Il Ministero della Lavoro, con la circolare numero 10 del 18 aprile, ha pubblicato il modello di istanza ed ha illustrato le modalità operative per le Direzioni territoriali del lavoro ai fini dell'esame delle richieste di accesso ai benefici per gli esodati. I soggetti del quinto contingente dovranno attivarsi entro il 16 giugno.
La circolare numero 10 del 18 aprile 2014 contiene le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro in relazione alla V procedura di Salvaguardia di cui al decreto interministeriale 14 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - numero 89 del 16 aprile 2014. Il documento presenta poi modello di istanza che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti nelle categorie previste dal decreto 14 febbraio 2014. Presentazione termine ultimo il 16 giugno, in quanto il 15 è festivo. Il primo dato importante è quello temporale. Il Ministero del Lavoro specifica infatti che i soggetti dovranno produrre istanza alla DTL competente nel termine dei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione in G.U. del decreto, avvenuta lo scorso 16 aprile. Le categorie interessate sono le seguenti articolo 2 Decreto 14.02.2014 - Lavoratori il cui rapporto si è risolto entro il 30 giugno 2012 in applicazione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative - Lavoratori il cui rapporto si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre dello stesso anno, in presenza delle condizioni sopra dette e anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto dipendente a tempo indeterminato - Lavoratori con rapporto cessato per risoluzione unilaterale, tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto dipendente a tempo indeterminato. A chi bisogna inoltrare le istanze? A seconda delle casistiche, differiscono le modalità di presentazione. L’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi individuali deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti. L’istanza, nelle altre ipotesi, deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato. Parimenti la presentazione dovrà avvenire presso la Direzione competente in base alla residenza dell'istante per i lavoratori il cui rapporto sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007e il 31 dicembre 2011. Il Ministero predica l’urgente costituzione delle Commissioni. I lavoratori potranno attivarsi formulando le istanze alla PEC degli uffici indicati o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R. I Direttori delle Direzioni territoriali sono tenuti nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della Circolare a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze, quindi dovranno trasmettere, entro il 9 maggio 2014, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione. Gli stessi responsabili poi, entro il 16 maggio, dovranno inviare agli stessi indirizzi, un primo report relativo alle istanze pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere ai benefici. fonte www.fiscopiu.it
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