I lavori in corso non scagionano l’automobilista che schiaccia il pedale dell’acceleratore

L’imputato avrebbe dovuto tenere una velocità adeguata alle condizioni del tratto stradale su cui viaggiava, a prescindere dal fatto che l’incidente possa essere causato anche dalla presenza di lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 27592, depositata il 24 giugno 2013. Il caso. Un incidente tremendo che vede coinvolte 2 auto. La prima, con a bordo 2 persone, giunta su un tratto di strada interessato da lavori di manutenzione straordinaria, esce fuori dalla carreggiata per poi rientrarvi e posizionarsi trasversalmente rispetto alla sede stradale, occupando la corsia opposta. La seconda, che viaggia nella corsia poi occupata dall’altra auto, impatta violentemente contro la stessa, spezzandola in 2 tronconi e uccidendo sul colpo entrambi gli occupanti. Lavori in corso A prescindere da eventuali responsabilità degli interessati ai lavori di manutenzione - la cui posizione è stata stralciata avendo optato per il rito ordinario, al contrario del conducente dell’altra auto che, invece, hanno scelto il rito abbreviato - il tribunale ha individuato nell’eccessiva velocità tenuta dall’imputato una delle cause dell’incidente. La sentenza di condanna viene confermata anche dai giudici di secondo, e la questione arriva in Cassazione. Ma anche in sede di legittimità viene confermata la responsabilità penale dell’imputato. ma la velocità tenuta dall’imputato è elevata. Quest’ultimo, infatti, se avesse tenuto una velocità adeguata alle condizioni di quel tratto stradale - privo di segnaletica e di illuminazione e posto a valle di un dosso, con asfalto reso viscido dalla pioggia - e quindi non avesse violato le ordinarie regole di prudenza, avrebbe potuto evitare l’incidente o, perlomeno, le conseguenze dell’impatto sarebbero state certamente meno gravi. Questo – sottolinea la Cassazione - è stato, tra l’altro, confermato dal crash test, secondo cui «ad una velocità do 50 Km orari gli occupanti della “Punto” automobile delle vittime sarebbero rimasti sostanzialmente illesi». Per questo, il ricorso viene rigettato in toto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 gennaio - 24 giugno 2013, numero 27592 Presidente Romis – Relatore Foti Ritenuto in fatto - 1 - Con sentenza del 10 dicembre 2008, resa nelle forme del rito abbreviato, il Gup del Tribunale di Lucera ha ritenuto V.V. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo in pregiudizio di N.P. e B.M. e, applicata la diminuente del rito, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di sei mesi di reclusione. In fatto, era avvenuto che l'autovettura Fiat Punto , condotta da N.P. , a bordo della quale si trovava anche B.M. , nel percorrere la provinciale con direzione di marcia omissis , giunta su un tratto di strada interessato da lavori di manutenzione straordinaria, uscita fuori dalla carreggiata, aveva invaso, con le ruote del lato destro, la banchina sterrata laterale. A causa del notevole dislivello esistente, l'auto aveva assunto una posizione inclinata e, dopo avere strisciato contro il guard rail per parecchi metri, era rientrata nella sede stradale e si era posizionata trasversalmente alla stessa, invadendo l'opposta corsia di marcia sulla quale sopraggiungeva l'auto Nissan Primera del V. che aveva violentemente impattato con la parte anteriore contro la fiancata destra della Punto . In conseguenza dello scontro, detta auto si era spezzata in due tronconi, mentre gli occupanti erano deceduti sul colpo. A prescindere da eventuali responsabilità riconducibili a quanti erano interessati ai lavori di manutenzione del tratto stradale teatro dell'incidente - pure imputati del decesso dei due occupanti la Punto , la cui posizione è stata stralciata, avendo gli stessi optato per il rito ordinario - il tribunale ha ritenuto di individuare nell'eccesiva velocità tenuta dall'auto dell'imputato una delle cause dell'incidente e delle sue gravi conseguenze. - 2 - Su appello proposto dal V. , la Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 23 maggio 2012, ha confermato la sentenza impugnata e ribadito, quindi, la responsabilità dell'automobilista, la cui condotta di guida è stata ritenuta non rispettosa del limite di velocità previsto nel luogo del sinistro, n, e comunque non adeguata alle condizioni della strada. - 3 - Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, che deduce a Inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 141 del codice della strada e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene il ricorrente che i giudici del gravame, pur avendo sconfessato le conclusioni del consulente del PM concernenti la velocità del veicolo condotto dal V. e pur avendo sostenuto l'impossibilità di determinarla alla stregua degli atti di causa, ha tuttavia, in maniera illogica e contraddittoria, addebitato all'imputato la violazione dell'articolo 141 del codice della strada che, prescrivendo che si debba tenere una velocità comunque adeguata alle condizioni ambientali, postula la concreta determinazione della stessa. Denuncia altresì il ricorrente la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove lo stesso giudice, pur avendo dato atto dell'assoluta inevitabilità dell'impatto, ha affermato esser plausibile ritenere che l'imputato si fosse accorto per tempo dell'improvviso sbandamento della Punto , tanto da essere nelle condizioni di prevedere l'invasione, da parte della stessa, dell'opposta corsia di marcia, mentre apodittica sarebbe l'affermazione secondo cui una velocità contenuta entro i 60 km orari avrebbe consentito al V. di frenare e di porre in essere un'efficace manovra di emergenza b Inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 40 e 41 cod. penumero e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità. Sostiene il ricorrente che la violazione di regole cautelari non è sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato, essendo necessario stabilire l'incidenza della condotta contestata nella determinazione dell'evento. Sul punto, la motivazione della sentenza, che ha rilevato come una moderata velocità dell'auto avrebbe certamente attenuato le conseguenze del sinistro, sarebbe meramente apparente e comunque illogica e contraddittoria, sia perché la corte territoriale ha dato atto dell'impossibilità di determinare la velocità della Nissan , sia in ragione della ritenuta inevitabilità dell'impatto. Con memoria del 22 dicembre 2012, depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente ribadisce ed ulteriormente articola le censure dedotte nel ricorso e ne chiede l'accoglimento. Segnala, altresì, che, in ogni caso, il reato è estinto per prescrizione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. -1- Deve preliminarmente rilevarsi che non risultano interamente decorsi i termini di prescrizione. Il V. è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo, aggravato dalla violazione delle norme del codice della strada articolo 141 , per avere, per colpa generica e specifica, contribuito a determinare la morte dei due occupanti la Punto condotta da N.P. . Fatto commesso il OMISSIS . Al tempo, l'articolo 589 co. 2 cod. penumero prevedeva, per tale fattispecie delittuosa, una pena da uno a cinque anni di reclusione, aumentabile fino al triplo ex comma 4 dello stesso articolo, di guisa che i predetti termini - complessivamente, già con riferimento all'ipotesi prevista dal 2 comma, anni 15, secondo l'attuale e la precedente formulazione dell'articolo 157 cod. penumero - non sono ancora interamente decorsi, considerato anche che non risulta siano state riconosciute all'imputato circostanze attenuanti di alcun genere. - 2 - Nel merito, il ricorso è infondato, insussistenti essendo i vizi dedotti. In realtà, il giudice del gravame, dopo avere richiamato i motivi di doglianza esposti nell'atto di appello e le argomentazioni ed osservazioni svolte dal consulente dell'imputato in ordine alle modalità ed alle cause dell'incidente, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che alla condotta di guida improvvisamente assunta dal conducente della Punto - che certamente aveva avviato il processo causale conclusosi con il violento impatto tra le due auto e con il decesso del N. e del B. - non poteva attribuirsi esclusiva incidenza causale, tale da escludere qualsiasi nesso tra la condotta di guida del V. e l'evento determinatosi. In particolare, lo stesso giudice ha evidenziato, richiamando - non smentendo, come sostiene il ricorrente - le conclusioni rassegnate dal consulente del PM, che la velocità tenuta dall'imputato almeno 100 km orari era certamente eccessiva, perché notevolmente superiore al limite massimo 60 km orari previsto nel tratto di strada teatro del sinistro. Velocità, quella indicata dal consulente, che, sebbene non calcolata sulla base delle tracce di frenata, del tutto assenti sul posto, è stata ritenuta dalla corte territoriale certamente attendibile, in quanto dedotta sulla base di precisi calcoli matematici, elaborati avendo quali punti di riferimento i danni riportati dai due veicoli coinvolti nell'incidente calcoli, peraltro, ai quali il consulente dell'imputato non ne ha opposto altri in grado di confutarli. Attendibilità, del resto, legittimamente ritenuta dai giudici del gravame riscontrata da dati obiettivi significativi, quali a la gravità dei danni subiti dalla Punto , fortemente deformatasi a seguito dell'urto e addirittura spezzatasi in due tronconi, b la morte sul colpo dei due occupanti, c la posizione di quiete assunta dall'auto dell'imputato, distante circa trenta metri dal punto d'urto, d i risultati forniti dal crash test. Gli stessi giudici hanno poi ulteriormente osservato che, in ogni caso, a prescindere dalla violazione della specifica norma di legge concernente il rispetto dei limiti di velocità imposti, quella tenuta nell'occasione dal V. doveva ritenersi certamente eccessiva perché inadeguata alle condizioni della strada. L'imputato, cioè, aveva comunque violato le ordinarie regole di prudenza, poiché le condizioni di quel tratto stradale, privo di segnaletica e di illuminazione e posto a valle di un dosso, con l'asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbero dovuto indurlo a prestare maggiore attenzione nella guida ed a procedere con estrema prudenza. Se, ha giustamente sostenuto la corte territoriale, tale condotta l'odierno ricorrente avesse tenuto, ben diverse e certamente meno gravi, secondo il giudizio espresso dallo stesso consulente del PM, sarebbero state le conseguenze dell'impatto, ove anche non fosse stato possibile evitarlo. Orbene, l'argomentare dei giudici del merito si presenta del tutto coerente nei punti essenziali dell'iter motivazionale, anche perché caratterizzato dal costante riferimento agli esiti della consulenza disposta dal PM, motivatamente ritenuti condivisibili perché supportati da efficaci considerazioni scientifiche e da calcoli matematici neanche contestati. In tale contesto, nulla rileva l'accertamento preciso della velocità tenuta dall'auto dell'imputato, posto che la stessa, pur a tacere dalla correttezza dei calcoli eseguiti dal consulente - che l'ha indicata in almeno 100 km orari - è giustamente apparsa comunque oggettivamente inadeguata rispetto alle condizioni della strada, come peraltro attestato dalla obiettiva ed evidente gravità dei danni riportati dai due veicoli, in particolare da quello condotto dal N. . Laddove l'obiezione del ricorrente concernente la mancata indicazione, da parte dei giudici del merito, della velocità da essi ritenuta adeguata nel caso di specie, si presenta mal posta, atteso che velocità adeguata non avrebbe potuto evidentemente essere altro che quella che avrebbe consentito di evitare l'incidente. Mentre, in punto di nesso di causa, a prescindere da ulteriori responsabilità ad altri addebitabili e, si apprende dalla stessa sentenza impugnata, in corso di verifica dibattimentale, è stato legittimamente sostenuto, alla stregua di valutazioni scientifiche di indiscussa valenza, che se l'imputato fosse stato più attento e prudente nella guida, l'incidente probabilmente si sarebbe evitato il crash test ha evidenziato, secondo quanto affermato dal primo giudice, che ad una velocità di 50 km orari gli occupanti la Punto sarebbero rimasti sostanzialmente illesi ed in ogni caso, le conseguenze dell'impatto sarebbero state certamente meno gravi, specie per il N. , che si trovava seduto al posto di guida, e quindi nel lato opposto rispetto al punto d'urto. Anche in punto di prevedibilità e di evitabilità dell'evento, il giudice del gravame si è espresso, pur con qualche improprio riferimento, in termini, nella sostanza, del tutto plausibili e condivisibili, laddove ha sostenuto che dello sbandamento della Punto l'imputato doveva ben essersi accorto e che lo stesso avrebbe dovuto prevedere l'eventualità che il veicolo potesse invadere l'opposta corsia di marcia. Ciò perché l'andamento irregolare della predetta auto non si era esaurito entro un breve lasso di spazio e di tempo, ma era stato persistente, posto che la stessa aveva invaso la corsia del V. solo dopo essere scivolata nella banchina con le ruote del lato destro e dopo avere continuato ad avanzare in posizione inclinata e strisciato lungo il guard rail per parecchi metri 31, secondo quanto precisato dal primo giudice . Tale circostanza è stata legittimamente ritenuta dai giudici del merito significativa, in termini d'accusa, in quanto indicativa del fatto che l'imputato aveva avuto tutto il tempo di notare quanto accadeva di fronte a lui, di prevedere che l'auto in difficoltà avesse potuto porsi in posizione tale da intralciare la sua marcia e di porre in essere le manovre utili ad evitare l'impatto o a renderne, almeno, meno gravi le conseguenze. Se tale doverosa condotta il V. avesse tenuto, hanno coerentemente concluso i giudici del gravame, l'incidente sarebbe stato evitato, o almeno ne sarebbero state evitate così drammatiche conseguenze. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.