Registri di classe e del professore: quale prevale?

Per verificare se la contraddittorietà tra il registro del professore rispetto a quello di classe comporti o meno la falsità dell’atto pubblico è necessario che le prove disponibili vengano approfondite e chiarite nel giudizio dibattimentale.

E’ stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 23237, depositata il 4 giugno 2014. Il caso. Avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, che dichiarava il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato perché il fatto non sussiste, è stato proposto ricorso in Cassazione dalla persona offesa. In particolare, il docente della scuola superiore era stato indagato per aver formato un falso registro, nel quale aveva apposto un voto insufficiente ad un alunno, che dal registro di classe risultava, invece, assente. Lo stesso era indagato anche per aver apposto, a scrutini già conclusi, lo stesso voto insufficiente a carico del medesimo alunno. Il giudice dell’udienza preliminare ha deciso di non procedere nei confronti dell’imputato poiché dal registro di classe, prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal contenuto dell’attestazione rilasciata dal dirigente dell’istituto scolastico, emerge che l’alunno era entrato in classe in ritardo e non era assente il giorno in cui il voto era stato registrato. Il giudice ha quindi ritenuto che le contrarie indicazioni contenute nella copia del registro delle assenze e dei ritardi, acquisite dal pm, dipendessero da un errore materiale. L’alunno, non promosso per le insufficienze riportate in quasi tutte le materie, in veste di persona offesa, ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione in merito alla diversità di indicazioni tra il registro di classe e quello del professore la mancata motivazione in riferimento all’ipotesi di reato contestata all’imputato circa l’apposizione, a scrutini già conclusi, della valutazione insufficiente nei confronti della persona offesa, limitandosi il giudice dell’udienza preliminare alla sola motivazione della prima ipotesi di reato. La difesa dell’imputato ha depositato, poi, una memoria, ricordando che il registro personale del docente ha carattere di non essenzialità, poiché le vicende rilevanti della vita scolastica sono annotate sul registro di classe, che costituisce atto pubblico. Da considerare le prove disponibili. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso della parte civile, mancando nella decisione del giudice la valutazione circa la possibilità che nel giudizio dibattimentale potessero essere approfondite e chiarite le prove disponibili, per sciogliere i dubbi e le contraddittorietà del caso. La Corte, infine, riconosce il difetto di motivazione in ordine al secondo fatto di reato contestato, rispetto al quale il gup non si è espresso. La Cassazione annulla quindi la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 aprile – 4 giugno 2014, numero 23237 Presidente Oldi – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. S.F. è indagato per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale, per aver, in qualità di docente del liceo scientifico di omissis , formato un falso registro di fisica della classe quarta B per l'anno scolastico omissis , con l'apposizione del voto 3 a carico dell'alunno C.G. in corrispondenza della data omissis , giorno in cui l'alunno risultava indicato nel registro di classe come assente, nonché con l'apposizione, a scrutini già conclusi, dell'ulteriore voto di valutazione espresso con un 3 a carico del medesimo alunno in corrispondenza della data del omissis . Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Crotone, considerato che dalla lettura del registro di classe prodotto dalla difesa in copia conforme, nonché dal contenuto dell'attestazione rilasciata il 6 aprile 2013 dal dirigente dell'istituto scolastico, emerge che in data omissis l'alunno C.G. è entrato in classe in ritardo, alle ore 8,20 considerato che la circostanza è avvalorata dal fatto che l'allievo è stato indicato come presente alla lezione tenuta in pari data dal professor P. ritenuto che la contrarie indicazioni contenute nella copia del registro delle assenze e dei ritardi acquisita dal PM possa essere stata determinata da un errore materiale ritenuto insussistente alcun movente per il delitto contestato, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste. 2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la persona offesa C.G. lamentando a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione al giudizio di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio ai sensi dell'articolo 425, comma 3, cod. proc. penumero . In particolare, il giudicante non avrebbe effettuato alcuna valutazione sulle motivazioni per le quali l'istituto scolastico non ha mai fornito il cosiddetto registro di classe, sia al pubblico ministero che alla persona offesa, né ha dato spiegazioni in merito all'esistenza di due registri attestanti le assenze ed i ritardi, nonché adeguata motivazione in merito alla diversità di indicazione degli stessi. Il giudice avrebbe dovuto valutare se ed in quale misura il compendio probatorio in quel momento disponibile potesse mutare nella successiva fase processuale, sino ad arricchirsi di dati sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Si osserva, poi, che il registro del professore non era custodito presso l'Istituto, ma presso la privata dimora del docente e che la scusa addotta in merito era inconsistente. b. Mancanza della motivazione in ordine all'ipotesi di reato contestata all'imputato, circa l'apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della data del 4 marzo 2009, limitandosi il giudice alla sola motivazione in merito alla prima ipotesi di reato. c. Con memoria difensiva depositata il 18 marzo 2014, l'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla persona offesa osservando che il giudice dell'udienza preliminare ha esaminato compiutamente tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, ritenendo di conseguenza che non esistesse una prevedibile possibilità che il dibattimento potesse approdare ad una soluzione conforme alla prospettazione accusatoria. Sostiene, poi, la difesa dell'imputato che il registro personale dell'insegnante avrebbe conservato il carattere di non essenzialità, dal momento che tutte le vicende rilevanti della vita scolastica vanno annotate sul registro di classe, che costituisce atto pubblico il registro delle assenze e dei ritardi sarebbe, invece, un registro a carattere non obbligatorio e non previsto da alcuna normativa, istituito dal Prof. S. al solo fine di avere un promemoria ad uso personale. d. In ordine al secondo motivo di ricorso, la difesa dell'imputato contesta che la parte civile possa inficiare, con una propria dichiarazione interessata, il contenuto della validità di un atto pubblico, affermando un'inesistente apposizione posticcia di un voto da parte dell'insegnante, avendo come riferimento una propria operazione di copiatura da un registro pieno di segni di minuscole dimensioni. Sotto il profilo del movente, osserva come il C. sarebbe stato in ogni caso non promosso per le insufficienze riportate in quasi tutte le materie. Considerato in diritto 1. Il ricorso della parte civile è fondato manca, infatti, nella sentenza una valutazione circa la possibilità che nel giudizio dibattimentale venissero approfondite e chiarite le prove disponibili, al fine di sciogliere i dubbi circa le riscontrate contraddittorietà, non solo documentali. 2. Inoltre, il giudice di merito non prende posizione sull'esistenza di più registri, sulla loro contraddittorietà e sul fatto che l'insegnante, giustificando tale condotta inusuale con una motivazione apparentemente inconsistente, tenesse un registro a casa propria. 3. Infine, sussiste il lamentato ed assoluto difetto di motivazione in ordine al secondo fatto di reato contestato e cioè quello relativo all'apposizione, a scrutini già conclusi, della ulteriore valutazione espressa nei confronti della persona offesa con il voto 3 in corrispondenza della data del 4 marzo 2009. Sul punto, il gup non spende nemmeno una riga di motivazione. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza annullata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Crotone. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Crotone per nuovo esame.