Aiuti di Stato ricevuti per gli incentivi ai decoder: Mediaset dovrà restituire ‘zero’

Eseguendo una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegittimo, i calcoli effettuati del giudice nazionale degli importi da restituire possono anche avere come risultato un importo pari a zero.

Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza del 13 febbraio 2014, causa C-69/13. La vicenda. Nell’ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, il passaggio definitivo al digitale doveva avvenire, in Italia, entro il novembre 2012. La legge finanziaria italiana del 2004 ha previsto un contributo pubblico di 150 euro per ogni utente che acquistasse o prendesse in locazione un apparecchio per la ricezione dei segnali televisivi digitali terrestri. La legge finanziaria del 2005 ha previsto lo stesso contributo pubblico, per un importo ridotto a 70 euro. Dopo varie denunce presentate dalla Centro Europa 7 e dalla Sky Italia, la Commissione ha dichiarato, con decisione 2007/3741, che il regime di aiuti in questione era illegittimo e incompatibile con il mercato interno ed ha imposto all’Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto e dei relativi interessi. Si tratta della decisione relativa all’aiuto di Stato C-52/2005, al quale l’Italia ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali. In seguito a tale decisione, Mediaset ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale UE. Il ricorso è stato tuttavia respinto con sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione. In seguito, anche la successiva impugnazione proposta avverso tale sentenza del Tribunale è stata respinta dalla Corte con sentenza del 28 luglio 2011. Quanto recuperare? Dopo l’adozione di tale decisione, la Commissione e l’Italia hanno cooperato al fine di identificare i beneficiari e di quantificare con precisione gli importi da recuperare. In particolare, con lettera del 1° aprile 2008, la Commissione ha approvato il metodo utilizzato dall’Italia, cioè un sondaggio demoscopico diretto a stabilire il numero di utenti supplementari risultante dall’aiuto, il ricavo medio per utente, nonché i profitti supplementari. La Commissione ha anche concordato con le conclusioni secondo cui la TIMedia e la Fastweb non avevano ottenuto alcun profitto supplementare e non erano dunque soggette ad obbligo di restituzione. Di contro, la Commissione ha indicato che l’importo da recuperare presso la Mediaset ammontava a 6.844.361 euro. Sulla base di nuovi elementi, la Commissione, con lettera dell’11 giugno 2008, ha ridotto tale importo a 4.926.543 euro. Il giudice nazionale è vincolato all’importo stabilito dalla Corte di Giustizia? In seguito all’ingiunzione emessa dalle autorità italiane nel 2009, Mediaset ha versato la somma di 5.969.442 euro comprensiva degli interessi e, nello stesso tempo, ha adito il Tribunale civile, invocando l’erronea applicazione dei criteri di quantificazione stabiliti nella decisione della Commissione e l’erroneità dei calcoli effettuati per determinare i profitti supplementari derivanti dall’aiuto. Pur formulando critiche riguardo al sondaggio demoscopico e ai modelli econometrici utilizzati, la perizia ha affermato che non era stato dimostrato che l’aiuto avesse effettivamente influenzato le vendite di decoder nel corso del periodo preso in considerazione. Il giudice italiano si è dunque rivolto alla Corte di Giustizia per stabilire se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno, ma che non identifica i singoli beneficiari e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trovi vincolato dalle prese di posizione ulteriori dell’istituzione, relative all’importo esatto da recuperare presso un beneficiario determinato. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto In proposito, giova ricordare come il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, sulle modalità di recupero degli aiuti di Stato, stabilisca che in caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Inoltre, la normativa comunitaria precisa che fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 278TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione. La Commissione non è tenuta a determinare l’importo esatto da restituire. Nella sentenza che si commenta la Corte di Giustizia ricorda innanzitutto che l’istituzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato spetta, da un lato, alla Commissione, e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti. La Commissione dispone dunque di una competenza esclusiva, sotto il controllo dei giudici dell’Unione, nel valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno. Essa non è invece tenuta, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, a determinarne l’importo esatto. È sufficiente che la decisione contenga elementi che permettano al suo destinatario di determinare esso stesso, senza difficoltà eccessive, tale importo. La decisione 2007/374 è dunque obbligatoria nei confronti dell’Italia, che ne è destinataria, e vincola il giudice nazionale. Di contro, le lettere che la Commissione ha poi indirizzato all’Italia nell’ambito dello scambio di comunicazioni finalizzato a garantire l’esecuzione della decisione – lettere che identificano Mediaset come beneficiaria e precisano l’importo esatto degli aiuti da recuperare presso tale impresa – non costituiscono decisioni. Di conseguenza, tali prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della decisione non vincolano il giudice nazionale. Il giudice nazionale se ha difficoltà di quantificazione può rivolgersi alla Commissione europea. Tuttavia, la Corte sottolinea che, nell’ambito della leale cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione, i primi devono adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Se il giudice nazionale nutre dei dubbi o riscontra delle difficoltà nella quantificazione dell’importo da recuperare, può rivolgersi alla Commissione. Nella misura in cui gli elementi contenuti nelle prese di posizione della Commissione mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione della decisione di recupero, il giudice nazionale deve tenerne conto ai fini della valutazione della controversia e motivare la propria decisione alla luce dell’insieme degli atti contenuti nel fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione. Se non sono identificati i beneficiari né gli importi il giudice può anche ritenere che l’importo da restituire sia zero. La Corte ricorda inoltre che, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia, gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno devono essere recuperati secondo le modalità previste dal diritto nazionale, purché queste ultime non si risolvano nel rendere praticamente impossibile il recupero e non violino il principio di equivalenza rispetto ai procedimenti volti a dirimere controversie esclusivamente nazionali dello stesso tipo. Ai fini della quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare, il giudice nazionale deve prendere in considerazione l’insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza, compreso lo scambio di comunicazioni intervenuto tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione all’applicazione del principio di leale cooperazione. Non si può dunque escludere che, tenuto conto dell’insieme di tali elementi, i calcoli effettuati dal giudice nazionale in relazione alla quantificazione degli importi degli aiuti da restituire abbiano come risultato un importo pari a zero. Del resto, dalla documentazione contenuta nel fascicolo trasmesso dal giudice nazionale risulta che la Commissione ha espressamente ammesso, a proposito di TIMedia e Fastweb, che nessun importo avrebbe dovuto essere recuperato presso queste due imprese. In conclusione. La Corte di Giustizia, pertanto, afferma che qualora la Commissione, nella sua decisione, non abbia identificato i beneficiari né determinato con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale può dunque concludere, senza rimettere in discussione la validità della decisione né l’obbligo di restituzione degli aiuti, che l’importo da restituire è pari a zero, quando una simile conclusione derivi dai calcoli effettuati sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza.

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 13 febbraio 2014, causa C-69/13 * Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Contributo all’acquisto o al noleggio di decoder digitali – Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno – Recupero – Quantificazione dell’importo da recuperare – Ruolo del giudice nazionale – Presa in considerazione, da parte del giudice nazionale, di prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della sua decisione – Principio di leale cooperazione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione relative agli aiuti di Stato. 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra Mediaset SpA in prosieguo Mediaset e il Ministero dello Sviluppo economico, relativa al recupero dell’aiuto di Stato che la Repubblica italiana ha concesso a Mediaset nell’ambito di un regime di aiuti a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento, dichiarato incompatibile con il mercato interno dalla decisione 2007/374/CE della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa all’aiuto di Stato C 52/2005 ex NN 88/2005, ex CP 101/2004 al quale la Repubblica italiana ha dato esecuzione con il contributo all’acquisto di decoder digitali GU L 147, pag. 1 in prosieguo la decisione 2007/374 . Contesto normativo Il regolamento CE n. 659/1999 3 Il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] GU L 83, pag. 1 , al suo articolo 14, rubricato Recupero degli aiuti , stabilisce quanto segue 1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario in seguito denominata decisione di recupero” . La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. 3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto [dell’Unione] . La decisione 2007/374 4 L’articolo 1 della decisione 2007/374 dispone quanto segue Il regime al quale la Repubblica italiana ha illegittimamente dato esecuzione a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune . 5 L’articolo 2 della suddetta decisione recita 1. La Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1. 2. Il recupero viene eseguito senza indugio, secondo le procedure previste dall’ordinamento nazionale, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. 3. Gli interessi da recuperare a norma del paragrafo 2 sono calcolati in conformità della procedura di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento CE n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE n. 659/1999 [GU L 140, pag. 1] . 6 L’articolo 3 della stessa decisione dispone quanto segue Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Repubblica italiana informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi. Tali informazioni vengono comunicate tramite il questionario allegato alla presente decisione. Entro lo stesso termine di cui al primo comma la Repubblica italiana trasmette i documenti necessari a comprovare che è stata avviata la procedura di recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili . 7 Per quanto riguarda gli importi degli aiuti da recuperare, la Commissione ha precisato, ai considerando da 191 a 193 della decisione 2007/374, quanto segue 191 Nello stabilire che cosa debba essere recuperato presso le emittenti, la Commissione riconosce che determinare con precisione l’importo delle risorse statali di cui hanno effettivamente beneficiato i beneficiari è un compito in certo modo complesso. Questo perché non solo l’aiuto è stato concesso indirettamente per il tramite dei consumatori, ma anche perché era legato all’apparecchio di ricezione necessario per ricevere i servizi delle emittenti piuttosto che ai servizi in sé. 192 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte , nessuna norma di diritto comunitario impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo . 193 Pertanto, la Commissione ritiene opportuno fornire alcuni orientamenti circa il metodo da adottare per quantificare il vantaggio. In particolare, la Commissione ritiene che, considerate le caratteristiche peculiari del caso in esame, un metodo idoneo consista nel calcolare l’importo dei profitti supplementari generati, grazie alla misura in esame, dai nuovi servizi digitali e dalle offerte di televisione a pagamento o di pay per view . 8 Ai considerando da 196 a 205 della suddetta decisione, la Commissione ha fornito indicazioni sul metodo di cui al punto 193 della stessa al fine di permettere alla Repubblica italiana di quantificare precisamente gli importi da recuperare. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 A seguito dell’adozione della decisione 2007/374, la Commissione e la Repubblica italiana intrattenevano uno scambio di comunicazioni relativo all’identificazione dei singoli beneficiari del regime di aiuti dichiarato illegale e alla quantificazione precisa degli importi da recuperare. 10 In particolare, con lettera del 1° aprile 2008, la Commissione approvava il metodo utilizzato dalla Repubblica italiana, vale a dire un sondaggio demoscopico realizzato dalla società Ipsos per stabilire il numero di utenti supplementari risultante dall’aiuto in questione, il ricavo medio per utente, nonché i ricavi supplementari. La Commissione concordava anche con le valutazioni della Repubblica italiana secondo cui TIMedia e Fastweb, beneficiari dell’aiuto in questione, non erano soggette a obbligo di restituzione in quanto le indagini condotte avevano dimostrato che tali imprese non avevano ottenuto alcun profitto supplementare durante il periodo di concessione dell’aiuto in questione. Al contrario, nella stessa lettera, la Commissione esprimeva riserve a proposito dei costi evitabili sostenuti da Mediaset e indicava, di conseguenza, che l’importo dell’aiuto da recuperare presso quest’ultima ammontava ad EUR 6 844 361. 11 Con lettera dell’11 giugno 2008, la Commissione approvava, a seguito dei nuovi elementi portati a sua conoscenza dalla Repubblica italiana, il nuovo calcolo dei costi evitabili effettuato da tale Stato membro in relazione a Mediaset, in base al quale l’importo dell’aiuto da recuperare nei confronti della stessa risultava ammontare a EUR 4 926 543,22. 12 Con lettera del 23 ottobre 2009, che faceva seguito ad una nuova produzione di elementi ulteriori da parte della Repubblica italiana, la Commissione disapprovava il nuovo modello econometrico adottato da tale Stato membro, in quanto esso si riferiva a periodi diversi per l’imputazione dei costi e dei ricavi e in quanto una metodologia simile era stata già esclusa dallo stesso Stato membro in questione. La Commissione indicava in tale lettera anche che, nell’ipotesi in cui la Repubblica italiana non avesse proceduto all’immediato recupero dell’aiuto in questione presso Mediaset, essa avrebbe potuto avviare la procedura prevista dall’articolo 88, paragrafo 2, CE. 13 Con ordinanza del 12 novembre 2009, le autorità italiane ingiungevano a Mediaset di procedere al pagamento dell’importo totale di EUR 5 969 442,12, comprensivo degli interessi calcolati secondo la procedura prevista all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999. 14 L’11 dicembre 2009, dopo aver provveduto al versamento dell’importo richiesto dalle autorità italiane, Mediaset presentava dinanzi al Tribunale civile di Roma opposizione all’ingiunzione con cui chiedeva l’annullamento della suddetta ordinanza e la riduzione dell’importo da recuperare, invocando in particolare l’erronea applicazione dei criteri di quantificazione stabiliti nella decisione 2007/374 e l’erroneità dei calcoli effettuati per determinare i profitti supplementari derivanti dall’aiuto in questione. Inoltre, Mediaset chiedeva che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio. 15 Contemporaneamente, Mediaset aveva proposto ricorso di annullamento della decisione 2007/374 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Tale ricorso veniva respinto dal Tribunale con sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione T‑177/07, Racc. pag. II‑2341 . Contro tale sentenza, Mediaset proponeva impugnazione, che veniva respinta dalla Corte con sentenza del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione -403/10 P . 16 Nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, il Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia, le cui conclusioni, presentate il 6 settembre 2011 dal collegio peritale, rivolgono critiche con riguardo sia al sondaggio demoscopico utilizzato per calcolare il numero di spettatori supplementari attratti verso l’offerta pay per view e i nuovi canali digitali, sia ai modelli econometrici proposti e utilizzati dalle parti nel procedimento principale. La perizia afferma inoltre che non sarebbe dimostrato che la presenza dell’aiuto in questione abbia effettivamente influenzato le vendite di decoder nel corso del periodo preso in considerazione. Con le sue osservazioni datate 17 luglio 2012, il Ministero dello Sviluppo economico ha contestato le conclusioni della perizia. 17 In tale contesto, il Tribunale civile di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se il giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi, sull’importo dell’aiuto di Stato il cui recupero è stato disposto dalla Commissione , è ormai vincolato, sia sotto il profilo del se” che sotto quello del quanto”, alla Decisione [2007/374], come integrata dalle determinazioni assunte dalla Commissione con [le note dell’11 giugno 2008 e del 23 ottobre 2009] e confermata dalla [sentenza del Tribunale Mediaset/Commissione, cit.] In caso contrario 2 se [il Tribunale], nell’affermare, con la sentenza [Mediaset/Commissione, cit.], la competenza del giudice nazionale a pronunciarsi sull’importo dell’aiuto di Stato, ha inteso limitare un tale potere alla quantificazione di un importo che, in quanto rapportato ad un aiuto di Stato effettivamente eseguito o conseguito, debba necessariamente assumere un valore positivo e non possa pertanto essere pari a zero 3 se, invece [il Tribunale], nell’affermare, con la sentenza [Mediaset/Commissione, cit.], la competenza del giudice nazionale a pronunciarsi sull’importo dell’aiuto di Stato, ha inteso attribuire al giudice nazionale un potere di valutare la pretesa restitutoria esteso sia al se” che al quanto” e, quindi, anche il potere di negare ogni obbligo restitutorio . Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 18 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trovi vincolato non solo da tale decisione, ma anche dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito dell’esecuzione della decisione in questione, le quali invece indicano con precisione l’importo dell’aiuto da recuperare presso un beneficiario determinato. 19 A questo proposito, occorre ricordare che l’istituzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato spetta, da un lato, alla Commissione, e, dall’altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti v. sentenza del 21 novembre 2013, Deutsche Lufthansa, -284/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giurisprudenza ivi citata . 20 In base al suddetto sistema, la Commissione dispone dunque di una competenza esclusiva, sotto il controllo dei giudici dell’Unione, nel valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2003, van Calster e a., -261/01 e -262/01, Racc. pag. I‑12249, punto 75 del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, -368/04, Racc. pag. I‑9957, punto 38, nonché Deutsche Lufthansa, cit., punto 28 . 21 Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, a determinare l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al suo destinatario di determinare egli stesso, senza difficoltà eccessive, tale importo v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, -480/98, Racc. pag. I‑8717, punto 25 Mediaset/Commissione, cit., punto 126, e dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, -81/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 102 . 22 Infatti, quando si trova di fronte ad un regime di aiuti, la Commissione non è di norma in grado di identificare con precisione l’importo dell’aiuto percepito da ciascuno dei singoli beneficiari, e quindi le circostanze particolari proprie di uno dei beneficiari di un regime di aiuti possono essere valutate solo nella fase del recupero dell’aiuto v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, -310/99, Racc. pag. I‑2289, punti da 89 a 91 . 23 Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi nei confronti dei destinatari dalle stesse designati. Di conseguenza, lo Stato membro destinatario di una decisione della Commissione che gli impone di recuperare gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno è tenuto, ai sensi di tale articolo, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, -209/00, Racc. pag. I‑11695, punto 31, e del 26 giugno 2003, Commissione/Spagna, -404/00, Racc. pag. I‑6695, punto 21 . Questa obbligatorietà vale per tutti gli organi dello Stato, ivi compresi i giudici v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 1987, Albako Margarinefabrik, 249/85, Racc. pag. 2345, punto 17 . 24 Mentre la decisione 2007/374, divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte Mediaset/Commissione, cit., è dunque obbligatoria nei confronti della Repubblica italiana, che ne è destinataria, e deve pertanto essere considerata vincolante per il giudice nazionale, lo stesso non può dirsi delle lettere che la Commissione ha successivamente indirizzato alla Repubblica italiana nell’ambito dello scambio di comunicazioni finalizzato a garantire l’esecuzione immediata ed effettiva della suddetta decisione. 25 Infatti, a questo proposito, occorre rilevare che tali lettere, e in particolare quelle datate 11 giugno 2008 e 23 ottobre 2009 che identificano Mediaset come beneficiario del regime di aiuti in questione e determinano con precisione l’importo degli aiuti da recuperare presso la stessa, non costituiscono decisioni ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE. 26 È giocoforza anche constatare che tali prese di posizione non compaiono tra gli atti che possono essere adottati sulla base del regolamento n. 659/1999. 27 Del resto, la stessa Commissione ha riconosciuto, nelle sue osservazioni, che le sue prese di posizione non miravano a integrare o modificare il contenuto della decisione 2007/374 e che le stesse erano prive di qualsiasi valore vincolante. 28 Pertanto, le prese di posizione della Commissione nell’ambito dell’esecuzione della decisione 2007/374 non possono essere considerate vincolanti per il giudice nazionale. 29 Ciò detto, va ricordato che l’applicazione della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra, da un lato, i giudici nazionali, e, dall’altro, la Commissione e i giudici dell’Unione, nell’ambito della quale ciascuno agisce in funzione del ruolo assegnatogli dal Trattato FUE. Nell’ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato, come deriva dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE v. sentenza Deutsche Lufthansa, cit., punto 41 . 30 Pertanto, se il giudice nazionale nutre dei dubbi o riscontra delle difficoltà in relazione alla quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare, lo stesso dispone sempre della possibilità di rivolgersi alla Commissione affinché quest’ultima gli fornisca il suo contributo conformemente al principio di leale cooperazione, come emerge in particolare dai punti da 89 a 96 della comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali GU 2009, C 85, pag.1 . 31 Pertanto, sebbene le prese di posizione della Commissione non possano vincolare il giudice nazionale, occorre rilevare che, nella misura in cui gli elementi contenuti nelle suddette prese di posizione, nonché nei pareri della Commissione eventualmente richiesti dal giudice nazionale nella situazione descritta al punto precedente, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero, e considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale deve tenerne conto come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito e motivare la propria decisione alla luce dell’insieme del contenuto del fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione. 32 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito dell’esecuzione della decisione in questione. Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito. Sulle questioni seconda e terza 33 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il giudice nazionale, in sede di determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare e qualora la Commissione, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire, possa concludere che l’importo dell’aiuto da restituire è pari a zero quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti portati alla sua conoscenza. 34 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia, il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale, purché queste ultime non si risolvano nel rendere praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto dell’Unione e non violino il principio di equivalenza rispetto ai procedimenti volti a decidere controversie dello stesso tipo, ma esclusivamente nazionali v. sentenza del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, -382/99, Racc. pag. I‑5163, punto 90 . Il contenzioso relativo a tale recupero rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale v., in tal senso, ordinanza del 24 luglio 2003, Sicilcassa e a., -297/01, Racc. pag. I‑7849, punti 41 e 42 . 35 Inoltre, come ricordato ai punti 22, 23 e 29 della presente sentenza, dal momento che la Commissione, nella sua decisione, non ha identificato i singoli beneficiari dell’aiuto in questione e non ha nemmeno determinato con precisione gli importi dell’aiuto da recuperare, spetta al giudice nazionale, qualora sia investito della questione, pronunciarsi sull’importo dell’aiuto il cui recupero è stato disposto dalla Commissione. In caso di difficoltà, come indicato al punto 30 della presente sentenza, il giudice nazionale dispone sempre della possibilità di rivolgersi alla Commissione affinché quest’ultima gli fornisca il suo contributo conformemente al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 36 Ne consegue che, ai fini della quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare, il giudice nazionale deve prendere in considerazione, nella situazione descritta al punto 31 della presente sentenza, l’insieme degli elementi rilevanti portati a sua conoscenza, ivi compreso lo scambio di comunicazioni intervenuto tra la Commissione e le autorità nazionali in relazione all’applicazione del principio di leale cooperazione. 37 Non si può dunque escludere che, tenuto conto dell’insieme di tali elementi, i calcoli effettuati dal giudice nazionale in relazione alla quantificazione degli importi degli aiuti da restituire abbiano come risultato un importo pari a zero. 38 Del resto, dalla documentazione contenuta nel fascicolo trasmesso dal giudice nazionale risulta che la Commissione ha espressamente ammesso, a proposito di TIMedia e Fastweb, che nessun importo avrebbe dovuto essere recuperato presso queste due imprese. 39 Di conseguenza, e senza con ciò rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione né l’obbligo di restituzione degli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno, il giudice nazionale può determinare un importo dell’aiuto da recuperare pari a zero, nei limiti in cui tale determinazione derivi direttamente dall’operazione di quantificazione delle somme da recuperare. 40 Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che il giudice nazionale, in sede di determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare e qualora la Commissione, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire, può concludere, senza con ciò rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione né l’obbligo di restituzione degli aiuti in questione, che l’importo dell’aiuto da restituire è pari a zero quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti portati alla sua conoscenza. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Seconda Sezione dichiara 1 Se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito dell’esecuzione della decisione in questione. Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito. 2 Il giudice nazionale, in sede di determinazione esatta degli importi degli aiuti da recuperare e qualora la Commissione europea, nella sua decisione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno, non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire, può concludere, senza con ciò rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione europea né l’obbligo di restituzione degli aiuti in questione, che l’importo dell’aiuto da restituire è pari a zero quando ciò derivi dai calcoli effettuati sulla base dell’insieme degli elementi rilevanti portati alla sua conoscenza. * Fonte http //curia.europa.eu/