C’è una grossa differenza tra “costrizione” e “induzione”, soprattutto per il privato

La Cassazione, oltre a rimarcare le differenze tra “costrizione” e “induzione” dopo l’entrata in vigore della legge anticorruzione, chiude la porta all’eventuale azzeramento di tutti i processi sulle corruzioni e concussioni antecedenti al novembre 2012.

La Corte di legittimità, con due sentenze depositate il 12 marzo, la numero 11792 e la numero 11794, ha rimarcato la distinzione tra «costrizione» e «induzione». Ma non solo. La Cassazione ha anche chiuso la porta all’eventuale azzeramento di tutte le corruzioni e concussioni antecedenti al novembre 2012 - momento in cui è entrata in vigore la legge anticorruzione numero 190/2012 - sottolineando che vi è continuità tra il regime anteriore e quello successivo a tale data. La fattispecie induzione indebita a dare o promettere utilità. Nella sentenza numero 11792/2013, un ufficiale della Capitaneria di porto aveva minacciato tempi lunghi per l’immatricolazione di una trentina di natanti, inducendo il privato richiedente, senza però costringerlo, a pagare una determinata somma. Costrizione e induzione, separate dal 2012. La S.C. ha così avuto modo di fare alcune precisazioni. Prima di tutto, sottolinea che lo “spacchettamento” dell’originaria ipotesi delittuosa della concussione, che prima parificava la costrizione e l’induzione, ha portato alla creazione di due nuove ipotesi di reato la «concussione» per costrizione, che ha come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale e non più l’incaricato di pubblico servizio articolo 317 c.p. , e l’«induzione indebita a dare o promettere utilità» articolo 319-quater c.p. . Abolitio criminis o una mera successione di leggi penali? Inoltre, la Cassazione, nel rispondere al ricorrente che chiede se con la novella del 2012 si possa configurare una abolitio criminis o, invece, sia ravvisabile una mera successione di leggi penali nel tempo, afferma che «vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione» articolo 322, commi 1 e 3, c.p., sostituite dalla legge numero 190/2012 «e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi», in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione alla nuova figura criminosa della corruzione per l’esercizio delle funzioni articolo 318 c.p., sostituito dalla legge numero 190/2012 . L’altra fattispecie costrizione e non induzione. Il caso affrontato dalla stessa Sezione Penale della Cassazione con la sentenza numero 11794/2013, invece, vede come protagonista il sindaco di un comune che, abusando della sua posizione gerarchica, aveva posto in essere atti idonei e diretti in modo inequivoco nello specifico prospettando un trasferimento in altro comune a costringere il capo settore urbanistico del medesimo comune a piegarsi alla sua volontà, favorendo due suoi cugini nell’affidamento della progettazione di alcuni lavori. La costrizione, rispetto all’induzione, pone l’interlocutore di fronte ad un aut-aut. Il ricorrente aveva chiesto alla S.C. la riqualificazione dei fatti in termini di «induzione indebita a dare o promettere utilità», con l’applicazione del più mite trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo articolo 319-quater c.p Gli Ermellini, anche in questo caso, hanno analizzato lo “spacchettamento” posto in essere con la legge numero 190/2012, evidenziando le differenze tra la «costrizione» e la «induzione». Che posizione ricopre il privato nelle due fattispecie di reato? In particolare, viene precisato che il privato «è certamente persona offesa di una concussione per costrizione se il pubblico agente, pur senza l’impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, lo ha posto di fronte all’alternativa “secca” di accettare la pretesa indebita oppure di subire il prospettato pregiudizio oggettivamente ingiusto» il destinatario è solo vittima del reato. Al contrario, il privato è punibile come coautore nel reato se il pubblico agente, abusando del suo potere, «formula una richiesta di dazione o di promessa» ponendola come «condizione per il compimento o per il mancato compimento di un atto, da cui il destinatario della pretesa trae direttamente un vantaggio indebito». Di conseguenza, nel caso in esame non può certo parlarsi di induzione, configurandosi la fattispecie di reato prevista dall’articolo 317 c.p. concussione . Insomma, anche qui, conclude la Corte, è esclusa la necessità di riqualificare i fatti accertati, vista la continuità normativa tra le 2 fattispecie.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 febbraio – 12 marzo 2013, numero 11792 Presidente Milo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava in parte la pronuncia di primo grado del 24/03/2011 del Tribunale della stessa città, limitatamente alla riqualificazione dei fatti contestati ai capi B e C dell'imputazione originariamente addebitati come tentate concussioni e riqualificati in termini di istigazione alla corruzione ai sensi dell'articolo 322 comma 3 cod. penumero e alla declaratoria di prescrizione dell'illecito del capo B , con conseguente rideterminazione della pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale A C. era stato condannato per avere, abusando delle sue funzioni di Capo ufficio diporto dell'Ufficio circondariale marittimo di ., cercato di indurre M B. , in due distinte occasioni - rispettivamente nell' omissis capo B e nella primavera del . capo C - a corrispondergli una imprecisata somma di denaro per agevolare la rapida evasione di altrettante pratiche di immatricolazione di natanti che la B. , titolare di un'agenzia di pratiche nautiche, aveva depositato in quell'ufficio con la richiesta di iscrizione urgente delle imbarcazioni, rappresentandole altrimenti un allungamento dei tempi burocratici e per avere, nella medesima veste e abusando delle stesse funzioni, tra la primavera del . e l'estate del ., costretto ovvero indotto D.L.B. , titolare di altra agenzia di pratiche nautiche, a consegnargli indebitamente, per circa trenta volte, 100 Euro per ciascuna pratica, per dare alle stesse sollecita esecuzione. Rilevava la Corte di appello come infondate fossero le eccezioni di nullità formulate dalla difesa dell'imputato come gli elementi di prova acquisiti durante l'istruttoria di primo grado, in specie quelli desumibili dalle credibili dichiarazioni delle due persone offese B. e D.L. , avessero consentito di accertare i fatti oggetto di imputazione, che, con riferimento alle vicende della prima vittima, dovevano essere riqualificati in termini di istigazione alla corruzione propria, dato che la B. aveva rifiutato di dare seguito alle sollecitazioni, rivoltegli dal C. , di consegna di somme di denaro per il compimento di atti del suo ufficio mentre, in relazione agli episodi che avevano interessato il D.L. , dovevano essere qualificati, come correttamente aveva fatto il Giudice di prime cure, in termini di concussione per induzione, tenuto conto che l'imputato aveva assunto una posizione di preminenza dei confronti del privato, la cui volontà era risultata coartata, sottostando così alle pretese indebite del pubblico ufficiale ed ancora, come il prevenuto non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, né di quella prevista dall'articolo 62 comma 1 numero 4 cod. penumero , da ritenersi assorbita nella circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'articolo 323 bis cod. penumero , già concessa nel giudizio di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il C. , con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Ravagnan, il quale ha dedotto i seguenti sette motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'articolo 125 comma 3 cod. proc. penumero , per avere la Corte di appello erroneamente motivato le scelte in ordine alla quantificazione della pena, anziché annullare la sentenza di primo grado nella quale vi era una insanabile incompatibilità tra la parte motiva ed il dispositivo. 2.2. Vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado in ordine all'episodio di concussione consumata in danno di B D.L. , nonostante nelle dichiarazioni della persona offesa vi fossero numerose contraddizioni, in specie in ordine al numero del casi - di dazione di una somma di denaro, e che le sue indicazioni accusatorie non avessero trovato riscontro nella deposizione testimoniale della figlia, che pure aveva riconosciuto di aver accompagnato il padre negli incontri con il C. . 2.3. Vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale condannato l'imputato per il reato di cui all'articolo 322 cod. penumero in danno di M B. , benché le dichiarazioni da questa rese avevano indicato un comportamento del C. poco meno che scherzoso, che, comunque, non aveva cagionato alcun pregiudizio o privilegio alla donna, la quale aveva avuto la possibilità di ottenere, senza problemi, la definizione di oltre 200 pratiche presso l'Ufficio marittimo dove prestava servizio il C. . 2.4. Violazione di legge, in relazione all'articolo 327 bis cod. proc. penumero , per avere la Corte veneziana disatteso la richiesta formulata dalla difesa, con l'accordo del P.G., di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dalle due persone offese, B. e D.L. , nel corso della fase delle indagini preliminari, idonee a verificare l'attendibilità dei due propalanti. 2.5. Violazione di Elegge, in relazione agli articolo 317, 318 e 323 cod. penumero , per avere la Corte veneta erroneamente qualificato i fatti oggetto di addebito al capo D in termini di concussione consumata in danno del D.L. , anziché di abuso di ufficio ovvero di corruzione impropria, posto che il C. non aveva affatto abusato degli atti del suo ufficio e che la ricezione di somme di denaro doveva, al più, essere collegata allo svolgimento di un'attività propria del suo ufficio. 2.6. Violazione di legge, in relazione all'articolo 62 bis cod. penumero , per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la modestia economica della vicenda, lo stato di incensuratezza del C. e la sua personalità, come emergente dai meriti riconosciutigli per il servizio prestato in Marina. 2.7. Violazione di legge, in relazione agli articolo 28, 29, 37 e 317 bis cod. penumero , per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado in ordine all'applicazione delle pene accessorie, tra cui anche quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante la pena irrogata non superi i tre anni di reclusione. 3. Con memoria depositata il 25/01/2013 il difensore del C. ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, in quanto, per effetto delle modifiche normative introdotte dalla legge numero 190 del 2012, i fatti accertati, già non costituenti gli estremi di alcun reato, sarebbero solo oggi punibili ai sensi dell'articolo 319-quater cod. penumero , disciplinante la nuova fattispecie della induzione indebita a dare o promettere utilità norma, questa, inapplicabile retroattivamente ex articolo 2 comma 4 cod. penumero o che, se ritenuta operante anche con riferimento a fatti pregressi rispetto all'entrata in vigore della suddetta legge, imporrebbe la rideterminazione della pena inflitta, d'ufficio o da parte del giudice di rinvio, anche ai fini della eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della relativa esecuzione. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato, sia pur con le precisazioni che seguono in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento al quale va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena principale e di quella accessoria. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la regola per cui il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza deve essere sempre risolto con il criterio della prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, attesa l'ampia gamma dei contrasti che possono in proposito sussistere così, tra le tante, Sez. 4, numero 27976 del 24/06/2008, P.G. in proc. Adame, Rv. 240379 più in dettaglio, si è detto che quella regola incontra una deroga laddove la difformità dipenda da un errore materiale relativo alla pena indicata in dispositivo, palesemente rilevabile dall'esame della motivazione in cui si ricostruisca chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, con la conseguenza che, in tal caso, la motivazione prevale sul dispositivo così, ex plurimis, Sez. 6, numero 8916 del 08/02/2011, P., Rv. 249654 Sez. 1, numero 37536 del 07/10/2010, confi, comp. In proc. Davllla, Rv. 248543 Sez. 3, numero 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237828 . Di tale regula iuris la Corte di appello di Venezia ha fatto buon governo chiarendo come l'indicazione, contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, del reato di cui al capo C dell'imputazione come quello più grave tra quelli riconosciuti a carico dell'imputato e posti in continuazione, fosse stato il frutto di un palese errore materiale, in quanto tale capo riguardava il reato allora qualificato in termini di tentata concussione ai danni della B. , mentre nella motivazione della stessa sentenza i Giudici di prime cure avevano puntualizzato che il reato più grave era certamente quello previsto dal capo D di concussione consumata continuata ai danni del D.L. errore agevolmente riconoscibile anche dal fatto che, nel calcolo della sanzione da infliggere all'imputato, il Tribunale era partito dalla pena base di anni quattro di reclusione, chiaramente riferendosi al secondo reato, quello consumato, e non al primo, quello rimasto allo stadio del tentativo, cui quella sanzione non poteva essere riferita. Di tanto correttamente la Corte di merito ha dato atto nella propria motivazione, provvedendo alla correzione di quello che non poteva che essere considerato un mero refuso. 3. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Solo formalmente il ricorrente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, non avendo, però, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Venezia aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, i criteri impiegati per la verifica dell'attendibilità delle deposizioni dei due principali accusatori. E, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un “travisamento delle prove”, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero , ad opera dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, numero 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione così, tra le tante, Sez. 3, numero 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 Sez. 5, numero 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 . La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte veneta analiticamente e convincentemente spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni delle due persone offese B. e D.L. dovessero considerarsi pienamente credibili sottolineando come entrambe le persone offese non si fossero costituite parti civili, così dimostrando di non avere alcun particolare interesse a sostenere tesi calunniose, come pure confermato dal fatto che non avevano presentato alcuna denuncia contro il C. , ma erano state chiamate a riferire quanto a loro conoscenza agli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano iniziato le investigazioni in altra maniera come le indicazioni della B. fossero risultate spontanee e genuine, anche perché riferibili a due specifici episodi, senza che la stessa avesse inteso le due richieste di denaro, rivoltegli dall'imputato, come sollecitazioni di natura scherzosa tanto che, dopo aver rifiutato la dazione della somma oggetto della prima indebita pretesa, ed ancora prima che partissero le indagini amministrative interne, ella si era lamentata con il comandante A. dell'Ufficio circondariale marittimo di Caorle ed aveva pure detto al C. che, di quel contegno, avrebbe riferito pure al comandante di fregata OMISSIS ed ancora, come le deposizioni del D.L. fossero risultate attendibili sotto l'aspetto soggettivo ed intrinseco, dato che il litigio che egli aveva avuto con il C. era risalente nel tempo e non aveva inciso sulla genuinità delle sue successive dichiarazioni e che lo stesso D.L. aveva con puntualità chiarito come, a fronte di numerose altre pratiche, egli aveva ricevuto le richieste di denaro da parte dell'imputato con riferimento a circa trenta pratiche di immatricolazione di imbarcazioni, sollecitazioni di volta in volta formulate in luoghi appartati, dove altre persone non avrebbero potuto insospettirsi o notare qualcosa di anomalo v. pagg. 21-24 sent. impugnumero . 4. Infondato è il quarto motivo con il quale il ricorrente si è doluto della mancata acquisizione, da parte della Corte di appello, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle due persone offese, B. e D.L. nel corso della fase delle indagini preliminari. Corretta è stata la decisione dei Giudici di secondo grado i quali hanno rammentato l'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di appello, è senz'altro rituale l'acquisizione di documenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a tal fine la rinnovazione parziale del dibattimento così Sez. 4, numero 1025/07 del 17/10/2006, Caruso e altri, Rv. 236017 , da tanto indirettamente desumendo la inoperatività di tale principio al caso di specie, nel quale la difesa dell'imputato non aveva chiesto l'acquisizione di documenti formati fuori dal procedimento, bensì di atti delle indagini. È doveroso aggiungere come la situazione processuale innanzi delineata appare disciplinata espressamente dall'articolo 602 comma 3 cod. proc. penumero , riguardante il dibattimento di appello, che, nel fissare le condizioni per l'acquisizione - ai fini di lettura e, dunque, di utilizzabilità - degli atti compiuti nelle fasi antecedenti al giudizio di primo grado, non solamente prescrive che sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale come si evince dall'impiego della formula Nel dibattimento può essere data lettura . , ma soprattutto richiede il rispetto dei limiti fissati dagli articolo 511 e segg. del codice di rito con la conseguenza che, nel giudizio di secondo grado, i verbali delle dichiarazioni rese dalle due persone offese ai P.M. o alla polizia giudiziaria durante la fase delle indagini sarebbe stati acquisibili - e, perciò, utilizzabili ex articolo 526 comma 1 cod. proc. penumero - esclusivamente laddove fosse stato disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per un nuovo esame delle prevenute, solo dopo l'ascolto delle stesse persone offese articolo 511 comma 2 cod. proc. penumero ed esclusivamente se le precedenti dichiarazioni fossero state impiegate per le contestazioni, dunque ai fini della valutazione della credibilità dei testi medesimi articolo 502 comma 2 cod. proc. penumero . 5.1 Manifestamente infondato è il quinto motivo del ricorso. Conforme al dettato normativo appare la scelta operata dalla Corte di appello che ha qualificato la condotta accertata, oggetto dell'addebito mosso al C. con il capo D dell'imputazione, in termini di concussione consumata e continuata, ai sensi dell'allora vigente articolo 317 cod. penumero avendo i Giudici di merito sottolineato come l'imputato, formulando quelle richieste di somme di denaro per definire ciascuna delle trenta pratiche di immatricolazione di natanti presentate dal D.L. , avesse abusato della qualità e dei poteri di responsabile di quelle procedure, quale Capo ufficio diporto dell'Ufficio circondariale marittimo di XX, avendo fatto valere la sua posizione di supremazia, derivante dall'esercizio della pubblica funzione affidatagli, per indurre il privato all'indebito come sussistesse la fattispecie della concussione e non anche quella meno grave della corruzione, dato che le emergenze processuali avevano dimostrato che non vi era stato un accordo paritario tra il pubblico ufficiale ed il privato, ma che il secondo aveva subito il metus esercitato dal primo, il quale aveva fatto valere e pesare il suo ruolo, assoggettando l'altro come, in questa ottica, fosse irrilevante che le richieste di denaro fossero state collegate al compimento di altrettanti atti dell'ufficio, in quanto tale circostanza è pacificamente ininfluente ai fini della configurabilità del delitto di concussione ed ancora, come non fosse possibile la derubricazione del fatto-reato in quello di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 cod. penumero , dato che tale fattispecie incriminatrice, come si desume dalla clausola di consunzione presente nell'inciso iniziale della relativa disposizione codicistica Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato . , ha notoriamente una portata applicativa residuale v. pagg. 22, 25 sent. impugnumero . 5.2. Con la richiamata memoria, la difesa dell'imputato ha posto la questione dell'esatta qualificazione giuridica dei fatti accertati, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, numero 190, contenente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione . Come è noto, tale legge, nel novellare la disciplina di vari reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l'articolo 317 cod. penumero , con l'introduzione di una nuova fattispecie di concussione , configurabile ora solo per costrizione, ed ha introdotto l'articolo 319-quater cod. penumero , riguardante la nuova figura criminosa della induzione indebita a dare o promettere utilità , fattispecie che sostanzialmente si pone in una posizione intermedia tra la residua figura della condotta concussiva sopraffattrice e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dagli articolo 318 o 319 cod. penumero . Allo scopo di uniformare la normativa interna ai principi della Convenzione contro la corruzione approvata in ambito ONU nel 2003 ed a quelli della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, approvata in ambito di Consiglio d'Europa nel 1999 - ratificate in Italia rispettivamente dalla legge numero 116 del 2009 e da quella numero 110 del 2012 -la novella del 2012 ha spacchettato l'originaria ipotesi delittuosa della concussione, che nel testo previgente dell'articolo 317 cod. penumero parificava le condotte di costrizione e di induzione, creando due nuove ipotesi di reato. La prima, che resta disciplinata dall'articolo 317 cod. penumero , conserva i caratteri della precedente fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi ad incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva, portata da quattro a sei anni di reclusione, e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, dell'incaricato di pubblico servizio che oggi, in presenza di tutti i presupposti di legge, è eventualmente punibile - pur con le incongruenze della operatività di un apparato sanzionatorio molto più severo - a titolo di estorsione aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, dunque ai sensi degli articolo 629 e 61 comma 1 numero 9 cod. penumero . La seconda ipotesi di reato, scorporata dal previgente articolo 317 cod. penumero , e ora regolata dall'articolo 319-quater cod. penumero , recante in rubrica - come anticipato - l'indicazione della nuova denominazione di induzione indebita a dare o promettere utilità , è configurabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato , laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità fattispecie, questa, configurabile anche a carico dell'incaricato di pubblico servizio, e sanzionata con la pena della reclusione da tre ad otto anni e che oggi, giusta la previsione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo 319 quater cod. penumero , comporta la punibilità anche del destinatario della pretesa, che da o promette denaro o altra utilità , il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione, diventa concorrente necessario nella nuova fattispecie di reato. Ora, tenuto conto che, nel caso di specie, la condotta ritenuta, a carico dell'odierno ricorrente - pur in origine contestata nel capo D dell'imputazione, in forma ambigua, con riferimento ad entrambe le forme di concussione, sia di costrizione che di Induzione, previste dal Vecchio articolo 317 cod. penumero - è stata concretamente ritenuta dai Giudici di merito integrante un'ipotesi di concussione per induzione continuata, il problema che pone l'odierno ricorso non è tanto quello di definire il criterio discretivo tra le due nuove fattispecie delittuose, bensì quello di chiarire se, a seguito della entrata in vigore della novella del 2012, sia ipotizzabile una abolitio criminis, ai sensi del'articolo 2 comma 2 cod. penumero , con riferimento alla “vecchia” ipotesi di concussione per induzione, ovvero sia ravvisarle una mera successione di leggi penali nel tempo regolata dall'articolo 2 comma 4 cod. penumero , essendo riconoscibile una continuità di tipo di illecito tra il precedente reato di concussione per induzione ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui al più volte citato articolo 319-quater cod. penumero . La Corte ritiene di dover privilegiare la seconda delle indicate soluzioni. In tal senso va valorizzato, per un verso, l'esito del confronto strutturale tra le due considerate disposizioni, che permette agevolmente di rilevare come, a parte l'inciso iniziale, il legislatore della novella abbia riproposto nel nuovo articolo 319-quater cod. penumero una descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione, di cui al previgente articolo 317 cod. penumero . Per altro verso, l'analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, risultante identico in entrambe le norme, essendo ugualmente colpite - fatta salva la riduzione, con la nuova legge, del trattamento sanzionatorio - vicende criminose identiche, consistenti nell'iniziativa di induzione illecita posta in essere da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Né conduce ad una differente conclusione la circostanza che il privato, destinatario della induzione, che da ovvero promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale oppure all'incaricato di pubblico servizio, già soggetto passivo nella previgente disciplina dell'articolo 317 cod. penumero , sia oggi punibile come concorrente necessario, giusta la previsione del sopra menzionato comma 2 dell'articolo 319-quater cod. penumero Tale struttura bilaterale del nuovo reato - che è sicuro essere stata il frutto della scelta del legislatore di evitare che potessero rimanere impunite condotte che, soprattutto nella logica dei rapporti internazionali, vengono parificate alla corruzione, e che, quindi, potessero risultare elusi gli obblighi derivanti dalle menzionate Convenzioni - non modifica affatto una fattispecie che, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario, resta immutata nei suoi elementi strutturali salva, come detto, la diversa cornice sanzionatoria . 5.3. Il riconoscimento di una continuità normativa tra la vecchia fattispecie di concussione mediante induzione e la nuova di induzione indebita a dare o promettere denaro o utilità, impone, a mente della norma dettata dall'articolo 2 comma 4 cod. penumero , l'applicazione retroattiva della disposizione sopravvenuta, più favorevole in ragione del già richiamato abbassamento di entrambi i limiti edittali. Ma se ciò, con riferimento al caso di specie, non comporta per l'imputato alcuna effetto benefico in ordine al termine di prescrizione - che si riduce dagli originari quindici anni, aumentabili a ventidue anni e mezzo, già previsti per il reato di concussione di cui al previgente articolo 317 cod. penumero , agli attuali otto anni, aumentabili fino a dieci anni per l'incensurato - dato che il reato continuato del capo D risulta contestato all'odierno ricorrente come commesso a partire dalla primavera del 2003 e, dunque, non si è ancora estinto, un problema si pone per la quantificazione della pena principale inflitta, considerato che il limite edittale minimo è stato ridotto da quattro a tre anni di reclusione. Tuttavia, nella fattispecie va disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'articolo 620 comma 1 lett. l cod. proc. penumero , con rideterminazione della pena, operazione in questa sede consentita dato che non richiede alcun accertamento ovvero alcun esercizio di potere discrezionale in questo senso, tra le tante, Sez. 4, numero 41569 del 27/10/2010, Negro, Rv. 248458 . Ciò tenuto conto che i Giudici di merito avevano determinato la pena da irrogare al C. partendo, per la pena base, dal minimo edittale di quattro anni, riducendola di un terzo per la riconosciuta attenuante di cui all'articolo 323 bis cod. penumero , e poi aumentandola, per la contestata continuazione interna, di appena due mesi oltre all'ulteriore aumento della pena per la continuazione con l'altro reato accertato del capo C , reato che, come vedremo, non viene toccato da questioni di diritto intertemporale . Ne consegue che la pena può essere rideterminata nella misura totale di anni due mesi due di reclusione, partendo dalla pena base di anni tre di reclusione - pari al nuovo limite edittale minimo fissato dal più favorevole articolo 319-bis cod. penumero - ridotta di un terzo per l'indicata circostanza attenuante, ed aumentata di mesi uno e giorni quindici per la continuazione interna operando una riduzione proporzionale di un quarto anche sull'originario aumento di due mesi , fermo restando l'altro aumento di giorni quindici di reclusione per la continuazione con il citato reato sub capo C . 5.4. Per completezza va aggiunto che la più volte menzionata legge numero 190 del 2012 ha pure modificato l'articolo 322 cod. penumero , sostituendo, nel comma 1, le parole che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio con quelle per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e sostituendo per intero il comma 3 con il seguente La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri . Modifica che risponde esclusivamente all'esigenza di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 318 cod. penumero come riscritto dalla stessa novella legislativa. Con riferimento al caso portato all'odierna attenzione di questa Corte, tale modifica non comporta, dunque, alcuna particolare questione di diritto intertemporale rispetto al reato contestato al capo C dell'imputazione, per il quale il C. è stato ritenuto penalmente responsabile dai Giudici di secondo grado. E ciò perché la nuova fattispecie incriminatrice della corruzione per l'esercizio della funzione ha comportato un ampliamento, e non un restringimento del rilevante penalmente, rispetto alla “vecchia” figura della corruzione per un atto dell'ufficio, di cui al previgente articolo 318 cod. penumero reato quest'ultimo che deve considerarsi “assorbito” nel nuovo e più ampio delitto previsto dal rinnovato articolo 318 cod. penumero , con analoghi effetti anche per le connesse ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 322 cod. penumero D'altra parte, il rinvio contenuto in tali commi dell'articolo 322 cod. penumero alla pena stabilita dai comma 1 dell'articolo 318 cod. penumero - i cui limiti edittali sono stati sensibilmente incrementati - esclude che la sopravvenuta modifica in peius del trattamento sanzionatorio possa avere efficacia retroattiva nei confronti dell'odierno ricorrente. Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto per il quale vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nei commi 1 e 3 dell'articolo 322 cod. penumero , come sostituite dalla legge numero 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 318 cod. penumero , anch'esso sostituito dalla stessa legge numero 190 del 2012 ciò fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme, ex articolo 2 comma 4 cod. penumero , nella parte in cui risultano ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione di cui al predetto articolo 318 che assorbe la “vecchia” ipotesi della corruzione impropria ed incrementata la relativa cornice sanzionatola”. 6. Manifestamente infondato è il sesto motivo del ricorso presentato nell'interesse del C. . Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo così, tra le molte, Sez. 6, numero 6866/10 del 25/11/2009, Alesci e altri, Rv. 246134 Sez. 1, numero 3232 del 13/01/1994, Palmisano, Rv. 199100 Sez. 1, numero 758/04 del 28/10/1993, Braccio, Rv. 196224 . Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, la gravità delle condotte poste in essere dal prevenuto, in relazione alla loro prolungata reiterazione ed indifferenziata sistematicità, trattandosi di uno dei parametri -rispetto al quale, nella fattispecie, sono stati congruamente giudicati recessivi la formale incensuratezza e lo stato di servizio indenne da precedenti negativi - considerati dall'articolo 133 cod. penumero , applicabile anche ai fini dell'articolo 62 bis cod. penumero v. pag. 26 sent. impugnumero . 7. L'ultimo motivo del ricorso è fondato. L'imputato si è doluto del fatto che la Corte di appello abbia confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata disposta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, laddove, essendo stata ridotta la pena detentiva al di sotto del limite dei tre anni di reclusione, tale sanzione accessoria, giusta la previsione dell'articolo 317 bis cod. penumero , doveva essere dai Giudici di secondo grado disposta nella forma dell'interdizione temporanea. E, tuttavia, il riconoscimento della fondatezza del motivo comporta solo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata, in quanto la censurata omissione ha avuto ad oggetto una mancata statuizione obbligatoria consequenziale alla pronuncia adottata, come tale suscettibile di integrazione senza l'esercizio di alcun potere discrezionale, essendo pure fissata dalla legge la durata della pena accessoria in questione articolo 37 cod. penumero . 8. La riconosciuta fondatezza di uno dei motivi di gravame esclude la soccombenza del ricorrente e, dunque, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatolo, determinando la pena principale in quella di anni due mesi due di reclusione e quella accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due. Rigetta nel resto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 febbraio – 12 marzo 2013, numero 11794 Presidente Milo – Relatore Aprile Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza riformava in parte la pronuncia di primo grado del 20/04/2009 del Tribunale di Matera, limitatamente ai reati di tentata concussione, turbata libertà degli incanti ed abuso di ufficio, di cui capi a , c , f h ed l dell'imputazione, per i quali dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato A M. perché estinti per prescrizione, e confermava nel resto, con rideterminazione della pena finale, la stessa pronuncia con la quale il M. era stato condannato in relazione ai delitti di cui agli articolo 81 cpv., 56 e 317 cod. penumero , per avere, sino al giugno del 2000, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua posizione di sindaco del comune di omissis e della sua superiorità gerarchica su V G. , capo del settore urbanistico del medesimo comune - dopo che erano stati concordati i nomi dei componenti della commissione di aggiudicazione per la progettazione dei lavori dell'area di interesse storico di Torre Saracena, nonché i criteri che sarebbero stati seguiti per l'assegnazione dei punteggi ai vari candidati, sì da favorire i coniugi B. -P. , accortosi che il G. aveva inviato il bando di concorso al Consiglio dell'ordine degli architetti di ., che avrebbe formulato osservazioni idonee ad intralciare l'attuazione del proposito di favorire il B. e la P. , ed accortosi, altresì, che il G. aveva disatteso l'ordine di aprire per ultima la busta dell'offerta presentata dallo studio B. -P. , aprendola, invece, per prima, sì da impedire la preventiva conoscenza delle offerte degli altri studi concorrenti e l'eventuale aggiustamento della prima offerta - convocato nel suo ufficio il G. e, dopo avergli rammentato che copriva quel posto nel comune di omissis solo perché egli aveva condizionato la sua scelta da parte della relativa commissione esaminatrice, minacciandolo di allontanarlo dall'amministrazione municipale laddove non avesse rispettato gli accordi che prevedeva l'affidamento della progettazione di quei lavori al B. e alla P. , compiuto atti idonei e diretti in modo inequivoco a costringere il G. a piegarsi alla sua volontà ed a favorire i predetti B. e P. , procurando loro un'indebita utilità, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, e cioè per la interruzione temporanea dello svolgimento di quel concorso capo d dell'imputazione e di cui agli articolo 81 cpv. e 317 cod. penumero , per avere, sino al marzo del 2000, sempre nella qualità di sindaco del comune di omissis , poco dopo l'espletamento della trattativa privata per l'aggiudicazione dei lavori di taglio di 120 piante del bosco comunale, trattativa alla quale erano state invitate diciotto ditte, tra cui quella del consigliere comunale Ga.Gi. , e poco prima dell'assegnazione dei lavori alla ditta vincitrice di C S. , abusando della sua superiorità gerarchica su V G. , capo del settore urbanistico del medesimo comune e responsabile di quel procedimento, costretto il G. a trovare un espediente per poter annullare la procedura in corso ed iniziare un nuovo procedimento allo scopo di affidare quei lavori alla ditta del Ga. , minacciando reiteratamente il G. di ritorsioni, quale il trasferimento in altro comune, qualora lo stesso non avesse ubbidito alla sua volontà capo e dell'imputazione . Rilevava la Corte di appello come fossero infondate tanto le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e tra presenti eseguite durante le indagini, per le ragioni analiticamente esposte dal Giudice di prime cure, quanto la questione di nullità dell'ordinanza emessa in primo grado con la quale il Tribunale aveva revocato il provvedimento di ammissione delle prove nella parte riguardante l'esame di un teste a discarico e come gli elementi di prova acquisiti durante l'istruttoria dibattimentale, in specie quelli desumibili dalle dichiarazioni rese da vari testimoni e dalle captazioni di conversazioni, soprattutto di quelle ambientali, avessero inequivocabilmente dimostrato che il M. , sindaco del comune di omissis , lungi dall'aver avuto comportamenti intemperanti o esuberanti come la difesa aveva cercato di prospettare , aveva sistematicamente e callidamente asservito gli interessi pubblici a quelli di parte , dapprima pilotando il concorso pubblico definito con la nomina del G. come responsabile dell'ufficio tecnico municipale, poi, cercando di sfruttare il credito maturato verso lo stesso G. , cui aveva imposto l'adozione di una serie di atti palesemente illegittimi, finalizzati a favorire i coniugi B. e P. nella gara per l'individuazione dei progettisti dei lavori di recupero e di valorizzazione dell'area comunale di omissis , e la ditta del Ga. nella gara per trattativa privata per la scelta dell'impresa cui affidare i lavori di taglio di un rilevante numero di piante del comune. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il M. , con atto sottoscritto dai suoi difensori avv. Nicola Bucdco e avv. Giovanni Aricò, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli articolo 267 e 268 cod. proc. penumero , e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ed illogicamente disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite durante la fase delle indagini, con un rinvio al contenuto delle decisioni emesse sulla stessa questione dal Giudice dell'udienza preliminare e dal Tribunale, non aventi efficacia preclusiva, nonostante tutti i decreti di proroga delle operazioni di captazione fossero stati adottati con un richiamo al contenuto dell'originario decreto di autorizzazione e della relativa richiesta del P.M., riguardante, in realtà, altri reati, di talché quei primi provvedimenti dovevano essere considerati come nuovi decreti autorizzativi, come tali privi - di adeguata motivazione e nonostante i decreti del P.M. di autorizzazione all'impiego di impianti posti fuori dalla procura della Repubblica non fossero giustificati da effettive ragioni di Inidoneità degli impianti collocati in tale ufficio. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli articolo 56 e 317 cod. penumero , e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di poter desumere la prova dell'esistenza degli elementi costitutivi di quel reato dal tenore delle intercettazioni ambientali, conversazioni atte, invece, a dimostrare la sussistenza di una ipotesi di reato impossibile ex articolo 49 comma 2 cod. penumero , dato che le frasi asseritamente minacciose erano state pronunciate dall'imputato all'indirizzo del G. in un contesto di comune ilarità e senza l'esercizio di un reale metus nei riguardi del subordinato. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'articolo 317 cod. penumero , e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente confermato la condanna dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli al capo e , laddove le frasi dei colloqui registrati durante le indagini avevano comprovato che quelle pronunciate dal M. all'indirizzo del G. tra i quali, peraltro, non vi era affatto un rapporto di supremazia gerarchica erano state solo il frutto di inopportune tracimazioni lessicali ed avevano condotto ad una iniziativa, assolutamente legittima, di annullamento della prima gara a trattativa privata. 2.4. Violazione di legge, in relazione agli articolo 56, 317, 353 e 15 cod. penumero , e vizio di motivazione, per avere la Corte lucana negato - per giunta con un'analisi limitata alla sola relazione tra i capi c e d - che i due reati di concussione tentata e consumata, per i quali il M. era stato condannato, potessero ritenersi assorbiti in quelli di turbata libertà degli incanti che pure erano stati addebitati al prevenuto e ciò tanto più che era risultato evidente che l'asserita condotta concussiva, di cui al capo d'imputazione e , altro non era stata che un segmento fattuale della turbata libertà degli incanti contestata allo stesso imputato al capo f dell'imputazione. 2.5. Violazione di legge, in relazione all'articolo 323 bis cod. penumero , e vizio di motivazione, per avere la Corte potentina omesso del tutto di pronunciarsi sul motivo dell'appello concernente il mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità. 3. Con memoria del 25/01/2013 i difensori dell'imputato hanno formulato motivi nuovi, riproponendo talune delle argomentazioni già esposte nell'originario ricorso e chiedendo di riqualificare i fatti in termini di induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi dell'articolo 319-quater cod. penumero , introdotto dalla legge numero 190 del 2012, con ogni conseguenza in ordine al diverso e più mite trattamento sanzionatorio previsto dalla norma sopravvenuta ovvero di annullare con rinvio la sentenza impugnata per assenza di un univoco accertamento in ordine alla natura delle condotte poste in essere dall'imputato. 4. Nel corso della discussione l'avv. Aricò ha, infine, domandato dichiararsi l'estinzione del reato contestato al suo assistito al capo d dell'imputazione per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. Costituiscono ius receptum nella giurisprudenza di legittimità sia il principio secondo il quale il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna specifica motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione così, da ultimo, Sez. 1, numero 2612/05 del 20/12/2004, P.G. in proc. Tornasi ed altri, Rv. 230453 che, in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, il principio per il quale il requisito dell'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'articolo 268 comma 3 cod. proc. penumero , giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene, oltre che all'aspetto funzionale legato al tipo di indagine ed alle specificità del delitto per il quale si procede, anche all'aspetto tecnico-strutturale concernente le condizioni materiali e le caratteristiche dell'impianto stesso così, tra le tante, Sez. 6, numero 17231 del 14/04/2010, Hosa, Rv. 247010 . Di tali regulae iuris la Corte di appello di Potenza ha fatto buon governo evidenziando, con un apparato argomentativo congruo e privo di vizi di manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede, come gli indicati decreti di proroga delle operazioni di intercettazioni fossero muniti di adeguata motivazione, in specie quello adottato a seguito dell'originario decreto di autorizzazione del 10/01/2000 con il quale il Giudice per le indagini preliminari, che una settimana prima aveva disatteso un'altra richiesta del P.M. con riferimento al reato di abuso di ufficio, aveva analiticamente motivato l'avvio delle operazioni di intercettazione in relazione al diverso e più grave delitto di tentata concussione essendo palesemente ininfluente, costituendo anzi la “normalità” nell'utilizzo di tale forma di investigazione, che, in sede di proroga, fosse stata sottolineata l'acquisizione di elementi di conoscenza concernenti reati ulteriori rispetto a quelli per i quali erano state avviate le intercettazioni . E come il decreto con il quale il P.M. aveva disposto che, a mente dell'articolo 268 comma 3 cod. proc. penumero , le operazioni di intercettazione fossero eccezionalmente compiute con impianti in dotazione della polizia giudiziaria, fosse legittimo, atteso che tali apparecchiature, a differenza di quelle più antiquate installate negli uffici della procura della Repubblica, erano gli unici funzionalmente idonei a consentire la captazione delle conversazioni transitanti sulle utenze telefoniche degli uffici del comune di OMISSIS , dotate del più avanzato sistema di linee isdn essendo, in tale ottica, irrilevante che le operazioni di registrazione fossero state, poi, materialmente avviate a distanza di qualche giorno dall'emissione di quel decreto da parte del rappresentante della pubblica accusa v. pagg. 5-7 sent. impugnumero e pag. 2 della richiamata sent. di primo grado . 3. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Solo formalmente il ricorrente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, non avendo, però, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Potenza aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'Istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, al tenore delle conversazioni intercettate durante la fase delle indagini. E, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un “travisamento delle prove”, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, un'ipotesi di “travisamento dei fatti” oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero , ad opera dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, numero 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di “travisamento della prova”, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione così, tra le tante, Sez. 3, numero 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623 Sez. 5, numero 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 . E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la j valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate così, ex plurimis, Sez. 6, numero 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724 . La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, dunque, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte lucana analiticamente e convincentemente spiegato le ragioni per le quali le conversazioni captate dagli inquirenti fosse state idonee a provare la sussistenza degli elementi costitutivi delle due fattispecie criminose contestate sottolineando come i colloqui captati dagli inquirenti avessero permesso di lumeggiare la figura dell'odierno ricorrente, allora sindaco del comune di OMISSIS , come quella di uno spregiudicato approfittatore delle istituzioni pubbliche , di cui lo stesso si era sistematicamente servito per attuare svariati programmi criminosi allo scopo di favorire suoi protetti , quali i coniugi B. e P. nel caso della procedura di gara per l'affidamento della progettazione dei lavori di recupero di una zona comunale di interesse storico, ed il consigliere comunale Ga. nell'altro caso della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori di taglio di 120 piante del municipio. E come, per realizzare quei propositi delittuosi, il M. avesse assunto un atteggiamento prevaricatore e minaccioso nei riguardi del G. , dirigente dell'ufficio tecnico ed urbanistico di quel comune, che egli aveva fatto nominare mediante l'espletamento di un concorso pilotato e che, perciò, reputava essergli debitore nei confronti del quale l'imputato, palesemente abusando della sua qualità istituzionale di sindaco, non aveva avuto remore a formulare esplicite minacce, consistenti, nel primo caso, nel prospettare apertamente l'allontanamento del funzionario dal comune, laddove la procedura di gara non si fosse conclusa con l'affidamento di quell'Incarico di progettazione dei lavori al B. e alla P. i quali avevano fornito al G. , per il tramite di persona di fiducia del sindaco, un foglio con la trascrizione dei requisiti di partecipazione, ritagliati sulle loro caratteristiche professionali, che il funzionario avrebbe dovuto inserire nel bando di gara e, nel secondo caso, nel prospettare espressamente al G. che sarebbe stato trasferito ad un altro comune se non avesse annullato la precedente procedura di gara, che aveva visto “vincitrice” una ditta diversa da quella del consigliere comunale Ga. , ed avviata una nuova procedura per favorire quest'ultimo, iniziative che il G. si era visto costretto ad attuare v. pagg. 8-15 sent. impugnumero . Escluso dai Giudici di merito, con motivazione congrua ed adeguata, che le frasi pronunciate dal M. e registrate dagli investigatori potessero essere interpretate come l'espressione di un atteggiamento di mero eccesso verbale , essendo, invece, qualificate da una palese carica intimidatrice v., in specie, pag. 9 sent. impugnumero , va aggiunto che non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale la Corte territoriale sarebbe incorsa in una erronea applicazione della legge, in quanto le condotte addebitate all'imputato al capo d dell'imputazione integrerebbero, al più, un' ipotesi di reato impossibile, non essendo stato precisata l'utilità, oggetto della costrizione, che l'agente aveva cercato di ottenere in relazione alla posizione dei coniugi B. e P. i quali, come era stato significativamente provato, avevano ampiamente ripagato la disponibilità del sindaco, accollandosi, proprio in quel periodo, le spese dei festeggiamenti a Roma della laurea della figlia dello stesso M. ed impegnandosi a trovare un posto di lavoro per un'altra neolaureata, loro segnalata dallo stesso pubblico ufficiale! . Anche a voler prescindere dalla circostanza, invero non rilevata dai Giudici di merito, che il reato ipotizzato si sarebbe potuto ragionevolmente qualificare in termini di concussione consumata, risultando dalle intercettazioni che l'azione costrittiva aveva avuto come risultato quello di ottenere la promessa del G. ad assecondare l'indebita pretesa del sindaco, era di tutta evidenza - anche alla luce delle emergenze acquisite in ordine all'altra vicenda concussiva, nella quale le pressioni del M. erano state finalizzate a costringere la vittima ad annullare, in maniera del tutto illegittima, una precedente procedura di gara oramai avviata - come la condotta dell'odierno ricorrente costituisse una forma di tentativo tutt'altro che impossibile, in quanto azione concretamente idonea a coartare la volontà del dirigente dell'ufficio urbanistica, il quale si era impegnato a indirizzare la procedura in maniera tale da giungere all'affidamento di quei lavori di progettazione alle persone indicate, fornendo loro una utilità non dovuta, risultato poi non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà della vittima, stante la sopravvenuta sospensione del relativo procedimento amministrativo v. pag. 13 sent. impugnumero . È appena il caso, infine, di osservare come del tutto priva di pregio è la doglianza del ricorrente secondo il quale i delitti de quibus non sarebbero concretamente configurabili, posta l'assenza della contestata posizione di superiorità gerarchica dell'agente rispetto al destinatario delle pretese. E ciò non solo perché è noto come, in generale, la normativa in materia di enti locali riservi al sindaco ampi margini decisionali in merito all'assegnazione dei compiti e delle funzioni ai dirigenti amministrativi di ciascun settore ma soprattutto perché le carte del processo - come posto in risalto dai Giudici di merito - avevano restituito l'immagine di un sindaco protervo e dispotico , autentico padre padrone dell'intera amministrazione municipale, capace di una gestione personalistica di tutte le attività dell'ente pubblico, che aveva dalla sua parte anche il segretario comunale V A. , suo alter ego, il quale aveva mostrato di replicare , senza alcuna reale autonomia, la volontà ed i desiderata del M. v. pagg. 7-8, 10-13 sent. impugnumero . 4.1. Quanto alla richiesta difensiva, formulata con la memoria depositata il 25/01/2013, di riqualificazione dei fatti oggetto di contestazione, va osservato quanto segue. La questione sollevata riguarda gli effetti derivanti dalla recente entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, numero 190, contenente Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione , che, come è noto, nel novellare la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l'articolo 317 cod. penumero , con l'introduzione di una diversa fattispecie di concussione , ed ha introdotto l'articolo 319-quater cod. penumero , riguardante l'innovativa figura criminosa della induzione indebita a dare o promettere utilità , figura sostanzialmente intermedia tra quella residua della condotta concussiva sopraffattrice e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dall'articolo 318 o dall'articolo 319 cod. penumero anch'essi oggetto di modifica da parte della medesima legge . Pure allo scopo di uniformare la normativa interna ai principi della Convenzione contro la corruzione di Merida del 2003, approvata in ambito ONU, ed a quelli della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999, approvata in ambito di Consiglio d'Europa - ratificate in Italia rispettivamente dalla legge numero 116 del 2009 e da quella numero 110 del 2012 - il legislatore nazionale, come si è accennato, ha spacchettato l'originaria ipotesi delittuosa della concussione, che, nel testo previgente dell'articolo 317 cod. penumero , parificava le condotte di costrizione e di induzione, creando due nuove fattispecie di reato. La prima, che resta disciplinata dall'articolo 317 cod. penumero , prevede la punizione del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità conserva, dunque, i precedenti caratteri ed elementi costitutivi della fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi ad incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva portata da quattro a sei anni di reclusione e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, della figura di incaricato di pubblico servizio scelta, quest'ultima, foriera di probabili incertezze applicative, il cui effetto è ragionevole immaginare sarà quello di far rientrare, in presenza di tutti i presupposti di legge, le condotte costrittive ascrivibili all'incaricato di pubblico servizio nell'alveo operativo del reato di estorsione eventualmente aggravato dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 61 comma 1 numero 9 cod. penumero . La seconda fattispecie di reato, scorporata dal previgente articolo 317 cod. penumero ed ora regolata dall'articolo 319-quater cod. penumero , recante in rubrica la nuova denominazione di induzione indebita a dare o promettere utilità, sussiste, salvo che il fatto non costituisca più grave reato , laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità delitto, dunque, configurabile anche a carico dell'incaricato di pubblico servizio oltre che del pubblico ufficiale, sanzionato con la più mite pena della reclusione da tre ad otto anni, la cui struttura descrittiva, con riferimento alla condotta del pubblico agente comma 1 , mutua significativamente gli elementi qualificanti la “vecchia” figura della concussione per induzione. Rappresenta, invece, dato di assoluta novità la previsione, nel comma 2 dello stesso articolo 319-quater, della punizione anche del soggetto che da o promette denaro o altra utilità , il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente articolo 317 cod. penumero , diventa coautore nella nuova figura dell'induzione indebita. 4,2. Prima di esaminare la tematica di diritto intertemporale, va detto che la questione evidenziata dalla difesa dell'odierno ricorrente impone di considerare quale sia il criterio che permette di distinguere la figura della concussione prevista dal “nuovo” articolo 317 cod. penumero rispetto a quella della induzione indebita di cui all'introdotto articolo 319-quater dello stesso codice. In passato, il problema di definire cosa fosse la costrizione rispetto alla induzione non aveva costituito oggetto di analisi particolarmente approfondire, in quanto nel previgente articolo 317 cod. penumero le due condotte, in relazione agli effetti, erano sostanzialmente parificate tant'è che, nella prassi, spesso i termini venivano entrambi contestati agli imputati chiamati a rispondere del delitto di concussione, finendo per essere considerati una sorta di endiadi, vocaboli che si riteneva esprimessero un concetto unitario. La circostanza che il legislatore della novella del 2012, nello sdoppiare le fattispecie di reato, abbia riproposto, rispettivamente nella nuova versione dell'articolo 317 e nell'articolo 319-quater comma 1, formulazioni testuali sostanzialmente identiche, nelle quali l'unico dato di distinzione è, appunto, quello del verbo costringe nel primo caso, induce nel secondo , costituisce un indice che la voluntas legis sia stata nel senso di attribuire una qual continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente vigente con la conseguenza che appare senz'altro possibile continuare a valorizzare gli approdi ermeneutici cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità che, pur., nella indifferenza degli effetti pratici, aveva tracciato una linea di confine tra la condotta costrittiva e quella induttiva. In tal senso, possono essere recuperati gli approdi esegetici giurisprudenziali per i quali si vedano, tra le tante, Sez. 6, numero 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240795 Sez. 6, numero 49538 del 01/10/2003, P.G. in proc. Bertolotti, Rv. 228368 secondo i quali sia la costrizione che l'induzione si realizzano laddove il comportamento del pubblico ufficiale, che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, si sostanzi nella formulazione di una pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o di altra utilità, manifestata con forme e modalità idonee ad incidere psicologicamente sulla volontà e, quindi, sulle determinazioni del destinatario solo che, nel primo caso, si parla di costrizione perché la pretesa ha una maggiore carica intimidatoria, in quanto espressa in forma ovvero in maniera tale da non lasciare alcun significativo margine di scelta al destinatario mentre, nel secondo caso, si parla di induzione perché la pretesa si concretizza nell'impiego di forme di suggestione o di persuasione, ovvero di più blanda pressione morale, sì da lasciare al destinatario una maggiore libertà di autodeterminazione, un più ampio margine di scelta in ordine alla possibilità di non accedere alla richiesta del pubblico funzionario. Va, dunque, escluso che le modifiche introdotte dalla legge numero 190 del 2012 abbiano comportato una riqualificazione delle due condotte di costrizione e di induzione , formule lessicali che appaiono entrambe capaci di indicare sia la condotta che l'effetto solo che - come anche suggerisce il nettamente differenziato trattamento sanzionatorio - la prima descrive una più netta iniziativa finalizzata alla coartazione psichica dell'altrui volontà, che pone l'interlocutore di fronte ad un aut-aut ed ha l'effetto di obbligare questi a dare o promettere, sottomettendosi alla volontà dell'agente voluit quia coactus la seconda una più tenue azione di pressione psichica sull'altrui volontà, che spesso si concretizza in forme di persuasione o di suggestione ed ha come effetto quello di condizionare ovvero di spingere taluno a dare o promettere, ugualmente soddisfacendo i desiderata dell'agente coactus tamen voluit . In entrambe le ipotesi, quindi, la condotta delittuosa deve concretizzarsi in una forma di pressione psichica relativa sicché è fondato ritenere che continuano a restare fuori dall'ambito di operatività degli articolo 317 e 319-quater cod. penumero le condotte di violenza fisica, le quali possono eventualmente integrare gli estremi di altri reati, estranei allo statuto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione che determina, proprio per l'abuso delle qualità o dei poteri da parte dell'agente, uno stato di soggezione nel destinatario e che, per essere idonea a realizzare l'effetto perseguito dal reo, deve sempre contenere una più o meno esplicita prospettazione di un male ovvero di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, le cui conseguenze dannose il destinatario della pressione cerca di evitare soddisfacendo quella pretesa indebita, dando o promettendo denaro o altra utilità. Pregiudizio che non deve necessariamente essere contra ius, ben potendo la pressione psichica tradursi anche nella prospettazione, da parte dell'agente, di una conseguenza dannosa derivante all'esercizio dei suoi poteri in maniera formalmente doverosa, conforme al diritto ovvero ad esso non contraria prospettazione che diventa ingiusta perché connessa al perseguimento di un fine illecito, posto che l'omesso esercizio di quel potere viene condizionato dal soddisfacimento dell'indebita richiesta di dazione o di promessa. La condotta del pubblico funzionario è, dunque, capace di condizionare illecitamente la volontà, altrui in quanto espressione di uno sviamento di potere, tenuto conto che il sud esercizio o la prospettazione dell'esercizio, lungi dal realizzare quell'interesse pubblico cui l'iniziativa è solo in apparenza ispirata, diventa, in concreto, il mezzo per soddisfare un interesse privato in senso sostanzialmente conforme Sez. 6, numero 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249031 Sez. 6, Sentenza numero 33843 del 19/06/2008, Lonardo, Rv. 240794 . 4.3. Tuttavia, bisogna riconoscere come la distinzione tra i concetti di costrizione e di induzione basata esclusivamente sul maggiore o minore grado di coartazione morale ha creato in passato non poche difficoltà interpretative, talvolta tradottesi in una tendenza a dilatare la portata applicativa della previgente disposizione codicistica, che hanno portato la dottrina a dubitare della legittimità costituzionale di una norma apparentemente carente dei requisiti di tassatività nella descrizione della condotta. Lungi dal poter trarre argomenti decisivi dall'esegesi sistematica, dato che il legislatore codicistico spesso ha dimostrato di confondere i due concetti di costrizione e di induzione, oppure di assimilarli a quello di minaccia e, persino, di violenza emblematica, in tale ottica, è la sintassi poco chiara impiegata per la descrizione degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 377 bis cod. penumero , vi è oggi una rilevante e specifica ragione che suggerisce di integrare quel “tradizionale” criterio di distinzione, valorizzando un elemento obiettivo che, in molte fattispecie, può servire a dare ai due concetti in esame un tasso di maggiore determinatezza. La ragione è legata alla già considerata novità della incriminazione - sia pur con la previsione di una pena più mite rispetto a quella stabilita per il pubblico funzionario - di colui che, destinatario della induzione indebita, si sia determinato a dare o a promettere denaro o altra utilità, giusta la statuizione del comma 2 dell'articolo 319-quater cod. penumero La posizione di tale soggetto, non più vittima ma coautore del reato, è evidentemente diversa da quella del destinatario della pretesa concussiva, che, nel reato di cui al riscritto articolo 317, resta mera persona offesa, ed impone oggi di ricercare elementi sintomatici ulteriori idonei a favorire una più netta differenziazione tra i concetti di costrizione e di induzione. Sforzo ricostruttivo che, teso ad individuare un dato qualificato da aspetti di maggiore oggettività, può consentire di superare quelle situazioni di incertezza determinate dall'impiego del, talora più evanescente, criterio spiccatamente soggettivo del margine di libertà di scelta lasciato al destinatario della pretesa e ciò vale soprattutto per quei casi, ricadenti nella c.d. zona grigia , nei quali non è chiaro né è facilmente definibile se la pretesa del pubblico agente, proprio perché proposta in maniera larvata o subdolamente allusiva, ovvero in forma implicita o indiretta, abbia ridotto fino quasi ad annullare o abbia solo attenuato la libertà di autodeterminazione del privato. Tale indice integrativo è ragionevolmente rappresentato dal tipo di vantaggio che il destinatario di quella pretesa indebita consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità. Egli è certamente persona offesa di una concussione per costrizione se il pubblico agente, pur senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, lo ha posto di fronte all'alternativa “secca” di accettare la pretesa indebita oppure di subire il prospettato pregiudizio oggettivamente ingiusto al destinatario della richiesta non è lasciato, in concreto, alcun apprezzabile margine di scelta, ed è solo vittima del reato perché, lungi dall'essere motivato da un interesse al conseguimento di un qualche vantaggio diretto, si determina a dare o promettere esclusivamente per evitare il pregiudizio minacciato. Al contrario, il privato è punibile come coautore nel reato se il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formula una richiesta di dazione o di promessa ponendola come condizione per il compimento o per il mancato compimento di un atto, di un'azione o di una omissione, da cui il destinatario della pretesa trae direttamente un vantaggio indebito dunque, egli non è vittima ma compartecipe laddove abbia conservato un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta in forma più blanda o in maniera solo suggestiva, ovvero perché egli è stato allettato a soddisfare quella pretesa dalla possibilità di conseguire un indebito beneficio, il cui perseguimento finisce per diventare la ragione principale della sua decisione. Questa impostazione, più articolata rispetto a quella fondata esclusivamente sulla verifica “soggettivizzante” del diverso grado di pressione morale, appare coerente anche rispetto alla nuova collocazione che, nel codice, è stata data alla figura dell'induzione indebita, come plasticamente confermata dalla scelta di introduzione dell'articolo 319-quater subito dopo gli articoli disciplinanti le due forme di corruzione - al cui alveo sembra maggiormente avvicinarsi - e non anche dopo l'articolo sulla concussione. Ed invero, nel reato di induzione indebita il destinatario della pretesa soffre, al pari della vittima della concussione, l'abusiva iniziativa prevaricatrice del pubblico agente, dalla quale la sua volontà risulta psichicamente condizionata che, altrimenti, laddove tra i prevenuti vi fosse una posizione di piena parità, si dovrebbe passare nell'ambito di operatività di una delle figure corruttive ma, al pari del corruttore, risponde penalmente della sua condotta, per aver dato o promesso denaro o altra utilità, o perché ha subito una più tenue pretesa intimidatoria, alla quale, senza eccessivi sforzi, ben avrebbe potuto resistere, ovvero perché da quella dazione o promessa ha tratto un vantaggio non dovutogli, al cui conseguimento, in una logica quasi “negoziale”, ha finito per parametrare la sua decisione. 4.4. Ora, tenuto conto che, nel caso di specie, le condotte ritenute a carico dell'odierno ricorrente sono state correttamente qualificate in termini di concussione del pubblico ufficiale per costrizione, rispettivamente tentata nel capo d e consumata nel capo e dell'imputazione - essendo sufficiente, sul punto, richiamare quanto dettagliatamente esposto nel punto 3. condotta, dunque, agevolmente inquadrabile tanto nella fattispecie a suo tempo prevista dal previgente articolo 317 cod. penumero , quanto in quella regolata dalla nuova disposizione contenuta nel medesimo articolo, per la forza intimidatrice della minaccia - resta da chiarire, sotto l'aspetto intertemporale, se, a seguito della entrata in vigore della novella del 2012, sia ipotizzabile, con riferimento alle norme dei due appena considerati articoli, una qualche forma di abolitio criminis ai sensi del'articolo 2 comma 2 cod. penumero , ovvero un mero fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'articolo 2 comma 4 cod. penumero . La Corte ritiene di dover privilegiare la seconda delle indicate soluzioni. In tal senso vanno valorizzati, per un verso, l'esito del confronto strutturale tra le due esaminate fattispecie incriminatrici, che permette agevolmente di rilevare come, a parte l'esclusione, quale soggetto attivo, della figura dell'incaricato di pubblico servizio che, come innanzi anticipato, ha comportato una forma di abrogatio sine abolitio , il legislatore del 2012 abbia riproposto nel nuovo articolo 317 cod. penumero una descrizione degli elementi costitutivi del reato di concussione per costrizione sostanzialmente identica a quella degli elementi integranti il reato di concussione per costrizione di cui al previgente articolo 317 cod. penumero per altro verso, il risultato dell'analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, immutato in entrambe le disposizioni, essendo ugualmente colpite - fatto salvo l'aumento, con la nuova legge, del trattamento sanzionatorio - vicende criminose identiche, consistenti nell'Iniziativa di costrizione illecita posta in essere da un pubblico ufficiale. Il riconoscimento di una continuità normativa tra le due fattispecie e la sicura attribuibilità all'odierno ricorrente della qualifica di pubblico ufficiale, esclude la necessità di riqualificare i fatti accertati ed osta all'applicazione retroattiva della disposizione sopravvenuta, più sfavorevole al reo in ragione del già considerato aumento del limite edittale minimo della pena detentiva. 5. Infondato è il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del M. . Il delitto di concussione e quello di turbata libertà degli incanti possono astrattamente concorrere tra loro, trattandosi di illeciti che hanno una diversa obiettività giuridica, tutelando il primo l'interesse della pubblica amministrazione con riferimento al prestigio, alla correttezza ed alla probità dei pubblici funzionari, ed il secondo l'interesse alla libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. In tal senso, corretta appare la soluzione adottata dalla Corte territoriale che, con motivazione completa e priva di incongruenze - invero direttamente riferita al rapporto tra i reati suo capi e e d , ma implicitamente estensibile anche alla relazione tra gli analoghi reati contestati sub capi e ed f v. pagg. 13-14 sent. impugnumero - ha sostanzialmente escluso la ricorrenza di una ipotesi di concorso apparente di norme, attesa la non sovrapponibilità delle condotte oggetto di dei rispettivi addebiti tenuto conto che, nel caso della gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione dei lavori da eseguire in zona OMISSIS , vi era stata una irregolare predisposizione del bando di gara, una concordata scelta dei componenti della commissione di aggiudicazione ed una preventiva definizione delle modalità di apertura delle buste contenenti le offerte, condotte collusive atte a turbare la libertà di quel concorso e specificamente contestate al capo c dell'imputazione , tutte antecedente ed ontologicamente differenti rispetto alla specifica pretesa concussiva manifestata dal sindaco nei confronti del G. , oggetto del distinto addebito riportato nel capo d dell'imputazione. E che, nell'altro caso, quello della gara per l'affidamento dei lavori di taglio delle piante comunali, l'azione costrittiva posta in essere dall'odierno ricorrente in danno del dirigente comunale di cui al capo e dell'imputazione , aveva preceduto le successive e diverse azioni collusive che, mediante una illegittima determina di annullamento della precedente procedura e l'avvio di una nuova gara, avevano di fatto turbato lo svolgimento della ulteriore trattativa privata, con iniziative riportate nel capo f dell'imputazione. 7. Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Anche a voler trascurare il fatto che, con l'atto di appello, la richiesta difensiva con cui era stato domandato il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità, era stata espressamente formulata con riferimento ai reati contestati al M. ai capi h ed l dell'imputazione v. pag. 4 sent. impugnumero , per i quali, con la presentazione del ricorso per cassazione, non vi è stato effetto devolutivo, va sottolineato come la Corte distrettuale ne ha implicitamente escluso la ricorrenza nel momento in cui ha affermato che la pena inflitta in primo grado, pari ad anni tre mesi sette di reclusione, dovesse considerarsi congrua in relazione alla pluralità dei reati commessi, alla loro obiettiva gravità ed alla personalità criminale manifestata dall'imputato v. pag. 15 sent. impugnumero . Soluzione, questa, conforme al pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata così, tra le tante, Sez. 4, numero 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 Sez. 2, numero 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590 . 8. Quanto alla sollecitazione difensiva finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di tentata concussione di cui al più volte richiamato capo d dell'imputazione, va detto che l'istanza è stata formulata solo nel corso dell'odierna discussione ed In maniera generica, comunque in termini tali da risultare inidonea a contrastare la formale attestazione della Corte distrettuale, contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata, in ordine al computo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione dovuti a rinvii delle udienze dinanzi al G.u.p., al Tribunale ed alla stessa Corte, per richieste presentate dai difensori dell'imputato periodi che, pari a complessivi anni tre mesi uno e giorni otto, ostano alla declaratoria della estinzione del reato in esame che, risultando commesso sino al mese di giugno del 2000, si sarebbe prescritto solo il 08/07/2013. Né conduce a differente conclusione l'affermazione del difensore del M. invero, anch'essa prospettata in maniera alquanto indeterminata secondo cui alcuni di quei periodi di sospensione, asseritamele dovuti a richieste di rinvio a suo tempo avanzate per legittimo impedimento dei patrocinatori, sarebbero stati calcolati in misura superiore ai sessanta giorni, cioè maggiore di quella consentita dall'articolo 159 comma 1 numero 3 cod. penumero Ed infatti, l'esame degli atti a disposizione ha consentito di rilevare che in almeno due casi di rinvio, esattamente quelli disposti nelle udienze svoltesi dinanzi alla Corte di appello il 17/12/2010 ed il 10/11/2011, le richieste di differimento sono state avanzate non in base ad un concomitante impegno professionale ovvero ad altro legittimo impedimento del difensore, bensì per generici impegni di natura personale o familiare dell'istante, per giunta con espressa riconoscimento, da parte dello stesso richiedente, della operatività della sospensione della prescrizione per tutto il periodo intercorrente tra la data di ogni rinvio e quella delle successive udienze. 9. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.