Con il decreto numero 40/2015 il Presidente del Consiglio di Stato ha definito specifici limiti dimensionali per gli atti difensivi nei giudizi amministrativi in tema di appalto. Gli atti più importanti e complessi dovranno essere contenuti entro un massimo di 50 pagine, in formato A4, redatti con carattere di tipo corrente e dimensione di almeno 12 pt per il corpo del testo e 10 per le note.
Questi i criteri redazionali stabiliti dal Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, con il decreto numero 40/15 del 25 maggio e in attesa di pubblicazione in G.U., che attua l’articolo 120 del d.lgs. numero 104/2014, in materia del rito appalti, come modificato nel 2014 con il d.l. numero 90. L’emanazione del decreto è stata preceduta da una fase istruttoria che ha consentito di acquisire gli avvisi dell’Avvocato generale dello Stato e di svolgere indagini a campione presso alcuni TAR. I numeri delle pagine. Attenzione al numero delle pagine il limite per l’atto introduttivo, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione della pronuncia di primo grado, l’atto di costituzione e ogni altro atto difensivo per cui non sia diversamente disposto, è di 30 pagine. La domanda autonoma di misure cautelari deve essere contenuta entro 10 pagine, così come ogni memoria di replica, escluse - ovviamente - le intestazioni formali dell’atto. Se la controversia presenta questioni tecniche, giuridiche o di farro particolarmente complesse ovvero attiene ad interessi di particolare rilievo, anche economico, il difensore “può lasciarsi andare” ed utilizzare un massimo di 50 pagine, per gli atti che prevedevano un limite di 30, e 15 negli altri casi. Gli standard redazionali. Gli atti difensivi dovranno essere redatti esclusivamente su fogli in formato A4, con «carattere di tipo corrente ad es. Times New Roman, Cuorier, Arial o simili » e con dimensione di almeno 12 pt per il corpo del testo e 10 per le note, interlinea 1,5, margini orizzontali e verticali di almeno 2 cm. L’applicazione e i primi commenti. Le disposizioni del decreto si applicano alle controversie in materia di appalti il cui termine di proposizione in primo grado o di impugnazione inizi a decorrere dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U L’applicazione è comunque sperimentale e soggetta al monitoraggio del Consiglio di presidenza che si riserva la facoltà di successive modifiche ed integrazioni, anche sulla base delle indicazioni che la concreta applicazione delle disposizioni suggerirà. La pubblicazione online del decreto è accompagnata da una comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato, che presenta il provvedimento aggiungendo di ritenere «doveroso raccomandare la massima sobrietà e sinteticità anche delle pronunce giurisdizionali» per poter dare piena attuazione alle finalità delle norme. L’Unione Nazionale Amministrativisti, guidata da Umberto Fantigrossi, esprime invece tutto il proprio scetticismo e «la ferma contrarietà ad ogni forma di regolamentazione in via normativa delle dimensioni del ricorso e degli atti difensivi», specificando di essere convinto che l’obbiettivo dello spedito svolgimento dei processi amministrativi «possa essere meglio perseguito attraverso tecniche di autolimitazione e di formazione, che non mediante misure coercitive».
PP_AMM_15CdSdecreto40_s