Qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato all’estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse. Il primo, infatti, è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell’importo coperto, pari a metà, suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l’intero importo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 9648, depositata il 6 maggio 2014. Il caso. Il tribunale di Firenze aveva annullato la cartella esattoriale dell’INPS di intimazione al pagamento di una somma, a titolo di contributi omessi nel periodo giugno 1993-gennaio 1995 e sanzioni, nei confronti di una società, con rideterminazione del complessivo debito in circa € 8.000 per contributi, sanzioni ed interessi. La Corte d’appello di Firenze riformava la sentenza e condannava la società al pagamento della somma in favore dell’INPS. L’INPS ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici d’appello di non aver applicato il criterio d’imputazione del pagamento, tra più crediti tutti scaduti, al meno garantito, da individuare in quello per accessori sanzioni civili ed interessi , di privilegio deteriore e soltanto per la metà dell’importo, rispetto a quello per contributi, interamente assistito da privilegio poziore. Veniva violato, così, l’articolo 1193, comma 2, c.c., secondo cui, in mancanza della dichiarazione del debitore «il pagamento deve essere imputato al debito scaduto tra più debiti scaduti, a quello meno garantito tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico». Ordine di pagamento. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che, in tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato all’estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse. In tal senso depone l’accezione rigorosamente tecnica della locuzione, tra più debiti scaduti come nel caso di specie , di quello meno garantito, nel senso di esistenza o meno di cause di prelazione, comportanti la priorità satisfattiva dei crediti che ne siano assistiti. Nel caso di specie, il credito per accessori, cioè sanzioni ed interessi, previdenziali godeva di un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell’importo coperto, pari a metà, suvvalente rispetto al credito per contributi, assistito da privilegio di grado poziore e per l’intero importo. I giudici di merito, invece, al posto di considerare la consistenza della garanzia rappresentata dai diversi privilegi, istituiti per legge in considerazione della causa del credito, avevano applicato il criterio successivo di imputazione al debito più antico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 marzo -. 6 maggio 2014, numero 9648 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Patti Svolgimento del processo Con sentenza 5 agosto 2008, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 16 marzo 2005 del Tribunale di Firenze che aveva annullato la cartella esattoriale dell'Inps di intimazione di pagamento dell'importo di L. 69.060.200, a titolo di contributi omessi in periodi da giugno 1993 a gennaio 1995 e sanzioni, nei confronti di Boccascena s.a.s. che l'aveva opposta nel contraddittorio anche con Cerit s.p.a., con rideterminazione del suo complessivo debito in Euro 8.164,39 per contributi, sanzioni ed interessi , condannava la prima società al pagamento della suddetta somma in favore dell'Inps, rigettando nel resto l'appello dell'istituto ed integralmente quello incidentale della società. A motivo della pronuncia, la corte fiorentina riteneva, per effetto dell'imputazione, ai sensi dell'articolo 1193, secondo comma c.c., delle somme versate da Boccascena s.a.s. quali ratei di condono al debito per contributi, più antico degli altri a parità di diverse condizioni, l'inapplicabilità della più severa normativa sanzionatoria prevista dalla legge 662/1996 in mancanza di un credito per contributi anteriore al 30 settembre 2000, a norma dell'articolo 116, diciottesimo comma L. 338/2000, così confermando l'importo accertato dal tribunale e pronunciando la conseguente condanna di pagamento, pure richiesta ma da questo omessa. Ricorre per cassazione l’Inps con due motivi, mentre le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, l’Inps si duole di violazione e falsa applicazione dell'articolo 1193, secondo comma c.c. in riferimento agli articolo 2753, 2754, 2778 nnumero 1 e 8 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per mancata applicazione dalla Corte di merito del criterio di imputazione del pagamento, tra più crediti tutti scaduti, al meno garantito, da individuare in quello per accessori sanzioni civili e interessi , di privilegio deteriore articolo 2754 e 2778 numero 8 c.c. e soltanto per la metà dell'importo, rispetto a quello per contributi, interamente assistito da privilegio poziore articolo 2753 e 2778 numero 1 c.c. con la conseguenza della sussistenza di un proprio credito per contributi anteriore al 30 settembre 2000, comportante l'applicazione, a norma dell'articolo 116, diciottesimo comma L. 338/2000, della più severa normativa sanzionatoria prevista dalla legge 662/1996. E censurando infine la sentenza impugnata per omessa indagine sul criterio, successivamente previsto dall'articolo 1193, secondo comma c.c., di maggior onerosità dei vari debiti portati in cartella, tenuto conto del loro importo. Con il secondo motivo, l'Inps si duole di insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., per omessa giustificazione della determinazione del credito residuo sulla base del criterio di imputazione adottato, confermando anzi contraddittoriamente, dopo avere ritenuto estinto ogni debito contributivo al 30 settembre 2000, quella del tribunale in Euro 8.164,37, di cui Euro 3.415,86 per contributi, Euro 2.049,00 per sanzioni e Euro 2.698,99 per interessi. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'articolo 1193, secondo comma c.c. in riferimento agli articolo 2753, 2754, 2778 nnumero 1 e 8 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per mancata applicazione del criterio di imputazione, tra più crediti patimenti scaduti, di quello meno garantito, è fondato. Ed infatti, in tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse Cass. 18 ottobre 2002, numero 14818 . In questo senso depone l'accezione rigorosamente tecnica della locuzione, tra più debiti scaduti come appunto nel caso di specie, di quello meno garantito articolo 1193, secondo comma c.c. , nel senso di esistenza o meno di cause di prelazione, comportanti la priorità satisfattiva dei crediti che ne siano appunto assistiti articolo 2741 c.c. posto che, nel caso in esame, il credito per accessori sanzioni ed interessi previdenziali gode di un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà articolo 2754 e 2778 numero 8 c.c. , suwalente rispetto al credito per contributi, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo articolo 2753 e 2778 numero 1 c.c. . La violazione delle norme denunciate appare di assoluta evidenza, avendo la Corte territoriale, sull'erroneo assunto della rilevanza della mancanza di qualsiasi allegazione in ordine alla minor garanzia di alcuni fra i debiti esposti , applicato il criterio successivo di imputazione al debito più antico , individuato in quello relativo ai contributi completando quindi il ragionamento argomentativo con il parimenti erroneo riconoscimento del diritto del debitore, il quale ha comunque attribuito delle somme al proprio creditore di farne la imputazione, la volta in cui, proprio per mancato adempimento, si è perso qualsiasi contatto con il condono che aveva dato origine a quel principio di pagamento sicché, a buon diritto, la Boccascena Sas pretende che sia accertato il soddisfacimento innanzi tutto del debito contributivo così a pg. 4 della sentenza . L'errore di diritto, ben sindacabile da questa Corte in quanto viziante l'apprezzamento di minor garanzia di un credito del giudice di merito Cass. 1 giugno 1974, numero 1572 , consiste nel non avere la Corte fiorentina affatto considerato la consistenza della garanzia rappresentata dai diversi privilegi qui rilevanti articolo 2753 e 2754 c.c. , istituiti per legge in considerazione della causa del credito articolo 2745 c.c. e pertanto nella doverosa conoscenza del giudice, indipendentemente da ogni allegazione di parte iura novit curia articolo 113, primo comma c.p.c. . L'applicazione delle norme indicate, radicanti l'individuazione del credito meno garantito non venendo nel presente caso in questione, per insussistenza dell'ipotesi, il principale criterio di imputazione da parte dello stesso debitore, radicato al momento del pagamento potendo dichiarare, quando paga , quale debito intenda soddisfare, a norma dell’articolo 1193, primo comma c.c. in quello per accessori, comporta allora la sua soddisfazione prioritaria con i pagamenti effettuati da Boccascena s.a.s. e la correlativa sussistenza di un residuo credito per contributi alla data del 30 settembre 2000, con la conseguente inapplicabilità della più mite disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 116, diciottesimo comma L. 388/2000 Cass. 13 giugno 2007, numero 13794 . L'accoglimento del mezzo scrutinato, assorbente l'esame del secondo motivo vizio di motivazione per mancata giustificazione della determinazione del credito residuo sulla base del criterio di imputazione adottato, anzi in contraddizione con esso , comporta la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità di rinvio, in applicazione del seguente principio di diritto, da enunciare a norma dell'articolo 384, primo comma c.p.c. qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse essendo il primo assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà articolo 2754 e 2778 numero 8 c.c. , suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l'intero importo articolo 2753 e 2778 numero 1 c.c. . La causa può, infatti, essere decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'articolo 384, secondo comma, ult. pt. c.p.c., con la condanna di Boccascena s.a.s. al pagamento, in favore dell'Inps, della somma di Euro 10.247,58, oggetto della sua domanda riconvenzionale, così come individuata dal C.t.u. nella Tabella B , con applicazione delle sanzioni previste dalla legge 662/1996, come affermato a pg. 2 della sentenza impugnata. Le spese del presente giudizio di legittimità devono essere poste a carico di Boccascena s.a.s., secondo il regime di soccombenza ed invece interamente compensate tra le parti per i due gradi di merito, tenuto conto del diverso andamento processuale. Nulla infine sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna Boccascena s.a.s. al pagamento, in favore dell'Inps, della somma di Euro 10.247,58, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge compensate le spese dei due gradi di merito. Nulla spese nei confronti della parte rimasta intimata.