Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell’imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l’applicazione di una predeterminata riduzione della pena.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18379, depositata il 5 maggio 2014. Il caso. Un uomo era stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte d’assise d’appello di Bologna, che confermava la decisione del gup, emessa all’esito di un giudizio abbreviato, per i reati di concorso in omicidio pluriaggravato, detenzione e porto di arma da guerra ed estorsione aggravata. Questa decisione veniva annullata, con rinvio, dalla Cassazione, perché non era stata determinata la pena da irrogare ai reati satellite rispetto a quello di concorso in omicidio, non verificando, quindi, se essa superasse la pena di 5 anni di reclusione pena, poi, conclusivamente ridotta, per il rito, all’ergastolo . Questo limite, infatti, determina il presupposto dell’irrogazione dell’isolamento diurno in aggiunta alla pena principale dell’ergastolo. In seguito, la Corte d’appello confermava nuovamente la sentenza del gup. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di non aver valorizzato, ai fini della determinazione della pena per la continuazione dei reati satellite in misura minore ai 5 anni di reclusione, dell’accesso al rito abbreviato. Questo, a suo giudizio, sarebbe stato un segno sintomatico di dissociazione dal contesto malavitoso in cui erano maturati i fatti, che avrebbe potuto portare ad un ulteriore sconto di pena. Sconto già previsto. Tuttavia, analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’opzione per il rito abbreviato implica già l’applicazione di una diminuente processuale, prevista dalla legge in misura fissa, che comporta una rilevante riduzione di pena. Di conseguenza, questa non può essere valorizzata ulteriormente a fondamento di una determinazione più favorevole del trattamento sanzionatorio, altrimenti si verificherebbe una duplicazione indebita di benefici. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 gennaio – 5 maggio 2014, numero 18379 Presidente Esposito – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto La VI Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza numero 30409 dell'11 luglio 2012, aveva annullato - limitatamente alla pena - la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Bologna, in data 6 luglio 2011, aveva confermato la sentenza emessa in data 10 febbraio 2010 dal GUP del Tribunale della stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di concorso nell'omicidio pluriaggravato di G.G. capo 1 , nella detenzione e porto di arma da guerra capo 2 ed in estorsione aggravata capo 3 , condannandolo alla pena dell'ergastolo. La VI sezione aveva, in particolare, osservato che non era stata determinata la pena da irrogare per i reati satellite di cui ai capi 2 e 3 , e non si era conseguentemente verificato se essa superasse o meno la complessiva pena temporanea di anni cinque di reclusione, costituente ex lege presupposto della irrogazione dell'isolamento diurno in aggiunta alla pena principale dell'ergastolo pena conclusivamente ridotta per il rito all'ergastolo . Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bologna, all'esito del giudizio di rinvio ha ancora una volta confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città. Contro tale provvedimento, l'imputato con l'ausilio dell'avv. G.S., iscritto nell'apposito albo speciale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - inosservanza degli articolo 81 cpv. c.p., nonché 597, comma 3, e 648 c.p.p. lamenta che la Corte di assise di appello, all'esito del giudizio di rinvio, avrebbe determinato l'aumento di pena per i reati satellite tenendo conto anche della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 I. numero 203 del 1991, la cui applicazione era stata invece esclusa dal GUP nella sentenza di primo grado, con statuizione ormai divenuta irrevocabile II - mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione con la quale la Corte di assise di appello ha disatteso i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di determinare l'aumento per la continuazione in misura non superiore a 5 anni di reclusione lamenta, in particolare, che la Corte di assise di appello abbia valorizzato il rapporto intercorrente tra i reati satellite de quibus e l'omicidio, in tal modo duplicando la considerazione del disvalore dei fatti derivante dalla commissione di quest'ultimo, più grave, reato abbia negato la condizione di incensuratezza del G., valorizzano un unico e remoto precedente, senza indicare le ragioni per le quali ne riteneva la rilevanza non abbia tenuto conto dell'accesso al rito, asseritamente sintomatico di dissociazione dal contesto malavitoso nell'ambito del quale erano maturate le odierne vicende, e del ruolo subordinato rispetto ad esse assunto dall'imputato . All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parte presente hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto Il ricorso è, nel suo complesso infondato, e va, pertanto, rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge all'evidenza che il GUP non aveva escluso la circostanza di cui all'art 7 I. numero 203 del 1991 f. 35 , essendosi limitato a giudicarla ex lege incompatibile con l'omicidio, in quanto quest'ultimo era punibile con l'ergastolo, oltre che priva di concreto rilievo ai fini della determinazione della pena per i reati satellite, dovendo il prescritto aumento per la continuazione essere operato rispetto alla pena base dell'ergastolo «riconosciuta la sussistenza delle citate aggravanti, l'aumento ex articolo 81 cpv. c.p. sulla pena-base per l'omicidio anche in considerazione della quantificazione della stessa non verrebbe in alcun modo condizionato dal riconoscimento dell'aggravante speciale nei reati satellite ». D'altro canto, la stessa sentenza rescindente della VI Sezione in premessa non aveva dubitato dell'intervenuta condanna del G. anche in relazione alla circostanza aggravante de qua «Con la sentenza del 6.7.2010, la Corte di assise di appello di Bologna, rigettando l'appello della difesa dell'imputato, confermava la condanna all'ergastolo di C.F. per concorso con M.F., M.S. e L.G. nell'omicidio aggravato di G.G., commesso in Cervia il 14 luglio 2003 capo 1 , negli strumentali reati di detenzione e porto abusivi di una mitraglietta Skorpion e delle relative munizioni capo 2 e nel delitto di estorsione pluriaggravata anche ex articolo 7 d.l. 152/991 commesso, nel luglio 2003, in danno di G.D., G.G. e M.E. capo 3 & gt & gt . 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. L'opzione per il rito abbreviato implica l'applicazione di una diminuente processuale prevista dalla legge in misura fissa, che comporta una rilevante riduzione della pena. Essa non può, pertanto, essere valorizzata anche ai sensi dell'articolo 133 c.p., a fondamento di una più favorevole per l'imputato determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, in caso contrario, si verificherebbe una indebita duplicazione di benefici, per l'effetto della incongruamente reiterata valorizzazione, al medesimo fine, di una circostanza fattuale tipica, la cui rilevanza ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio è già stabilita dalla legge con disciplina ad hoc. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto «ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, non può essere valorizzata la scelta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, che già implica per legge l'applicazione di una prederminata riduzione della pena». 2.2. La Corte di appello ha esaurientemente indicato le ragioni poste a fondamento della determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli aumenti per la continuazione relativi ai reati di cui ai capi 2 e 3 , correttamente valorizzando f. 12 ss. - la complessiva gravità della vicenda necessariamente valutata nella sua unità, e quindi anche in relazione alla vicenda omicidiaria - l'elevata capacità criminale desunta dalla disponibilità di un'arma micidiale e non comune - l'assenza di significativi profili di meritevolezza tale non apparendo l'accesso al rito abbreviato, e non risultando l'imputato incensurato, «per quanto detta circostanza possa rilevare in questa sede» quest'ultima precisazione va necessariamente collegata alla già evidenziata rilevante gravità dei fatti, che denotano la elevatissima capacità criminale del C. - che, tra l'altro, risulta aver conservato dopo i fatti disponibilità dell'arma adoperata per commettere l'omicidio - a prescindere dai precedenti penali . La Corte ha anche motivatamente negato che il ruolo dell'imputato fosse subordinato f. 14 . 3. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali.