Una banca che assicura i clienti per i casi di morte o invalidità permanente non può lamentare l’ingiusta della disposizione con la quale si prevede una delimitazione della somma assicurata che va ad identificare l’oggetto del contratto definendo i confini del rischio assicurato
Il caso. Una banca assicura i clienti per i casi di morte o invalidità permanente. Il contratto prevede che la somma assicurata sia pari al saldo in linea capitale e interessi risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio e che l’ammontare dell’indennizzo è pari alla somma assicurata, con il massimo di 50 milioni di lire per ogni rapporto, importo raddoppiato nel caso in cui risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona. La banca sostiene che la clausola sia vessatoria. Una volta deceduto un cliente però, la banca non riceve l’indennizzo e, agendo in giudizio per ottenerlo, ne approfitta per contestare la clausola che pone il limite quantitativo massimo all’indennizzo sostenendone la vessatorietà. Il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, riconosco il diritto della banca a ricevere l’indennizzo, ma escludono la natura vessatoria della clausola contestata. La banca insiste e ricorre in Cassazione. La nullità è prevista per quelle condizioni che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. La Suprema Corte, con la sentenza numero 4254/12, depositata il 16 marzo scorso, rigetta il ricorso. La Corte territoriale, del resto, ha ben applicato il principio di diritto consolidato secondo il quale «nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’articolo 1341 c.c. con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto , quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito». La clausola è legittima perché attiene all’oggetto del contratto e non limita la responsabilità. In effetti, nel caso specifico, la clausola contestata altro non è che un modo di delimitazione della somma assicurata e va ad identificare l’oggetto del contratto perché delimita il rischio assicurato non rientrando tra le clausole vessatorie dato che non stabilisce alcuna limitazione di responsabilità a favore dell’assicurazione che l’ha predisposta.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 16 marzo 2012, numero 4254 Presidente Trifone – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. La Banca di credito cooperativo Aquara stipulava un contratto di assicurazione, assicurando i sui clienti contro gli infortuni morte e invalidità permanente . Non avendo ricevuto l'indennizzo alla morte di uno di essi, titolare di più rapporti con saldo debitore, sul presupposto della vessatorietà e conseguente nullità in mancanza di specifica sottoscrizione della clausola che poneva un limite quantitativo massimo all'indennizzo pattuito - in generale individuato come pari alla somma assicurata, a sua volta coincidente con il saldo debitore - chiedeva la condanna della Nuova Tirrena Spa all'indennizzo corrispondente al saldo debitore e, in subordine, al limite massimo previsto in presenza di più rapporti. Il Tribunale, emessa ordinanza ex articolo 186-ter cod. proc. civ. rispetto all'importo massimo previsto, accoglieva la domanda negli stessi limiti, sul presupposto del carattere non vessatorio della clausola limitativa dell'indennizzo. La Corte di appello di Salerno sentenza del 20 febbraio 2010 confermava la decisione di primo grado. 2. Avverso la suddetta sentenza, la Banca propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni Spa già Nuova Tirrena . Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, la Banca deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1341, secondo comma, 1882 e 1905 cod. civ. Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la clausola non vessatoria, in quanto non limitativa della responsabilità, ma volta ad individuare l'oggetto della prestazione dell'assicurazione nell'ipotesi del verificarsi dell'evento. Invece, secondo la ricorrente, la clausola sarebbe vessatoria perché inciderebbe solo sull'indennizzo, cioè sull'ambito oggettivo di responsabilità patrimoniale dell'assicurazione. 2. Il ricorso va rigettato. È pacifico tra le parti che l'articolo 5, delle condizioni di assicurazione allegate alla polizza riprodotto in ricorso , rubricato “somma assicurata – indennizzo”, prevede che “la somma assicurata è pari al saldo in linea capitale e interessi risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio” e che “l'ammontare dell'indennizzo è pari alla somma assicurata, con il massimo di £50 milioni per ogni rapporto. Qualora risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà essere superiore a L. 100 milioni”. 2.1. Ritiene il Collegio che la clausola in argomento è un modo di delimitazione della somma assicurata, in riferimento ai diversi possibili saldi passivi dei rapporti bancari con i clienti sono integralmente assicurati i saldi passivi sino a cinquanta milioni di lire i saldi passivi superiori sono assicurati per la stessa somma se in capo allo stesso soggetto esistono più rapporti bancari con saldi passivi, la somma assicurata è comunque pari a 100 milioni di lire. La clausola, quindi, va ad identificare l'oggetto del contratto perché delimita il rischio assicurato e non rientra tra le clausole vessatorie, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma cod. civ., perché non stabilisce, a favore dell'Assicurazione che l'ha predisposta, limitazioni di responsabilità, con la conseguenza che non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto. 2.2. La Corte di merito, pertanto, ha correttamente applicato alla specie il principio di diritto, consolidato, secondo cui “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'articolo 1341 cod. civ. con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto , quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, numero 8235 . 3. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Groupama Assicurazioni Spa già Nuova Tirrena , delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.