Passato il termine di garanzia? L’assicurazione non paga

Nell’ambito dei contratti di assicurazione non sono vessatorie ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, c.c., le clausole sottoscritte dall’assicurato volte a circoscrivere nel tempo l’oggetto della garanzia prestata, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati.

Il fatto acquisto con sorpresa. Gli acquirenti di un immobile convenivano in giudizio il notaio incaricato per la stipula dell’atto di compravendita, poiché questi non aveva menzionato nel rogito l’esistenza di un’ipoteca sull’immobile, vantata invece dal banco di Sicilia. Gli attori chiedevano quindi il risarcimento del danno, corrispondente alla somma occorrente per la cancellazione dell’ipoteca. Lo sviluppo del processo. Il notaio chiamava in causa il visurista che era stato incaricato per gli accertamenti sull’esistenza di ipoteche, chiedendone la condanna per le somme eventualmente liquidate in sentenza a titolo di risarcimento. Il chiamato si costituiva e, dopo aver chiamato in causa anche l’assicurazione Lloyd Adriatico con cui era assicurato, sosteneva che il rapporto contrattuale con il notaio fosse da inquadrare nell’ambito degli articolo 1228 e 2232 c.c., con la conseguenza che sarebbe il notaio a dover rispondere dei fatti dolosi o colposi dell’ausiliario-visurista. L’assicurazione rilevava che la copertura assicurativa non comprendeva le richiesta risarcitorie causate da visure errate essendo trascorsi quattro anni dalla consegna delle visure la compagnia assicuratrice eccepiva anche la prescrizione annuale. All’esito del giudizio di primo grado il notaio veniva condannato al risarcimento in favore degli attori, mentre il visurista veniva condannato a rifondere la medesima somma al notaio. Il visurista soccombente proponeva appello sostenendo che, trattandosi di un contratto di lavoro autonomo, il committente avrebbe dovuto segnalare i vizi entro otto giorni dalla scoperta e che l’azione si sarebbe comunque prescritta essendo decorso il termine annuale. Al contrario, non era maturato il termine di prescrizione annuale verso l’assicurazione e la clausola prevista in polizza in quattro anni dalla consegna degli elaborati sarebbe vessatoria perché non specificamente approvata. Il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione. In Cassazione. Il visurista propone ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità della decisione d’appello nella parte in cui non ha riconosciuto come vessatoria la clausola contrattuale sulla durata della garanzia assicurativa. Essa, infatti, stabiliva un termine di garanzia di quattro anni – inferiore perciò a quello legale – ed era stata semplicemente sottoscritta e non espressamente approvata, su un foglio a parte e senza concertazione preventiva. Identificazione della clausola vessatoria La Suprema Corte, che rigetta il ricorso, stabilisce e conferma i criteri con cui si individuano le clausole vessatorie ex articolo 1341, comma 2, c.c., per i contratti non di massa, quale era quello di assicurazione specificamente redatto nel caso concreto. In linea generale la vessatorietà di cui al secondo comma della norma in parola «attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, essendo la disciplina posta dalla norma citata altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo». Perché una clausola possa dirsi vessatoria è necessario che una parte abbia predisposto l’intero contratto, cui l’altra parte ha prestato adesione senza aver potuto utilmente chiedere di apportare modifiche. nei contratti di assicurazione. In particolare, nel contratto di assicurazione sono da considerarsi vessatorie solo le clausole limitative delle conseguenze della colpa a dell’inadempimento, oppure quelle che escludono il rischio. Al contrario, non sono da assoggettarsi al regime dell’articolo 1341, comma 2, c.c., le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, ossia che specificano il rischio garantito. Nel caso di specie, la clausola oggetto del ricorso delimitava l’oggetto della garanzia e non è da considerarsi perciò vessatoria.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 maggio – 26 giugno 2012, numero 10619 Presidente Finocchiaro – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata M.O. ed A.C.A. convenivano in giudizio il notaio R.D.E. esponendo che in data 1.12.94 avevano incaricato esso notaio della stipula di un atto di compravendita relativo ad un immobile in xxxxx la parte venditrice Italcantieri spa aveva garantito la libertà dell'immobile da gravami e il notaio non aveva menzionato nel rogito esistenza di ipoteche e che il 22.4.1998 il Banco di Sicilia aveva loro comunicato l'esistenza di una ipoteca a suo favore per lire 360 milioni, iscritta il xxxxxx, con esposizione del mutuo al 31.12.97 di L. 221.184.507. Chiedevano pertanto il risarcimento dei danni, pari alle somme occorrenti per la cancellazione dell'ipoteca. Si costituiva il R. , il quale chiamava in causa il visurista D.B.G. incaricato per gli accertamenti relativi all'esistenza di ipoteche sull'immobile, e ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme eventualmente liquidate in sentenza. Si costituiva il D.B. e chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti asseriva che il rapporto con il notaio andava inquadrato nell'ambito degli articolo 1228 e 2232 c.c., nel senso che il professionista che si avvale dell'opera del terzo risponderebbe anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ove non vi sia clausola di manleva. Chiamava a sua volta in causa la Lloyd Adriatico spa per esserne garantito in virtù del contratto di assicurazione in essere. Si costituiva la Lloyd Adriatico e rilevava che erano escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per effetto di errate visure, trascorsi quattro anni dalla consegna degli elaborati ai clienti, eccepiva la prescrizione annuale e contestava la domanda nel merito. In esito al giudizio, l'adito Tribunale condannava, il R. al pagamento di Euro 98.126,81, oltre interessi e spese a favore degli attori, condannava il D.B. per la stessa somma e alle spese in favore del R. , nonché lo stesso alle spese in favore della Lloyd. Proponeva appello avverso detta sentenza il D.B. , per i seguenti motivi 1 il rapporto de quo era un contratto di lavoro autonomo ed, ex articolo 2222 e 2226 c.c., il committente avrebbe dovuto denunziare i vizi entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Ciò posto, avendo il notaio ricevuto la notizia il 7 maggio 1998, comunicato il fatto l'11 giugno 1998, chiesto il risarcimento il 3.6.99, con la chiamata in causa, era quindi maturata la prescrizione annuale. 2 non era maturato il termine di prescrizione annuale verso la Lloyd in quanto l'11.6.98 non gli era stato richiesto il risarcimento del danno e la clausola prevista in polizza dei quattro anni dalla consegna degli elaborati era vessatoria e non fu specificamente approvata. 3 violazione dell'articolo 1225 c.c. in quanto il danno liquidato non era prevedibile rispetto alla prestazione del visurista, di valore assai modesto. In esito al giudizio, in cui si costituivano sia il R. che la Lloyd, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 29 maggio 2007 rigettava l'impugnazione proposta. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'Allianz Spa. Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1341 cc e norme correlate, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto valida, e non vessatoria, la clausola contrattuale che, ai fini delle richieste di risarcimento per errate visure pervenute all'assicurato, stabiliva un termine di garanzia di quattro anni inferiore a quello legale. In tal modo, la Corte avrebbe trascurato che l'articolo 1341 cc deve essere correlato con gli articolo 2064 e 2965 cc e che quindi non può ritenersi sufficiente la sottoscrizione di clausole contrattuali modificative dei termini legali senza alcuna preventiva concertazione Ciò, senza considerare che si trattava di clausole neppure indicate nel contratto sottoscritto con la polizza ma facenti parte di un foglio staccato e separato, contenente la dicitura condizioni particolari non richiamate nel contratto. Inoltre - ed il rilievo connota la seconda doglianza, articolata per carenza ed illogicità di motivazione nonché per mancata applicazione dell'articolo 132 c.p.c. - la Corte territoriale non avrebbe argomentato adeguatamente sulla ammissibilità o meno della limitazione del termine prescrizionale rispetto a quello della responsabilità contrattuale decennale, senza la contestuale riduzione dei costi del premio assicurativo. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi infondati. Ciò, senza considerare alcuni profili di inammissibilità ove si tenga presente che il primo motivo prospetta incidentalmente una questione nuova, che non risulta in alcun modo trattata in causa infatti negli atti non risulta sollevata la questione della riferibilità al contratto dell'articolo 1469-bis c.c. e che il quesito formulato in relazione al secondo motivo non è in alcun modo congruente con il vizio denunciato. Ad ogni modo, riguardo al merito delle doglianze, torna opportuno premettere che la Corte territoriale ha disatteso la doglianza afferente all'asserita vessatorietà della clausola in questione, evidenziando che, come risultava dal contratto in atti, tale clausola era contenuta nelle condizioni particolari di polizza, approntate specificamente per l'assicurato de quo e non contenute in modulo o formulario già predisposto, foglio firmato in originale dall'agente e dal contraente onde l'insussistenza di ogni vessatorietà ed inefficacia di detta clausola per essere stata espressamente approvata. La decisione, fondata sull'esclusione di ogni possibile vessatorietà ex articolo 1341 co. 2 cc per i contratti non di massa ma specificamente redatti per il singolo caso concreto, non solo risulta motivata in termini chiari, lineari ed esaustivi, così da escludere la fondatezza del vizio motivazionale dedotto con la seconda doglianza, ma deve essere, altresì, ritenuta in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la vessatorietà ex articolo 1341 c.c., comma 2 attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, essendo la disciplina posta dalla norma citata altra e diversa da quella posta dal Codice del consumo, inapplicabile nella specie ratione temporis secondo cui la vessatorietà D.Lgs. numero 206 del 2005, ex articolo 33 ss. può attenere anche al rapporto contrattuale singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare Cass. numero 6802/2010 . Giova aggiungere che, per potersi configurare l'ipotesi contemplata nel secondo comma dell'articolo 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti cfr Cass. numero 3184/2006, 4241/2003 senza che all'altro contraente sia utilmente consentito di richiedere ed apportare eventuali modifiche, con riferimento alla specifica vicenda contrattuale, dopo averne apprezzato il contenuto. Ciò, senza considerare che, sempre secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. cfr Cass. numero 395/2007, numero 23741/2009, numero 8235/2010 . Con la conseguenza che non hanno certamente carattere vessatorie quelle clausole le quali, come quella ricorrente nel caso di specie, mirino soltanto a delimitare l'oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati. Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con i principi di diritto richiamati, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.