Impossibilità di sottoporre il m.a.e. ad impugnazione diretta dinanzi alla Autorità Giudiziaria italiana differenza tra m.a.e. per finalità processuali od esecutive efficacia del provvedimento coercitivo straniero e computo del periodo di detenzione sofferto in Italia nel caso di condanna all’estero.
Sono questi alcuni dei principi generali individuati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza numero 10054 del 1° marzo 2013. Il caso. La Corte di Appello di Venezia rigettava l’istanza di revoca della misura cautelare avanzata da V.A., soggetto nei cui confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo dal Tribunale regionale di Rzeszow Polonia in particolare, l’istanza de qua era finalizzata ad ottenere la scarcerazione – o, in subordine, la misura degli arresti domiciliari – sulla scorta della ritenuta decorrenza del termine prefissato nel m.a.e. emesso dalle autorità polacche. Avverso il rigetto della Corte territoriale, V.A. proponeva appello ex articolo 310 c.p.p. al Tribunale della Libertà che, qualificando l’impugnazione come ricorso ex articolo 719 c.p.p., ne ordinava la trasmissione per competenza alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il giorno dopo la decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza, statuiva la consegna di V.A. alla Polonia, in accoglimento del m.a.e. predetto. Avverso tale decisione, il soggetto ricorreva personalmente per cassazione, deducendo in primis, inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con precipuo riferimento agli articolo 274 lett. c e 275 c.p.p. ed ai principi di proporzionalità e gradualità nella scelta della misure cautelari in secundis, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte Territoriale omesso di valutare gli elementi difensivi addotti dalla difesa con riguardo alla misura cautelare in atto. Ulteriore ricorso è stato avanzato dai difensori di V.A., i quali hanno dedotto, principalmente, la violazione e falsa applicazione degli articolo 7 e 8, l. 69/2005 e dell’articolo 2, comma 1, della decisione quadro del Consiglio dell’UE numero 584/2002, in ragione della inammissibilità dell’utilizzo del m.a.e. per l’esecuzione del provvedimento di arresto temporaneo emesso dalle autorità polacche per la durata di giorni 14, laddove il m.a.e. può essere utilizzato solo per l’esecuzione di pene o misure di sicurezza di durata superiore a 4 mesi. Ferma restando, inoltre, la eccepita estinzione della misura cautelare per l’avvenuto decorso del predetto termine di 14 giorni. Corretta applicazione della normativa sul MAE. I Supremi Giudici di legittimità, nel decidere l’inammissibilità dei ricorsi proposti, hanno avuto modo di chiarire i termini entro i quali vada correttamente valutata la normativa de qua. Anzitutto, è stato precisato come non sia ammessa, da parte della Autorità Giudiziaria italiana, una declaratoria di inammissibilità del mandato di arresto europeo emesso dalle autorità polacche, così come richiesto dal ricorrente ciò in quanto il provvedimento de quo risulta essere espressione dell’esercizio della sovranità del Paese richiedente la cooperazione e, come tale, ovviamente non può essere soggetto a diretta impugnazione dinanzi l’autorità giudiziaria italiana. Inoltre, è stata precisata la differenza tra il m.a.e. per finalità processuali od esecutive nel primo caso – come nella fattispecie in esame – il limite di pena previsto per i fatti oggetto del medesimo mandato, così come sanzionati dal Paese emittente, è quello di durata massima non inferiore a 12 mesi, sicuramente rispettato dalle autorità richiedenti solo nel secondo caso, invece, tale limite è non inferiore a 4 mesi, pertanto anche sul punto il ricorso va ritenuto inammissibile. Per ciò che concerne, infine, il dedotto termine di 14 giorni cui è legata l’efficacia del provvedimento coercitivo della a.g. polacca, esso non può essere ritenuto suscettibile di applicazione extraterritoriale e non può avere, pertanto, alcun rilievo all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, decorrendo dal momento della materiale consegna dell’indagato/imputato, e non certo da quello in cui è stato emesso il titolo custodiale adottato dalla a.g. italiana sulla base del m.a.e. ricevuto dall’autorità estera richiedente. Fermo restando che, in ogni caso, il periodo di detenzione sofferto in Italia in attesa della consegna al Paese emittente il mandato di arresto europeo, andrà poi scomputato dalla pena che sarà eventualmente inflitta, in caso di condanna, alla persona reclamata. I limiti dei motivi aggiunti al ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha avuto anche modo di ribadire un principio di diritto processuale penale, precipuamente afferente i c.d. motivi nuovi al ricorso per cassazione in effetti, è stato chiarito che non sono consentiti motivi aggiunti che risultino essere scollegati dai capi o dai punti della decisione già investiti dell’atto di gravame originario. Altrimenti detto, la novità è esclusivamente riferita ai motivi e, cioè, alle ragioni finalizzate ad argomentare e supportare le doglianze sui singoli punti o capi della sentenza impugnata già censurati nel ricorso principale.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 febbraio - 1 marzo 2013, numero 10054 Presidente Serpico – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2012 la Corte d'appello di Venezia ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di V.A. - sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere a seguito di un provvedimento da quella stessa Corte pronunziato il 20 novembre 2012, sulla base di un mandato di arresto Europeo emesso dal Tribunale regionale di Rzeszow Polonia in data 25 aprile 2012 per diversi reati di truffa commessi nel territorio polacco in epoca ricompresa tra gli anni 2006-2007, a norma degli articolo 286 e 294 del codice penale polacco - al fine di ottenere la revoca della misura cautelare per decorso del termine prefissato nel m.a.e. emesso dalle autorità polacche, ovvero, in via subordinata, la sua sostituzione con la diversa misura degli arresti domiciliari. 2. Con ordinanza del 9 gennaio 2013 il Tribunale di Venezia, pronunciandosi a seguito dell'impugnazione proposta nell'interesse del V. , ex articolo 310 c.p.p., avverso la su citata ordinanza emessa dalla Corte d'appello in data 10 dicembre 2012, la qualificava come ricorso ex articolo 719 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti, per competenza, a questa Suprema Corte. Due i motivi enunciati dalla difesa a sostegno dell'atto di impugnazione a violazione dell'articolo 275, comma 3, c.p.p., in ragione della inadeguatezza della più grave misura cautelare nel caso concreto applicata, tenuto conto del fatto 1 che egli non aveva avuto conoscenza, fin quando era spontaneamente rientrato in Italia dagli U.S.A., dove aveva un domicilio temporaneo, del provvedimento cautelare della Corte d'appello che, in data 28 giugno 2012, aveva imposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla P.G. 2 che aveva mantenuto la sua residenza in Padova, ove risiede la madre, la quale è conduttrice di un appartamento in cui egli potrebbe essere ospitato 3 che lo stesso pericolo di fuga sarebbe insussistente, qualora venissero disposte adeguate cautele per impedire l'utilizzazione del passaporto e dei documenti equipollenti validi per l'espatrio b violazione dell'articolo 1, comma 2, della L. numero 69/2005, trattandosi di una consegna richiesta per esigenze processuali, ed in relazione alla quale era stato stabilito un termine della durata complessiva e predeterminata di quattordici giorni, inferiore a quello già scontato dal V. . 3. Successivamente, con sentenza del 10 gennaio 2013, la Corte d'appello di Venezia ha disposto la consegna alla Polonia di V.A. , in accoglimento della richiesta di cui al m.a.e. emesso dalla su citata autorità polacca in data 25 maggio 2012, sulla base di una conforme ordinanza di custodia cautelare emessa il 29 febbraio 2012 dal Tribunale Circondariale di Rzeszow, con la condizione che il V. , a norma dell'articolo 19, lett. e , della L. numero 69/2005, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dalle autorità della Polonia. La Corte d'appello, inoltre, ha rigettato contestualmente la richiesta di modifica della misura cautelare in atto. 4. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Venezia ha personalmente proposto ricorso per cassazione il V. , deducendo, con riferimento al solo capo relativo alla misura cautelare, i seguenti motivi di doglianza a inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606, lett. c , c.p.p., in relazione alla violazione degli articolo 274, lett. c , c.p.p. e 275 c.p.p., sulla base delle medesime ragioni già addotte a sostegno della precedente impugnazione, tenuto conto, in particolare, dei principii di proporzione e gradualità nella scelta della misura cautelare, nonché del carattere apodittico delle affermazioni dalla Corte d'appello rese circa il fatto che le esigenze cautelari sarebbero rimaste immutate ed, infine, del fatto che la misura cautelare sarebbe ormai estinta per l'avvenuto decorso del termine di quattordici giorni previsto dalle autorità polacche b mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di vagliare gli elementi prospettati a favore dell'indagato e i rilievi difensivi svolti in ordine alla misura cautelare in atto, limitandosi ad affermare che egli avrebbe dimostrato estrema mobilità attraverso stabili contatti intrattenuti con gli Stati Uniti. 5. Ulteriore ricorso per cassazione avverso la su citata sentenza della Corte d'appello di Venezia è stato proposto dai difensori di fiducia del V. , che hanno dedotto al riguardo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto. 5.1. Violazione e falsa applicazione degli articolo 7 e 8 della L. numero 69/2005 e dell'articolo 2, comma 1, della decisione quadro del Consiglio dell'U.E. del 13 giugno 2002, numero 584, in ragione della inammissibilità dell'utilizzo dello strumento del m.a.e. per l'esecuzione del provvedimento di arresto temporaneo emesso dalle autorità polacche per la durata di quattordici giorni, laddove l'articolo 2, comma primo, della su citata decisione quadro prevede l'utilizzo del m.a.e. solo per la esecuzione di pene o misure di sicurezza di durata superiore a quattro mesi. La stessa normativa interna polacca, che al riguardo non distinguerebbe tra il m.a.e. processuale e quello esecutivo, non consentirebbe l'emissione di un m.a.e. per l'esecuzione dell'arresto temporaneo, con la ulteriore conseguenza che consentire l'esecuzione di un m.a.e. per l'esecuzione di una misura cautelare di durata inferiore ai quattro mesi si porrebbe in contrasto con la normativa Europea. Ove non fosse possibile accedere a tale interpretazione, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della L. numero 69/2005 per contrasto con l'articolo 10, comma primo, Cost., nella parte in cui non prevede il rifiuto obbligatorio di consegna in caso di violazione dei termini di durata minima di cui all'articolo 2, comma 1, della su citata decisione quadro, nonché la questione pregiudiziale, ex articolo 267 T.U.E., relativa all'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, della stessa decisione quadro, al fine di chiarire se il limite temporale ivi indicato si applichi o meno alle misure cautelari determinate nella durata. 5.2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 1, lett. a , della I. numero 69/2005, per omessa motivazione circa la sussistenza di un trattamento discriminatorio che sarebbe stato praticato nei confronti del ricorrente in quanto sottoposto a misura cautelare sulla sola base del fatto che egli non è residente in Polonia, mentre nei confronti di un cittadino polacco imputato del medesimo reato l'ordine di arresto temporaneo non sarebbe applicato. Il provvedimento cautelare polacco, inoltre, sarebbe stato emesso sulla base di un mero pregiudizio e non di indizi gravi, precisi e concordanti. 5.3. Estinzione della misura cautelare per l'avvenuto decorso del termine di quattordici giorni, atteso che il codice di rito polacco articolo 598 p.2 prevede che il termine di decorrenza dell'arresto temporaneo di cui all'articolo 265 dello stesso codice debba computarsi dalla data dell'arresto avvenuto all'estero, con la conseguenza che la richiesta misura, laddove considerata in astratto ammissibile, sarebbe già decaduta. 6. Con memorie illustrative depositate in data 20 febbraio 2013 i difensori del ricorrente hanno ribadito le ragioni già esposte a sostegno del ricorso in merito alla compatibilità con l'articolo 5 C.E.D.U. dell'istituto dell'arresto temporaneo previsto dalla normativa interna dell'ordinamento polacco, nonché riguardo alla decorrenza del termine di quattordici giorni, computabile dal momento dell'arresto effettivo, anche se avvenuto all'estero, e non dalla consegna. Hanno altresì dedotto, nelle su indicate memorie illustrative, l'insussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza e la violazione dell'articolo 6, comma 3, della L numero 69/2005, per la mancata allegazione della copia del provvedimento restrittivo ordinanza resa in data 29 febbraio 2012 dal Tribunale di zona di Rzeszow sulla cui base le autorità polacche hanno emesso il m.a.e 7. All'odierna udienza di discussione, preliminarmente, si è provveduto alla riunione per connessione dei procedimenti originati dai su indicati ricorsi. Considerato in diritto 8. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e proposti per motivi non consentiti dalla legge. 9. In tal senso, devono ritenersi non meritevoli di accoglimento il primo ed il terzo motivo di doglianza prospettati nel ricorso presentato nell'interesse del V. v., supra, i parr. 5.1. e 5.3. , ove si consideri, da un lato, che essi presuppongono una non consentita declaratoria di inammissibilità del m.a.e. emesso dalle autorità polacche, poiché asseritamente adottato al di fuori delle condizioni di legge previste dal relativo ordinamento, e che, dall'altro lato, essi si fondano su una errata interpretazione delle pertinenti disposizioni della decisione quadro numero 584/2002 del Consiglio dell'Unione Europea, derivante da una confusione tra le distinte finalità, processuale o esecutiva, del mandato di arresto Europeo ex articolo 1, par. 1, della su citata decisione quadro . Al riguardo è agevole rilevare, per un verso, che il provvedimento dell'autorità polacca, in quanto manifestazione di esercizio della sovranità del Paese richiedente la cooperazione, certamente non può, in se stesso, essere soggetto a diretta impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria italiana Sez. Unumero , numero 30769 del 21/06/2012, dep. 27/07/2012, Rv. 252892 Sez. 6, numero 5447 del 12/12/2001, dep. 2002, Castellucci, Rv. 220871 , e, per altro verso, che il mandato di arresto Europeo costituisce una decisione giudiziaria che può essere emessa per finalità processuali - ossia, come nel caso di specie, ai fini dell'esercizio di un'azione penale - ovvero esecutive, ossia ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà nella prima ipotesi, che è quella che direttamente interessa nel caso in esame, come chiarito dalla stessa formulazione letterale del m.a.e. emesso dalle autorità polacche e come, peraltro, già puntualmente rilevato dalla Corte territoriale nell'impugnata pronuncia, il limite di pena previsto per i fatti oggetto del m.a.e., sì come sanzionati dalle leggi dello Stato membro emittente, è quello di durata massima non inferiore a dodici mesi articolo 2, par. 1, della decisione quadro su menzionata e articolo 7, comma 3, della L numero 69/2005 , limite, questo, senz'altro rispettato dalle autorità richiedenti, mentre il limite della durata non inferiore a quattro mesi si riferisce alla diversa ipotesi del mandato d'arresto Europeo emesso per finalità esecutive ossia, in caso di esecuzione di una sentenza di condanna , secondo quanto stabilito dagli articolo 2, par. 1, seconda ipotesi, della decisione quadro numero 584/2002 e dall'articolo 7, comma 4, della su citata legge numero 69/2005. In tal senso, dunque, la formulazione delle disposizioni normative interne e di quelle contemplate nell'ambito del diritto derivato dell'Unione Europea risulta perfettamente coincidente, non da luogo ad alcun contrasto e non crea alcuna divergenza foriera di questioni di costituzionalità o di compatibilità della normativa nazionale con quella Euro-unitaria. L'ordinanza di custodia cautelare per un periodo di tempo determinato posta alla base del mandato di arresto Europeo emesso dalle autorità polacche costituisce, pertanto, un provvedimento coercitivo che, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare l'emissione di un m.a.e., ove di consideri che l'articolo 6, comma 1, lett. c , della L. 22 aprile 2005, numero 69, si riferisce ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano le ragioni, purché inerenti, come nel caso di specie, al processo v., in motivazione, Sez. 6, numero 2711 del 20/01/2010, dep. 21/01/2010, Rv. 245793 . Al riguardo occorre altresì considerare a che tale provvedimento non è di per sé fondato su ragioni e finalità incompatibili con i diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi costituzionali, che a quelli enunciati nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo b che, come già accennato sopra, non possono essere, dall'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, sindacate le vantazioni discrezionali che hanno condotto l'omologa autorità dello Stato emittente alla sua adozione e che il termine di quattordici giorni cui è legata l'efficacia del provvedimento coercitivo dell'a.g. polacca non può essere ritenuto suscettibile di applicazione extraterritoriale e non può avere, dunque, alcun rilievo all'interno del nostro ordinamento giuridico, decorrendo dal momento della consegna dell'imputato, e non certo da quello - coordinato esclusivamente a finalità di consegna nel quadro dei rapporti di cooperazione giudiziaria fra Stati membri dell'U.E. - in cui è stato emesso il provvedimento cautelare adottato dall'a.g. italiana sulla base del m.a.e. ricevuto dall'autorità estera. Invero, costituisce frutto di un insegnamento giurisprudenziale pacifico, ed ormai da tempo elaborato in questa Sede, il principio secondo cui l'efficacia temporalmente limitata attribuita dall'autorità giudiziaria estera ad un suo provvedimento cautelare non può certo ritenersi esaurita per effetto della restrizione subita dal ricorrente nel nostro Paese, tenuto conto del diverso titolo e del diverso scopo ad essa sottesi da ultimo, Sez. 6, numero 13545 del 05/04/2012, dep. 11/04/2012, Rv. 252574 . Ne consegue che il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare straniera posta a fondamento del m.a.e. non può che decorrere dal momento in cui la persona richiesta in consegna viene posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente Sez. 6, numero 14976 del 02/04/2009, dep. 07/04/2009, Rv. 243080 Sez. 6, numero 16544 del 27/04/2010, dep. 28/04/2010, Rv. 246749 . Ne consegue, ancora, che il periodo di detenzione sofferto in Italia nella prospettiva della consegna potrà essere scomputato dalla pena che verrà eventualmente inflitta alla persona reclamata in caso di condanna, avuto riguardo al principio generale della deducibilità del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione, sulla base dei meccanismi indicati dall'articolo 26 della su menzionata decisione quadro 2002/584/GAI - accettata da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e, dunque, dallo stesso Stato di emissione del m.a.e. in oggetto - secondo cui lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto Europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà . A tal fine, prosegue il par. 2 della su citata disposizione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto Europeo . Si tratta di un principio di ordine generale, di comune applicazione nello spazio giudiziario Europeo, il cui ambito di operatività non soffre eccezioni ed al cui rispetto tutti gli ordinamenti nazionali devono, conseguentemente, intendersi parimenti obbligati. 10. Parimenti inammissibile, in quanto fondato su affermazioni del tutto generiche ed apodittiche, deve ritenersi, poi, il secondo motivo di doglianza prospettato nel ricorso presentato nell'interesse del V. , sol che si consideri il principio, in questa Sede da tempo stabilito, secondo cui la situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona richiesta in consegna, prevista dall'articolo 18, comma 1, lett. a , della L. numero 69/2005, quale specifica causa di rifiuto da parte dello Stato italiano, deve risultare da circostanze oggettive, non potendosi ritenere sufficiente la mera, ipotetica e del tutto indimostrata allegazione di possibili discriminazioni legate alla cittadinanza, ovvero a non meglio precisati pregiudizi nell'applicazione della legge da parte di un ordinamento che ha aderito all'Unione Europea e che si richiama, pertanto, ad un quadro comune di principii di civiltà giuridica all'interno dello spazio Europeo di libertà, sicurezza e giustizia Sez. 6, numero 17280 del 05/05/2010, dep. 06/05/2010, Rv. 247087 Sez. F., numero 33642 del 13/09/2005, Rv. 232120 . Costituiscono, inoltre, motivi nuovi non consentiti, poiché del tutto scollegati dai capi o punti della decisione già investiti dall'atto originario di gravame, ai sensi dell'articolo 581, comma 1, lett. a , c.p.p., gli ulteriori profili di doglianza enunciati nelle memorie difensive con riguardo all'insussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza ed alla violazione dell'articolo 6, comma 3, della L. numero 69/2005, per la mancata allegazione della copia del provvedimento restrittivo v., supra, il par. 6 . Al riguardo è noto che, in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la novità è riferita ai motivi , e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso Sez. 1, numero 40932 del 26/05/2011, dep. 10/11/2011, Rv. 251482 v., inoltre, Sez. 6, numero 73 del 21/09/2011, dep. 04/01/2012, Rv. 251780 . 11. Inammissibili, infine, devono ritenersi i motivi di doglianza formulati nei relativi ricorsi, sia da parte della difesa che, personalmente, dalla parte interessata v., supra, i parr. 2., 4 e 5. , con riguardo alle richieste aventi ad oggetto i vari profili attinenti alla limitazione della libertà personale. Invero, come più volte chiarito da questa Suprema Corte, una volta disposta la consegna della persona richiesta all'autorità giudiziaria dello Stato emittente, le censure sullo status libertatis perdono di interesse, perché nella procedura di consegna basata sul mandato di arresto Europeo, a differenza della procedura estradizionale, nella quale è rimessa alla valutazione dell'autorità politica la decisione circa l'estradizione dopo l'esaurimento della fase giurisdizionale articolo 708 c.p.p. , si instaura, a seguito della pronuncia definitiva di consegna emessa ai sensi della legge numero 69/2005, una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore articolo 23 della su citata legge , il soggetto interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato membro di emissione, senza che possa venire in questione, proprio per la natura meramente esecutiva di tale adempimento, la sussistenza di pericula libertatis Sez. 6, numero 17631 del 3/5/2007, dep. 8/5/2007, Sciaboni, Rv. 236219 Sez. 6, numero 17632 del 3/5/2007, dep. 8/5/2007, Melina Sez. 6, numero 11325 del 12/3/2008, dep. 3/3/2008, Chelcea, Rv. 238726 Sez. 6, numero 15627 del 14/4/2008, dep. 15/4/2008, Usturoi Sez. 6, numero 24396, del 13/5/2008, dep. 16/5/2008, Ismaili da ultimo, v. Sez. F., 21 agosto 2012, dep. 22 agosto 2012, numero 32964, Manea . Tale principio, già stabilito in tema di estradizione dall'articolo 704, comma 3, cod. proc. penumero e condizionato, in quel caso, dalla presenza di una richiesta dell'autorità di governo in tal senso formulata, nei caso del mandato d'arresto Europeo risulta ancor più cogente, poiché la decisione giudiziale costituisce l'unico presupposto per dar luogo alla consegna, che prelude ad una fase solo esecutiva, in relazione alla quale non ha fondamento parlare di misure cautelari, e, conseguentemente, di adeguatezza o di esigenze cautelari quali presupposto della restrizione della libertà. 12. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare nella misera di Euro mille. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'articolo 22, comma 5, della L. numero 69/2005. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 5, L. numero 69 del 2005.