In tema di definizione delle controversie tributarie pendenti, l’inosservanza del termine per il deposito dell’istanza impedisce l’estinzione del giudizio.
Il caso. La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria effettuava una rettifica analitica ex articolo 39, comma 1, lett. b , d.p.r. 29 settembre 1973, numero 600, contestando la deducibilità dei costi di una s.r.l. perché in parte non documentati e in parte non inerenti. Il ricorso della società contribuente era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza confermata in appello. Il Giudice del gravame fondava la propria decisione su due rilievi. Il primo concerneva il procedimento di accertamento. Il Giudice di secondo grado rilevava che, in sede istruttoria, la società contribuente aveva risposto al questionario inviato dall’Ufficio procedente, fornendo altresì i documenti di spesa richiesti. Questa condotta endoprocedimentale delle parti impediva – secondo la Commissione Tributaria Regionale – l’operatività delle preclusioni probatorie per atteggiamento non collaborativo del contribuente, invocate dall’Amministrazione finanziaria per impedire l’utilizzabilità di ulteriore documentazione prodotta dalla società contribuente durante giudizio. Il secondo rilievo riguardava la pretesa indeducibilità dei costi. Il Giudice del gravame riteneva la pretesa non fondata perché concernente costi diversi rispetto a quelli in relazione ai quali era stato inviato il questionario la rettifica induttiva era inattendibile e quindi illegittima per carenza di contraddittorio endoprocedimentale. La pronuncia della Cassazione tre i passaggi fondamentali. Nella sentenza numero 7701/2013, la Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia impugnata. Il Giudice di legittimità ritiene infondata l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla società contribuente, perché l’istanza di definizione delle liti pendenti era stata depositata decorso il termine ex articolo 3, comma 2 bis , lett. b , d.l. 25 marzo 2010, numero 40, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2010, numero 73. Il ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria viene respinto nella parte in cui era lamentata la violazione della disciplina relativa alle preclusioni probatorie secondo il Collegio, il motivo difetta di specificità, mancando l’indicazione dei documenti richiesti dall’Ufficio procedente e di quelli forniti dalla società contribuente. Trovano invece accoglimento le doglianze dell’Amministrazione finanziaria riguardanti la ripresa a tassazione non preceduta da una richiesta di integrazione della documentazione fornita. Il termine di presentazione dell’istanza è perentorio. La Corte di Cassazione respinge l’eccezione di estinzione del giudizio formulata dalla società contribuente ex articolo 3, comma 2 bis, lett. b , d.l. numero 40/2010, perché l’istanza è stata presentata decorso il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. A questo proposito, la pronuncia in rassegna pone alcune interessanti punti fermi. La Suprema Corte ricorda che l’estinzione del giudizio non è conseguenza del mero pagamento degli importi e della rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione, ma richiede «attestazione degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto», secondo un modulo procedimentale mutuato dalla disciplina del condono del 2002 articolo 16, comma 8, l. 27 dicembre 2002, numero 289 . Nel caso di specie, l’Amministrazione, rilevata la tardività dell’istanza, rilasciava una attestazione di segno negativo. Il Collegio afferma inoltre la diretta sindacabilità dell’attestazione negativa – come avvenuto nel caso di specie – o del silenzio dell’Amministrazione finanziaria, sia nel caso in cui vi sia stata una richiesta di parte in tal senso, sia ex officio . La Corte di Cassazione, pur rilevando la mancanza di una comminatoria espressa di sanzione in caso di inosservanza del termine, ritiene che il suo superamento faccia decadere il contribuente dal diritto alla definizione delle controversie tributarie pendenti. Tale statuizione poggia sulla natura perentoria del termine, dimostrata per via interpretativa - attraverso un argomento sistematico, vale a dire la sua comparazione agli analoghi termini previsti per la precedente definizione delle liti pendenti nell’ambito della quale la scadenza dei termini determinava l’inefficacia del condono – articolo 9 bis , l. numero 289/2002 – salva espressa deroga di legge – articolo 9, commi 12 e 17, l. numero 289/2002 – . - alla luce della ratio dell’intervento normativo, realizzato al dichiarato fine di «contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi» ex articolo 6, § 1, Cedu - tenendo conto del cosiddetto interesse fiscale , qui declinato come interesse pubblico di garantire certezza alla realizzazione del credito tributario sia in termini di immediata disponibilità di cassa, sia quale strumento di acquisizione di nuove risorse che consentano una coerente programmazione di spesa. Il Giudice di legittimità esclude che a tale termine possa essere altresì attribuita natura processuale e che, di conseguenza, il contribuente possa beneficiare della sospensione legale prevista per il periodo feriale dalla l. 7 ottobre 1969, numero 742. Questa opzione esegetica è fondata sulla qualificazione dell’istanza di definizione delle liti fiscali pendenti quale «atto indicente sul rapporto di diritto sostanziale». Preclusioni probatorie. La Suprema Corte precisa che, quando è lamentata la violazione della disciplina delle preclusioni probatorie articolo 32, comma 4, d.p.r. numero 600 del 1973 , il motivo di ricorso per cassazione deve indicare i documenti richiesti dall’Ufficio in sede istruttoria e quelli prodotti dal contribuente, al fine di consentire una verifica della decisività di tali elementi probatori. Nel caso di specie, la mancanza di tali indicazioni rende il motivo di ricorso privo dei requisiti minimi di specificità. Accertamento legittimo anche senza richiesta di integrazione della documentazione. Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione nega che la disciplina dell’accertamento ponga obblighi procedimentali ulteriori rispetto a quelli adempiuti da parte dell’Ufficio procedente nel caso di specie in particolare viene escluso che sia esigibile una richiesta di integrazione della documentazione fornita dalla società contribuente in risposta al questionario. Secondo il Collegio, la difformità tra i dati richiesti con il questionario e le contestazioni contenute nell’avviso di accertamento non rende quest’ultimo illegittimo perché - l’Amministrazione finanziaria può procedere a rettifica «anche per motivi diversi e prescindendo dai dati acquisiti con le risposte fornite dal contribuente al questionario» cfr. Cass. 14367/2007 - la mancata richiesta ed acquisizione di ulteriori informazioni non impedisce al contribuente di fornire giustificazione alla contestazione in sede di giudizio, salva l’operatività delle preclusioni probatorie ex articolo 32, comma 4, d.p.r. numero 600/1973. Osservazioni in tema di contraddittorio endoprocedimentale. In sostanza, il Collegio esclude che il mancato confronto con il contribuente – nel caso di specie, mediante richiesta di integrazione della documentazione fornita in risposta al questionario – sia di per sé sufficiente a determinare l’illegittimità dell’atto impositivo. La decisione in rassegna non pare condivisibile, posto che le statuizioni della Corte di Cassazione potrebbero essere utilizzate per negare l’esistenza di un diritto al contraddittorio endoprocedimentale posto in capo al contribuente in via generalizzata. Bisogna riconoscere che anche la giurisprudenza di legittimità più avanzata ha – fino ad oggi – cercato di circoscrivere la portata dei principi di diritto enunciati in materia di contraddittorio ciò è avvenuto, ad esempio, nelle sentenze delle Sezioni Unite del Natale 2009, con le quali è stato sì riconosciuto un diritto al contraddittorio, ma la sua portata è stata circoscritta ai soli accertamenti fondati su parametri e studi di settore. Si tratta di una presa di posizione ancora troppo timida analoghi principi dovrebbero infatti valere quantomeno per il cosiddetto redditometro, metodologia che condivide natura e struttura proprie degli accertamenti standardizzati, se non per ogni rettifica fondata su una ricostruzione induttiva della materia imponibile occultata a tassazione. Solo il contraddittorio consente al contribuente di meglio articolare la propria strategia difensiva articolo 24 Cost. e all’ufficio procedente di adattare la rettifica alle caratteristiche del caso concreto articolo 53 Cost. . Non si tratta di principi astratti. Questa condotta endoprocedimentale garantisce gli interessi pubblici e privati la Pubblica Amministrazione può emettere avvisi di accertamento che, essendo più attendibili, saranno verosimilmente confermati in giudizio, mentre il contribuente ha la possibilità di fermare le contestazioni a suo carico senza dover affrontare i costi e i rischi legati alla tutela giurisdizionale.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 dicembre 2012 27 marzo 2013, numero 7701 Presidente Pivetti – Relatore Olivieri Svolgimento del processo Con sentenza 14.12.2004 numero 56 la Commissione tributaria della regione Lombardia confermava nel merito la decisione di prime cure con la quale era stato dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento notificato il 16.3.1999 con il quale, con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1993 da P. s.r.l. successivamente fusa per incorporazione in O. s.r.l. in liq. , venivano recuperato a tassazione IRPEG ed ILOR un maggiore imponibile di lire 964.093.000 per costi ritenuti indeducibili in quanto in parte non documentati ed in parte non inerenti. I Giudici territoriali rilevavano che la società aveva compiutamente assolto alla richiesta formulata dall'Ufficio con il questionario mod. 55 nella fase istruttiva dell'accertamento tributario, consegnando numero 19 documenti di spesa, con la conseguenza che doveva ritenersi infondata la eccezione dell'Ufficio di inammissibilità ex lege numero 28/1999 articolo 25 dei nuovi documenti depositati dalla società nel corso del giudizio, non trattandosi di documenti richiesti con il predetto questionario mod. 55 e non prodotti dalla contribuente, in ordine ai quali rimaneva precluso il deposito e la utilizzabilità nel successivo giudizio. Nel merito l'avviso di accertamento doveva ritenersi viziato in quanto avente ad oggetto la contestazione di indeducibilità di costi diversi da quelli per i quali era stata formulata richiesta di acquisizione informative e dati con il mod. 55, ed in ordine ai quali non era stato assicurato alcun contraddittorio con la ditta verificata. Avverso la sentenza di appello depositata il 14.12.2004 e non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con atto notificato alla società il 9.2.2006, deducendo quattro motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso la società O. s.r.l. in liq. che ha eccepito la inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine lungo di decadenza, ed in data 30.9.2010 ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte istanza di definizione della lite ai sensi dell'articolo 3 DL numero 40/2010 conv. in legge numero 73/2010, nonché, con nota depositata in data 8.2.2011 ed in ottemperanza all'ordinanza in pari data di questa Corte, ulteriore documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. La società resistente ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. La società resistente ha eccepito la estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo dell'articolo 3 comma 2 bis lett. b del DL 25.3.2010 numero 40 conv. in legge 22.3.2010 numero 73, depositando la documentazione attestante la comunicazione trasmessa l'Ufficio finanziario, l'estratto conto della banca sulla quale è stato disposto l'ordine di pagamento e la quietanza rilasciata dalla Agenzia delle Entrate. L'Ufficio provinciale di Monza e della Brianza della Agenzia con nota 3.12.2010 prot. 26133 ha comunicato la attestazione di irregolarità della istanza di condono in quanto depositata fuori termine. 1.1 La eccezione di estinzione del giudizio è infondata. Con l'articolo 3 comma 2 bis del DL 25.3.2010 numero 40 conv. in legge 22.5.2010 numero 73, il Legislatore ha inteso incidere, in materia di tributi erariali, sulle situazioni processuali eccessivamente protrattesi nel tempo controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni in quanto suscettive di violare il ''principio di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6 paragr. 1 CEDU Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , principio che ha trovato anche fondamento costituzionale nell'articolo 111 co 2 Cost La norma in esame distingue le controversie escluse quelle aventi a oggetto istanze di rimborso pendenti avanti la Commissione tributaria centrale comma 2 bis lett. a per le quali è prevista la definizione automatica la disposizione ha subito successive modifiche introdotte dall'articolo 29 comma 16 decies DL 29.12.2011 numero 216 conv. in legge 24.2.2012 numero 14 , e le controversie pendenti avanti la Corte di cassazione in ordine alle quali viene introdotta una forma agevolata di definizione delle lite, strutturata secondo uno schema riconducibile al negozio transattivo, in quanto fondata sul presupposto della incertezza dell'esito della lite pendente res dubia e caratterizzata da concessioni reciproche aliquid datum, aliquid retentum ed infatti l'Erario rinuncia a far valere l'originaria pretesa, desistendo dalla prosecuzione del giudizio, rimanendo soddisfatto con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia e con la certezza di non rimanere esposto ad eventuali pretese indennitarie vantate dal contribuente ai sensi della legge 24.3.2001 numero 89 il contribuente estingue il rapporto tributario versando una minore imposta rispetto a quella vantata dall'Erario e rinunciando ad azionare eventuali pretese per il pregiudizio sofferto dalla eccessiva durata del giudizio. La estinzione del giudizio non si produce automaticamente per effetto del pagamento della somma e della manifestazione di rinuncia del contribuente ad eventuali pretese di equa riparazione a tal fine il contribuente può presentare apposita istanza alta competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con attestazione del relativo pagamento articolo 3 co 2 bis lett. b DL numero 40/2010 conv. in legge numero 73/2010 , ma soltanto a seguito di attestatone degli uffici della amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto cfr. ultimo periodo dell'articolo 3 co 2 bis, aggiunto dall'articolo 48 ter DL numero 78/2010 conv. in legge numero 122/2010 , secondo uno schema procedimentale di tipo consensuale mutuato dalla disciplina del condono di cui all'articolo 16 comma 8 della legge 27.12.2002 numero 289 cui rinvia espressamente l’articolo 3 co 2 bis lett. b della legge numero 73/2010 . 1.2 Tanto premesso e ritenuta la diretta sindacabilità da parte della Corte ex officio o su richiesta di parte della attestazione negativa od anche del silenzio serbato dagli uffici della Amministrazione finanziaria in ordine alla istanza presentata dal contribuente, richiamandosi al riguardo le motivazioni di cui ai precedenti di questa Corte V sez. ord. 14.11.2012 numero 19835 e sent 14.11.2012 numero 19864, la istanza di condono non può trovare accoglimento in quanto depositata alla Cancelleria soltanto in data 30.9.2010 ben oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione numero 73/2010 decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione della legge che in sede di conversione ha inserito il comma 2 bis all'articolo 3 del DL numero 40/2010 in G.U. 25.5.2010 numero 120 . La mancanza di una espressa comminatoria di sanzione per la inosservanza del predetto termine, non è ostativa al riconoscimento della natura perentoria dello stesso, bene potendo tale natura essere desunta, anche in via interpretativa, dalla funzione che tale termine viene ad assolvere nel contesto normativo di riferimento e dalla peculiare esigenza che ha reso necessaria la previsione di un termine finale cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza numero 7879 del 18/05/2012 in tema di riconoscimento di agevolazioni fiscali Sez. 6 L, Ordinanza numero 8931 del 19/04/2011 secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'articolo 24, quinto comma, del d.lgs. numero 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo Sez. 5, Sentenza numero 2787 del 08/02/2006 con riferimento al termine di cui al combinato disposto degli articolo 58, 61 e 32 Dlgs numero 546/1992 relativo alla produzione di nuovi documenti nel giudizi tributario di appello tale termine, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - od ancora dalle conseguenze giuridiche che la norma riconnette alla scadenza del termine cfr. Corte cass. Sez. lav., Sentenza numero 1272 del 30/01/2012 con riferimento al il termine annuale per la proposizione della domanda giudiziale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 25 febbraio 1992 numero 210 - id. Sez. 3, Sentenza numero 6095 del 16/04/2003 -con riferimento al termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico in quanto il diritto può essere esercitato una prima ed unica volta da parte dell'avente diritto alla prelazione nel caso di omessa notificazione da parte del concedente . Nella specie a favore della natura perentoria del termine stabilito per la presentazione della istanza di condono ed il deposito della quietanza di pagamento, oltre al rilievo sistematico comparativo con analoghi termini per la definizione agevolata dei rapporti e delle liti pendenti previsti nella precedente legge numero 289/2002 sul condono fiscale, la scadenza dei quali determina la inefficacia del condono articolo 9 bis salva espressa deroga di legge con riferimento ai pagamenti rateali articolo 9 commi 12 e 17 articolo 16 comma 2 , militano due ragioni, una esplicita ed una implicita, desumibili entrambe dalla disciplina normativa in questione da un lato la esigenza di celere definizione della lite pendente, che risponde all'interesse pubblico enunciato nelle premesse della disposizione del comma 2 bis al fine di contenere la durata dei processi tributari sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di ci all'articolo 6 paragr. 1 della predetta Convenzione ndr. CEDU e che verrebbe ad essere disattesa laddove fosse riconosciuto al contribuente di optare sine die per il condono anche dopo la scadenza del termine del 23.8.2010 dall'altro la esigenza di certezza della realizzazione da parte dell'Erario del credito fiscale litigioso se pure nell'importo ridotto previsto, che ricollega la tempestività della presentazione della istanza cui deve essere allegata la quietanza di pagamento all'interesse pubblico del Fisco a conseguire entrate finanziarie comunque certe, non solo in termini di immediata disponibilità di cassa, ma anche di acquisizione di nuove risorse che possano consentire di effettuare una coerente programmazione di spesa, esigenze tutte che, ove il termine non fosse considerato perentorio, non porrebbero essere assicurate cfr. in materia fiscale, con specifico riferimento alla natura perentoria del termine, non espressamente considerato tale dalla legge, previsto per il pagamento della imposta, cui si ricollega ex articolo 62 bis della legge numero 413 del 1991 il beneficio della mancata applicazione di sanzioni pecuniarie tributarie Corte cass. Sez. 5, Sentenza numero 11358 del 22/07/2003 id. Sez. 5, Sentenza numero 15122 del 30/06/2006 . 1.3 Deve escludersi che il termine perentorio per la presentazione della istanza dì condono abbia natura processuale , e che il contribuente possa, in conseguenza, beneficiare della sospensione legale dei termini durante il periodo feriale legge 7.10.1969 numero 742 , come sostenuto dalla difesa della società resistente e dal Procuratore Generale. In difetto di una definizione normativa di termine processuale ai fini della applicazione dell'articolo 1 legge numero 749/1969, occorre riferirsi ai criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza che considerano processuali non solo i termini che scandiscano l'attività da svolgere nel processo già instaurato articolo 152 c.p.c. ma anche quelli previsti, a pena di decadenza, per l'esercizio dell'azione giudiziaria anche nella forma impugnatoria di atti e provvedimenti laddove si tratti dell 'unico strumento di tutela esperibile per la tutela di diritti cfr. Corte cass. I sez. 16.6.1990 numero 6097 id. I sez. 19.7.1990 numero 7409 id. I sez. 28.5.1991 numero 6041 id I sez. 18.4.1997 numero 3351 . Il Giudice delle Leggi aveva, infatti, chiarito come la sospensione dei termini nel periodo feriale ex lege numero 742/1969 sia istituto anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa, con la conseguenza che la sua applicazione non può arbitrariamente essere limitata al caso dei soli termini processuali in senso stretto presupponenti il giudizio già iniziato . La situazione di chi deve ricorrere in periodo feriale ad un legale perché rediga un atto processuale in senso stretto non è, infatti, diversa da quella di chi deve necessariamente ricorrere ad un legale per predisporre l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che è certamente un atto processuale cfr. Corte cost. sent. 13.7.1987 numero 255, con riferimento al termine di decadenza, di cui all'articolo 19 co 1 legge numero 865/1971, per la proposizione della opposizione alla stima della indennità di esproprio per p.u. . 1.4 II coordinamento tra i due distinti fenomeni, che operano sui differenti piani del diritto sostanziale termine stabilito dall'articolo 3 comma 2 bis DL numero 40/2010 per la presentazione della istanza e per il deposito della quietanza e del diritto processuale causa legale di estinzione del processo pendente , è attuato dalla stessa legge che ha disposto la sospensione dei procedimenti pendenti rimanendo interdetto il compimento di qualsiasi atto del processo fino alla scadenza del predetto termine giorni 90 dalla data di entrata in vigore della legge numero 73/2010 il Legislatore non ha tuttavia considerato che il termine andava a cadere in periodo dì sospensione feriale dei termini ex lege numero 742/1969, con la conseguenza che anche la sospensione ex lege dei processi pendenti veniva ad essere protratta fino al 15.9.2010 . Debbono dunque distinguersi nettamente gli atti processuali i cui termini rimangono sospesi dalla entrata in vigore della legge numero 73/2010 fino al 15.9.2010 ex lege numero 742/1969 dagli atti incidenti sul rapporto di diritto sostanziale per i quali tale sospensione non opera, venendo ad essere supportata tale soluzione interpretativa anche dai seguenti rilievi la legge numero 73/2010 individua espressamente nel contribuente il soggetto legittimato alla presentazione della istanza di condono, senza alcun riferimento alle parti processuali od ai loro difensori tale scelta appare coerente con lo scopo perseguito dal Legislatore eliminare le liti pendenti ultradecennali in quanto consente anche al contribuente, vittorioso nei gradi di merito e rimasto contumace nel giudizio di legittimità, di avvalersi del procedimento di condono, senza dover formalizzare previamente la costituzione in giudizio e rilasciare la necessaria procura alle liti cfr. Corte cass. V sez. 26.10.2012 numero 18449, con riferimento al contribuente rimasto contumace , e dunque senza dover necessariamente compiere atti processuali riservati al procuratore ad litem gli atti assoggettati all'indicato termine spiegano effetto direttamente sul rapporto di diritto sostanziale la obbligazione tributaria viene ad essere infatti soddisfatta, e quindi estinta, mediante il tempestivo adempimento della prestazione alternativa prevista dalla legge, e dunque lo spirare del termine al quale va riconosciuta natura decadenziale entro cui deve essere eseguito il pagamento preclude una modalità di adempimento della obbligazione tributaria, rimanendo del tutto estranea ad esso una funzione processuale non incidendo sull'esercizio di facoltà o poteri processuali , atteso che l'effetto estintivo del giudizio per cessazione della res litigiosa deve ritenersi una mera conseguenza della estinzione della obbligazione di diritto sostanziale. 1.5 Pertanto non avendo la società contribuente osservato il termine stabilito dall'articolo 3 co 2 bis lett. b del DL numero 40/2010 conv. in legge numero 73/2010, deve ritenersi decaduta dal diritto al condono fiscale previsto dalla medesima legge. 2. Infondata deve ritenersi anche la eccezione pregiudiziale di decadenza per decorrenza del termine lungo ex articolo 327co 1 c.p.c. cui rinviano, in materia di controversie tributarie, per il giudizio di cassazione gli articolo 62 co 2, 51 e 38 co 3 Dlgs numero 546/1992 . La sentenza della CTR della Lombardia è stata depositata in data 14.12.2004 e non è stata notificata. Il termine per la impugnazione veniva pertanto a scadere il 30.1.2006 cadendo festivo il giorno 29 . 2.1 La verifica della tempestività della notifica del ricorso per cassazione va compita in conformità alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza del Giudice delle Leggi che ha affermato il principio rispettoso delle diverse esigenze di difesa delle parti processuali secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante in funzione della verifica della osservanza di termini perentori o di decadenza deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario cfr. Corte cost. numero 477/2002 Corte cost. numero 28/2004 Corte cost. ord. numero 97/2004, con riferimento all'articolo 149 c.p.c. ed alla notificazione a mezzo posta , dovendosi pertanto avere riguardo al momento in cui la parte notificante ha esaurito tutte le attività di impulso del procedimento notificatorio alla stessa richieste e che si esauriscono con la consegna delle copie del ricorso all'organo competente ad eseguire la notifica Ufficiale giudiziario , rimanendo estranee alla sfera di controllo del notificante le attività ed i conseguenti tempi ed eventuali errori commessi attribuite alla competenza esclusiva a detto organo. 2.2 Nella specie dai documenti processuali risulta quanto segue. Il ricorso, sul frontespizio, reca annotazione dattiloscritta a margine Si notifichi per posta il 30.1.2006 ULTIMO GIORNO , sottoscritta con sigla illeggibile sulla data a timbro 7 FEB 2006 . A lato del medesimo foglio è apposto timbro di liquidazione tasse erariali in abbonamento bollo recante il numero 03459 cronologico ricorsi con indicazione della liquidazione dei diritti postali, data a timbro 50 GEN 2006 , privo di sottoscrizione dell'Ufficiale giudiziario. In calce al ricorso sono state redatte le relate di notifica a mezzo servizio postale sottoscritte all'Ufficiale giudiziario A. R. G. in data 31 gennaio 2006. Tanto premesso, rilevato che il precedente richiamato dalla società resistente non è pertinente la fattispecie esaminata da Corte cass. III sez. 16.11.2005 numero 23089 aveva ad oggetto, infatti, un foglio bianco allegato con spillatura al ricorso in cui era apposto un timbro dell'Unep della Corte d'Appello attestante il pagamento, nella prima delle due date, delle tasse erariali in modo virtuale, non solo privo di sottoscrizione, ma anche di numero cronologico di protocollo , la questione pregiudiziale deve essere risolta alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte e dal quale il Collegio non ha ragione di scostarsi secondo cui, in assenza di impugnazione di falso del timbro-protocollo, la prova della tempestiva consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario bene può ricavarsi dalla sola data indicata dal timbro protocollo relativo alla liquidazione dei diritti e delle spese di notifica apposto sul ricorso, sussistendo una presunzione di corrispondenza tra detto timbro ed i dati inseriti nel registro cronologico cfr. Corte cass. IlI sez. 28.7.2005 numero 15797 secondo cui la prova certa della data di consegna dell'atto può essere desunta anche dal timbro apposto sull'atto da notificare, recante il numero del registro cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorché non sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, dovendosi presumere che il timbro sia conforme ali 'annotazione su detto registro che a fede fino a querela di falso id. SU 20.6.2007 numero 14294 id. sez. lav. 1.9.2008 numero 22003 . 3. Va preliminarmente dichiarata ex officio l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione attiva, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la CTR della Lombardia introdotto con ricorso proposto dall'Ufficio di Vimercate della Agenzia delle Entrate, in data successiva all'1.1.2001 subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale , con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex articolo 111 co 3 c.p.c. cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 numero 3116 e 3118 . Non avendo il ricorso proposto dal Ministero comportato aggravio di attività difensiva si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. 4. Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate denuncia contestualmente violazione di norme processuali articolo 112, 115 e 116 c.p.c. , di norme di diritto sostanziale articolo 32 Dpr numero 600/1973 e vizi logici di motivazione, in relazione all'articolo 360 co 1 nnumero 3, 4 e 5 c.p.c. deducendo che la erroneità della affermazione dei Giudici territoriali secondo cui la società aveva assolto all'onere di produzione dei documenti richiesti con il mod, 55, in quanto la stessa società aveva affermato nei propri scritti difensivi che con il questionario erano stati richiesti innumerevoli dati, documenti, e prospetti. Da tale considerazione derivava altresì la errata affermazione, contenuta in sentenza, della non corrispondenza dei costi dedotti nella dichiarazione ed in relazione ai quali era stato trasmesso alla ditta il questionario, con i costi ritenuti indeducibili e posti a fondamento dell'atto di accertamento. 4.1 II motivo difetta dei requisiti minimi di specificità richiesti dall'articolo 366 co 1 numero 4 c.p.c. per l'accesso al sindacato di legittimità. Relativamente alle censure mosse per violazione delle norme processuali e di diritto sostanziale, si evidenzia infatti una assoluta carenza di esposizione, non essendo supportata la denuncia da alcuna indicazione del fatto processuale o dell' error juris in cui sarebbero incorsi i Giudici di merito la ricorrente non specifica neppure quale regula juris i Giudici avrebbero erroneamente applicata . Analogamente il vizio logico della motivazione non è supportato dalla indicazione dell'elemento probatorio decisivo che sarebbe stato trascurato o non correttamente valutato dai Giudici di merito, essendosi limitata la parte ricorrente a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dalla CTR in ordine alla ottemperanza della società contribuente alle richieste formulate dall'Ufficio con il questionario, nonché in ordine alla difformità delle voci di spesa indagate nella fase amministrativa istruttoria, con i costi contestati nell'avviso di accertamento notificato alla contribuente. Ed infatti la Agenzia fiscale omette di riferire in ricorso quali fossero i documenti che erano stati richiesti dall'Ufficio e quali fossero quelli forniti dal contribuente, rimanendo pertanto impedito a questa Corte che in relazione al tipo di vizio denunciato non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito di verificare in limine litis la congruità della censura e la decisività dei documenti indicati in quanto idonei ad inficiare la correttezza dell'iter logico della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata. 5. Con il secondo motivo, il terzo ed il quarto motivo che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione logica si deduce violazione degli articolo 32, 38 e 39 Dpr numero 600/1973 secondo, terzo e quarto motivo , violazione dell'articolo 2697 c.c. secondo motivo , violazione degli articolo 112, 115 e 116 c.p.c. quarto motivo , in relazione all'articolo 360 co 1 numero 3 c.p.c., nonché vizio di messa od insufficiente motivazione quarto motivo , in relazione all'articolo 360 co 1 numero 5 c.p.c. La Agenzia fiscale censura la sentenza impugnata in quanto i Giudici di merito avrebbero dichiarato la nullità dell'atto di accertamento sulla base di un vizio del procedimento tributario violazione dell'obbligo della Amministrazione finanziaria di richiedere, prima della emissione dell'atto impositivo, eventuale documentazione integrativa qualora fosse stata ritenuta insufficiente quella trasmessa in seguito all'invio del questionario non contemplato da alcuna norma avrebbero, inoltre, illogicamente ritenuto esaustiva la risposta fornita dalla società al questionario, sebbene con il mod. 55 fosse stato richiesto alla contribuente il '''registro dei beni ammortizzabili e, se esistente, la documentazione relativa ai costi di leasing , e la società si fosse limitata a depositare soltanto documenti concernenti i costi per provvigioni passive, assicurazioni, e consulenze legali e notarile avrebbero ancora errato nel fondare la decisione sulla affermazione che l'avviso di accertamento concerneva rilievi diversi dai dati emersi dalla fase istruttoria del procedimento amministrativo, non considerando che, indipendentemente dalla incompletezza della risposta al questionario, l'Ufficio era in ogni caso legittimato ad effettuare le verifiche sulla dichiarazione dei redditi ed a contestare la indebita deduzione di qualsiasi costo, e che gravava unicamente sulla società contribuente la prova della sussistenza delle condizioni per la deducibilità, risultando, in conseguenza, del tutto omesso l'esame della eventuale ammissibilità e congruità delle prove documentali prodotte dalla società a giustificazione dei costi dedotti dal reddito sostenuti nell'esercizio. 5.1 Le censure sono fondate. La sentenza di appello fonda l'accertamento di illegittimità dell'atto impositivo sulle seguenti proposizioni argomentative 1 la società ha risposto esaustivamente al questionario, 2 la PA, ritenendo insufficienti i dati ed i documenti fomiti dalla società, avrebbe dovuto richiedere una integrazione alla contribuente, prima di notificare l'avviso, 3 l'atto di accertamento conteneva contestazioni di costi diversi da quelli del questionario e non era stato assicurato il contraddittorio con la contribuente alla quale non era stata data la possibilità di documentare i costi oggetto di nuova contestazione. 5.2 Le prime due statuizioni, tra loro peraltro in logica contraddizione se infatti, era stato accertato che la ditta aveva risposto esaustivamente al questionario, veniva meno lo stesso presupposto di fatto sul quale è fondata l'affermazione dell'asserito inadempimento dell'Ufficio all'obbligo di richiesta preventiva di integrazione documentale , sono errate in diritto. L'articolo 32 Dpr numero 600/1973, nel testo vigente ratione temporis come modificato dalla Legge del 18/02/1999 numero 28 articolo 25 dispone, infatti, che 1. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati 2. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'articolo 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può ' essere inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al numero 7 a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale . Relativamente all'accertamento del reddito di impresa dei soggetti diversi dalle persone fisiche, gli Uffici finanziari procedono a rettifica con un unico atto, ai fini IRPEG ed ILOR articolo 40 Dpr numero 600/73 , tra l'altro, in tutti i casi in cui non siano state esattamente applicate le disposizioni dettate dal Dpr numero 917/1986 TUIR sulla determinazione del reddito di impresa articolo 39 co 1 lett. b , cui rinvia, per le società di capitali qual è, nel caso di specie, la società resistente l'articolo 40 co 1 Dpr numero 600/1973 tra cui quelle dell'articolo 15 TUIR nel testo vigente all'epoca che disciplinavano il regime di deduzione dei costi inerenti. Le norme in questione non ponevano altri vincoli all'Ufficio accertatore, né tanto meno scandivano obblighi procedimentali ulteriori, quale l'obbligo di richiedere alla società di integrare i dati lacunosi forniti con la risposta al questionario, risultando in conseguenza non conforme a diritto e dovendo quindi essere cassata la statuizione dei Giudici di appello, dichiarativa della illegittimità dell'avviso di accertamento per inosservanza di un obbligo di condotta non previsto dalla legge. 5.3 Nella specie la Agenzia fiscale ha specificato che la società non aveva trasmesso il registro beni ammortizzabili, né i documenti giustificativi dei costi sostenuti per beni condotti in leasing, e che aveva proceduto, comunque, a rettifica della dichiarazione dei redditi contestando la deducibilità e la inerenza di alcune voci di costo. Orbene come emerge dalle norme tributarie in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza numero 14367 del 20.6.2007 , bene potendo l'Amministrazione finanziaria procedere a rettifica della dichiarazione anche per motivi diversi e prescindendo dai dati acquisiti con le risposte fornite dal contribuente al questionario. Ne consegue, da un lato, la erroneità della statuizione dei Giudici di merito secondo cui la difformità tra i dati richiesti con il mod. 55 e le contestazioni mosse con l'avviso di accertamento renderebbe quest'ultimo viziato da illegittimità dall'altro l'errore commesso da medesimi Giudici di appello laddove hanno ricollegato a tale difformità l'impedimento della società a fornire la prova giustificativa dei costi dedotti. Se infatti la mancata richiesta ed acquisizione di ulteriori dati da parte dell'Ufficio, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo, non impediva certamente alla società di fornire salvo il limite di cui all'articolo 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 numero 600, aggiunto dall'articolo 25 della legge 18 febbraio 1999 numero 28 le idonee prove giustificative dei costi inerenti anche nel corso del giudizio di opposizione all'avviso di accertamento risulta dalla sentenza della CTR che la società con il ricorso introduttivo ha, infatti, prodotto diversi documenti in difetto di specifico motivo di ricorso per cassazione, proposto dalla Agenzia, la questione della eventuale inutilizzabilità nel giudizio di tali documenti, peraltro neppure individuati, in quanto non precedentemente esibiti, esula dall'ambito del sindacato di legittimità , occorre evidenziare come l'avviso di accertamento correttamente si limitava a contestare la indeducibilità dei costi non documentati o privi del requisito della inerenza, in quanto, l'onere della prova dei presupposti dei costi e degli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.P.R. numero 597 del 1973 e del d.P.R. numero 598 del 1973, che del d.P.R. numero 917 del 1986, incombe al contribuente il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dalla Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tal prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza numero 4554 del 25/02/2010 id. Sez 5, Sentenza numero 26480 del 30/12/2010 . 6. In conclusione, il ricorso trova accoglimento quanto al secondo, terzo e quarto motivo, inammissibile il primo e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia, affinché proceda all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, rispettivamente, a sostegno dei maggiori redditi di impresa recuperati a tassazione ovvero a giustificazione dei costi inerenti sostenuti nel periodo di imposta portati in deduzione nella dichiarazione presentata per l'anno 1993. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal ministero della Economia e delle Finanze, compensando interamente tra le parti le spese di lite accoglie il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria della regione Lombardia per nuovo esame e liquidazione delle spese del presente giudizio.