Sgravi contributivi: occhio al contratto collettivo del settore di appartenenza

Per la concessione degli incentivi per le imprese di cui all’articolo 3, l. numero 448/1998 è necessario il rispetto di molteplici condizioni, tra le quali l’osservanza, da parte delle imprese aspiranti ai relativi benefici, dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11232 del 21 maggio 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’impugnazione proposta dall’INPS e dalla società di cartolarizzazione dei crediti avverso la sentenza del Giudice del Lavoro che aveva riconosciuto a una s.r.l. il diritto agli sgravi contributivi ai sensi dell’articolo 3, comma 6, l. numero 448/1998. Il Giudice di primo grado, infatti, era incorso in errore nel ritenere applicabile, ai fini della verifica del diritto ai predetti sgravi contributivi, il contratto collettivo relativo ai rapporti di lavoro intrattenuti con le aziende artigiane, con le piccole e medie imprese, con le società cooperative e i loro consorzi mentre, nella fattispecie, doveva trovare applicazione quello per i dipendenti delle industrie tessili, dell’abbigliamento e della moda. La s.r.l. propone ricorso per cassazione, chiedendo alla Corte se l’articolo 1 del CCNL concernente il settore artigianale denominato “abbigliamento – lavorazioni conto terzi a faÇ on” possa essere inteso nel senso che il ramo “industria” risulti escluso dall’ambito di applicazione del medesimo contratto. Necessario il rispetto dei CCNL. La sentenza in esame ruota intorno alla individuazione del contratto collettivo applicabile ai fini della verifica della ricorrenza o meno del diritto agli sgravi oggetto di causa gli sgravi in questione sono rappresentati degli incentivi per le imprese di cui all’articolo 3, l. numero 448/1998, per l’applicazione dei quali è necessario il rispetto di molteplici condizioni, tra le quali l’osservanza, da parte delle imprese aspiranti ai relativi benefici, dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti. Il contratto di riferimento deve essere quello del settore di appartenenza. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di aver applicato il CCNL per i dipendenti delle aziende esercenti “lavorazioni conto terzi a faÇ on”. Il Giudice di secondo grado, però, ha ritenuto che tale contratto non possa essere applicato per le aziende che operano nel ramo industriale per le quali l’unico contratto applicabile è quello per i dipendenti delle industrie tessili, dell’abbigliamento e della moda. Non vengono, tuttavia, spigate le ragioni di tale convincimento che fa riferimento alla contrattazione concernente un settore differente da quello di appartenenza della società appellata. Il ricorso è, quindi, accolto, con la cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 gennaio – 21 maggio 2014, numero 11232 Presidente Roselli – Relatore Berrino Svolgimento del processo Con sentenza del 5 - 3011012007 la Corte d'appello di Lecce ha accolto l'impugnazione proposta dall'Inps e dalla Società di cartolarizzazione dei crediti avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo che aveva riconosciuto alla Stylicon srl il diritto agli sgravi contributivi ai sensi dell'articolo 3, comma 6°, della legge numero 448198, dopo che quest'ultima si era opposta alla cartella esattoriale contenente l'intimazione di pagamento della somma di € 22.185,85 per contributi e somme aggiuntive. Ha spiegato la Corte territoriale che il primo giudice era incorso in errore nel ritenere applicabile, ai fini della verifica del diritto ai predetti sgravi contributivi, il contratto collettivo del 18-2-2000, che era relativo ai rapporti di lavoro intrattenuti con le aziende artigiane, con le piccole e medie imprese, con le società cooperative e coi loro consorzi, mentre nella fattispecie trovava applicazione quello del 19-5-2000 per i dipendenti delle industrie tessili, dell'abbigliamento e della moda. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Stylicon s.r.l con tre motivi. Rimangono solo intimati l'istituto previdenziale e la società di cartolarizzazione. Motivi della decisione 1. Col primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, Titolo 1, del contratto collettivo nazionale del 18.8.2000, concernente il settore artigianale denominato abbigliamento - lavorazioni conto terzi a faÇ on , sottoscritto dai sindacati contraddistinti con le sigle CNAI - ANILF - MCM CNAI - CISAL FAILT e della Federcalzaturieri in relazione all'articolo 1362 c.c., in quanto sostiene che nel corso del giudizio di merito aveva specificato di applicare tale contrattazione collettiva, essendo la stessa pertinente all'attività d'impresa da essa esercitata, ma che inopinatamente il giudice del gravame aveva ritenuto di inquadrarla nel diverso settore dell'industria rispetto al quale aveva affermato che non era applicabile il summenzionato contratto. La ricorrente chiede, quindi, di accertare se l'interpretazione dell'articolo 1 del predetto contratto collettivo induca a ritenere che il relativo disposto, a norma del quale il medesimo contratto disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato posti in essere da aziende artigiane, da piccole e medie imprese, dalle società cooperative a dai loro consorzi esercenti nella categoria lavorazioni conto terzi FaÇ on dell'abbigliamento , possa essere inteso nel senso che il ramo industria risulti escluso dall'ambito di applicazione dei medesimo contratto o se, al contrario, l'espresso richiamo ivi effettuato alla nozione di piccole e medie imprese , nonché l'elencazione esemplificativa dei vari comparti cui il contratto si riferisce, consenta di affermarne l'applicabilità anche al ramo industria e se, infine, sia affetta da violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale l'interpretazione eseguita dalla Corte d'appello che ha affermato l'inapplicabilità del contratto in esame al settore dell'industria. 2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 6, della legge numero 448 del 1998, come richiamato dall'articolo 44 della legge numero 448 del 2001, in relazione all'articolo 12 delle preleggi, il tutto ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. A tal riguardo viene, dapprima, fatto osservare che l'Inps aveva contestato il riconoscimento dello sgravio contributivo di cui trattasi sotto il profilo della mancata osservanza, da parte della società, del contratto collettivo nazionale di categoria, adducendo che il c.c.numero l 18/8/2000 relativo al personale del settore abbigliamento - lavorazioni a faÇ on non era stato sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi su base nazionale e che lo stesso non riguardava le imprese operanti nel ramo dell'industria. Viene, quindi, evidenziato che la Corte d'appello avrebbe finito per condividere, con argomentazione giudicata lacunosa ed infondata, tale impostazione difensiva dell'ente previdenziale. Infine, la ricorrente ribadisce che è proprio la circostanza secondo cui l'articolo 3, comma 6, della legge numero 44811998, contenente la previsione degli sgravi contributivi in esame, non menziona in alcun modo il requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti a far ritenere ragionevolmente che detto requisito non poteva essere considerato come condizione necessaria per la concessione dello stesso sgravio. In ultima analisi la ricorrente chiede di accertare se l'interpretazione dell'articolo 3, comma 6, della legge numero 448/98, richiamato dall'articolo 44 della legge numero 448/01, condotta alla stregua dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, induca a ritenere che l'espressione siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti ivi contenuta faccia riferimento, pur non menzionandoli, ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ovvero se, al contrario, i contratti collettivi di cui alla medesima disposizione vadano identificati a prescindere dal requisito della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti. 3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa interpretazione dell'articolo 1 D.L. numero 338189, convertito nella legge 7.12.1989 numero 389, e dell'articolo 2, comma 25, della legge 28.12.1995 numero 549 in relazione all'articolo 416 c.p.c ed all'ari. 2697 c.c., la ricorrente, nel richiamare l'assunto difensivo dell'Inps secondo il quale in materia di sgravi contributivi il contratto collettivo da applicarsi da parte del datore di lavoro avrebbe dovuto essere individuato alla stregua delle leggi appena citate, fa rilevare che tali disposizioni non involgono, in realtà, l'ambito del presente giudizio, posto che esse attengono all'ipotesi di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria in cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dal contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria. Invece, aggiunge la ricorrente, nel caso in esame si versa nella diversa ipotesi di applicabilità di un unico contratto, vale a dire quello espressamente segnalato, relativo alla categoria di appartenenza della datrice di lavoro Stylicon s.r.l., del settore tessile e dell'abbigliamento conto terzi. La ricorrente chiede, pertanto, di accertare se, laddove sia contestata la mancanza di maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo ex articolo 1 DL numero 338189, come interpretato autenticamente dall'articolo 2, co. 25, legge numero 549195, sia o meno onere della parte processuale che sollevi tale contestazione, allegare ex articolo 416 c.p.c. e dimostrare ex articolo 2697 c.c. la maggiore rappresentatività dei sindacati stipulanti altri contratti collettivi di settore che ritiene applicabili al caso di specie e, conseguentemente, decidere se sia affetta da violazione delle riferite norme la sentenza con la quale si escluda l'applicabilità di un contratto collettivo di lavoro invocato dalla parte ricorrente nella specie il c.c.numero l. 18/8/2000 CNAI sul presupposto della non maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti, senza che la mancanza di tale requisito sia stato previamente dimostrato dalla controparte processuale che lo abbia contestato. 4. Col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione del giudicato interno, la violazione dell'articolo 2909 c.c. e dell'articolo 324 c.p.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., facendo rilevare che l'Inps non aveva impugnato in sede di appello il capo autonomo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione sulla base del rilievo della mancanza di prova della pretesa contributiva, per cui tale statuizione doveva ritenersi definitiva. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgono, seppur sotto diversi aspetti, la questione della individuazione del contratto collettivo applicabile nella fattispecie ai fini della verifica della ricorrenza o meno del diritto agli sgravi oggetto di causa. Tali motivi sono fondati. Invero gli sgravi in questione sono quelli rappresentati dagli incentivi per le imprese di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, numero 448 per l'applicazione dei quali è prevista, tra varie condizioni, quella dell'osservanza, da parte delle imprese aspiranti ai relativi benefici, dei contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti lett. g . Orbene, nella fattispecie la ricorrente, nell'invocare il diritto al beneficio dei suddetti sgravi in relazione ai dipendenti assunti, aveva espressamente dedotto di aver applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del 18-8-00 per i dipendenti delle aziende esercenti lavorazioni conto terzi a FaÇ on , osservando le relative disposizioni. Ciò nonostante, la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto che il primo giudice fosse incorso in errore nell'individuare in quest'ultimo contratto collettivo quello applicabile nella fattispecie. Nel contempo, la stessa Corte ha affermato che tale contratto, erroneamente individuato dal giudice di primo grado, non poteva essere applicato alle aziende che operavano nel ramo industriale, posto che l'unico contratto applicabile nella fattispecie era quello del 19.5.2000 relativo ai dipendenti delle industrie tessili, dell'abbigliamento e della moda. Tuttavia, i giudici di secondo grado non spiegano in alcun modo le ragioni per le quali hanno ritenuto applicabile nella fattispecie, diversamente da come deciso in primo grado, una contrattazione concernente un settore differente da quello di appartenenza della società appellata, nonostante quest'ultima avesse sempre sostenuto di essersi avvalsa delle disposizioni dello specifico contratto collettivo del suo settore di appartenenza del 18.8.2000 per i dipendenti delle aziende esercenti lavorazioni conto terzi a faÇ on . Si rivela, inoltre, inconferente il richiamo operato dai giudici d'appello al precedente numero 18940 del 21.9.2004 di questa Corte, trattandosi, in quel caso, della diversa questione della spettanza del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali a favore di un'impresa artigiana priva di una contrattazione collettiva di settore, in cui si finiva per aver riguardo ad una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale corrispondente al settore industriale. Pertanto, il ricorso va accolto, restando assorbito il quarto motivo sulla dedotta questione del giudicato interno in considerazione del carattere dirimente della soluzione data ai primi tre motivi di censura. Conseguentemente l'impugnata sentenza va cassata con rinvio del procedimento, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Lecce che, in diversa composizione, tratterà nuovamente il merito della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.