione Cass. Sez. 3^ 23.5.2007 n. 35373, Galindo Ortiz Rv. 237400 . Seguendo tale filone interpretativo la Corte umbra ha ritenuto integrata la fattispecie, per il semplice fatto che il \P.\ aveva locato alla donna extracomunitaria un proprio appartamento sapendo della attività di prostituta che la donna intendeva svolgervi. 3.3 A scorrere la motivazione integrale della sentenza 35373/07 citata anche dalla Corte perugina, si evince però che la decisione assunta da questa Corte Suprema in quella occasione era basata su presupposti ben diversi da quelli relativi al caso qui esaminato, in quanto, in punto di fatto, era emerso che l'imputato soleva riscuotere i canoni di affitto anche da donne diverse rispetto a quelle cui aveva locato gli appartamenti ed era stato, altresì, accertato che tali donne erano subentrate alle titolari nell'esercizio del meretricio. La Corte di legittimità aveva quindi affermato - quale principio di diritto - che integrasse la condotta di favoreggiamento punibile il mettere a disposizione di prostitute, anche a titolo di locazione, degli appartamenti, in quanto ciò costituiva e costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione stessa, aggiungendo significativamente che doveva ritenersi integrato anche il concetto di casa di prostituzione come letteralmente enunciato dalla norma incriminatrice al n. 2 dell'art. 3 citato cfr. Cass. Sez. 3, 13/4/2000 n. 8345, Donati , per la cui sussistenza è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali, non disgiunta da una pur minima forma di organizzazione cfr., tra le fcpnte Cass. Sez. 3, 16,4.2004 n. 23657, P.M. in proc. Rinciari . 3.4 È stato anche ribadito il concetto coerente con il dato normativo che rientra nella condotta punibile quella di colui che, avendo la proprietà di una casa o altro locale, conceda tale bene a scopo di esercizio di una casa di prostituzione, essendo sufficiente il dolo generico e dunque la destinazione oggettiva della casa a sede per l'esercizio della prostituzione in termini Cass,. Sez. 3^ 30.9.1999 n. 12787, Occhipinti, Rv. 215634 . 4. Non può tuttavia ignorarsi quell'orientamento giurisprudenziale assai datato, ma recentemente riaffermato, secondo il quale non è configurabile il delitto in parola laddove l'agente si limiti a concedere in locazione un immobile ad una prostituta quando sia soltanto la locataria a prostituirsi in quel luogo Cass. Sez. 3^ 5.3.1984 n. 4996. Siclari, Rv. 164513 nello stesso senso, Cass. Sez. 3^ 3.5.1991 n. 6400, Tebaldi ed altri, Rv. 188540 Cass. Sez. 3^, 16.4.2004, n. 23657, Rincari, Rv. 228971 Cass. Sez. 3^ 23.2.2012 n. 7076 non massimata . 4.1 La condotta delineata dal n. 8 dell'art. 3 della L. 75/58 si riferisce - come già accennato - ad un ventaglio di comportamenti non predeterminati per legge che hanno quale comune denominatore il favoreggiamento, inteso quale agevolazione, sotto qualsiasi forma, della prostituzione. 4.2 Nel fare richiamo all'indirizzo giurisprudenziale dianzi menzionato, che questo Collegio condivide, non è ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento , un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto si tratta di orientamento che trova conferma nella stessa sentenza Donati, posto che anche in tale decisione si afferma che, per aversi la condotta di favoreggiamento, si deve essere in presenza di prestazioni e/o attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato. La decisione ora menzionata, infatti, rileva come la giurisprudenza che esclude il favoreggiamento in caso di mera locazione sia stata ispirata proprio dalla finalità di evitare aberrazioni non solo sul piano dell'etica e del senso comune ma anche in rapporto alla ratio e alla intentio legis cui porterebbe la configurazione come favoreggiamento di qualsiasi aiuto prestato solo alla prostituta in quanto persona e non direttamente all'esercizio del meretricio in quanto tale v. per i riferimenti e richiami testuali, Cass. Sez. 3^ 7076/12 cit. . 4.3 È evidente dunque che se la locazione non è stata concessa allo scopo specifico di consentire nell'immobile locato l'esercizio di una casa di prostituzione ipotesi tipica contemplata dall'art. 3, n. 2 della L. 75/58 , la condotta del locatore non si pone come aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma ha quale connotato esclusivo la stipulazione di un contratto non certamente illecito attraverso tale negozio giuridico è consentito infatti al soggetto locatario il proprio diritto all'abitazione senza che debba necessariamente rilevare l'attività che intenda svolgervi. 4.4 Né vale a colorare tale condotta in termini penalmente rilevanti il fatto che una eventuale attività di prostituzione sia inclusa nel contratto di locazione come causa di risoluzione contrattuale, afferendo una tale previsione a materia rilevante sul piano della responsabilità civile, non mancando di considerare che un eventuale uso difforme da parte del locatario rispetto a quello pattuito può riverberare, in ambito penalistico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi presumere in linea di massima la inconsapevolezza ab origine da parte del locatore di un simile uso da parte della locataria circostanza, comunque, esclusa nel caso in esame . 4.5 In ultima analisi la condotta di agevolazione come intesa dalla norma incriminatrice non può riguardare la persona in quanto tale e le sue esigenze abitative, ma deve avere riferimento all'attività di prostituta. D'altro canto stante la genericità della condotta è inevitabile che laddove la condotta agevolatrice venga individuata nella locazione ad una prostituta di una abitazione nella quale la stessa possa esercitarvi il mestiere il riferimento va fatto o ad una casa di prostituzione nei termini delineati dal n. 2 dell'art. 3 ovvero abbisogna di qualche ulteriore e più specifico comportamento che denoti nell'agente, la consapevolezza di favorire l'altrui prostituzione. E deve trattarsi di una condotta avente effetti diretti e non riflessi, posto che non può revocarsi in dubbio che il soggetto prostituta che usufruisca dell'immobile locatagli, possa essere indirettamente agevolato nell'esercizio della sua attività comunque di per sé non illecita per come dianzi evidenziato . Si è, al riguardo, correttamente osservato nella decisione n. 7076/12, che questo rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell'agente ed evento di favoreggiamento della prostituzione . Orbene, anche quando il reato previsto è a forma libera come il favoreggiamento e lo sfruttamento, che possono essere commessi in qualsiasi modo , la condotta dell'agente deve comunque essere posta in termini di stretta causalità con l'evento e poiché l'evento del reato non è la prostituzione, bensì l'aiuto alla prostituzione, ciò significa che esula dal reato in esame la condotta dell'agente che non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti. Altro discorso sarebbe l'eventuale concessione in locazione a prezzo non di mercato, essendo in questo caso la condotta di locazione connotata da un quid pluris ovvero integrata dalla fornitura di arredi particolari ed a prezzo di favore, in quanto in tali evenienze una condotta in sé neutra, quale la locazione, acquisterebbe uno specifico rilievo penale per effetto di quell'aggiunta di ausilio allo svolgimento della prostituzione che costituisce l'elemento qualificante della condotta penalmente vietata. 4.6 Nel caso in esame è pacifico che la locazione venne concessa dal \P.\ alla \A. T.\ secondo il prezzo di mercato e che in tale immobile esercitava la prostituzione soltanto la locataria il che esclude in radice il concetto di casa di prostituzione , mentre non sono emerse condotte diverse ed ulteriori rispetto al mero rapporto locatizio a nulla può rilevare la circostanza che il \P.\ fosse stato reso edotto da terzi del fastidio derivante dal via vai di persone in quella abitazione, per conferire valenza penale all'originaria condotta neutra. 5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra questione ivi compresa quella riguardante la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e comporta l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.