Non si dà assorbimento del delitto di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 c.p. in quello di cui all’articolo 582 c.p., quand’anche la condotta del pubblico agente si esaurisca nella mera produzione delle lesioni personali e ricorra tra i due illeciti il nesso teleologico di cui all’articolo 61 numero 2 c.p., configurandosi invece un rapporto di concorso formale tra i reati, i quali offendono beni giuridici distinti.
Questo il principio pronunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 4584, depositata il 30 gennaio 2015. Il fatto. Il Tribunale di Novara dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di lesioni personali aggravate perché estinto per intervenuta rimessione della querela, dichiarando ivi assorbito il concorrente reato di abuso d’ufficio, parimenti contestato all’imputato nella sua qualità di Agente della Polizia di Stato, per avere sottoposto a maltrattamenti e violenze tre ragazzi, tratti in stato di arresto in flagranza di reato. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara deducendo violazione della legge penale. Il Collegio ha ritenuto suscettibile di revisione critica la tesi dell’assorbimento del delitto di abuso d’ufficio in quello di lesioni personali, ciò dissentendo con gli approdi interpretativi della giurisprudenza. La tesi della giurisprudenza. È stato, infatti, affermato che, qualora il comportamento del pubblico ufficiale si concretizzi nella violazione di una norma penale generale diretta a sanzionare chiunque commetta il fatto da essa previsto es. percosse, lesioni, minacce, ingiuria , si configura unicamente tale ipotesi di reato, eventualmente aggravata dall’articolo 61 numero 9 c.p., quando il fatto è stato commesso anche con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica esercitata. In tal caso, il comportamento di abuso è assorbito ed esaurito in questa ultima fattispecie, che si pone come lex specialis a quella di cui all’articolo 323 c.p La revisione critica del Collegio. La tesi dell’esistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di abuso d’ufficio e quelli sopra considerati, non convince il Collegio, poiché non tiene conto che uno dei criteri organizzati ai fini della risoluzione dei casi di concorso apparente di norme rispetto alla medesima fattispecie concreta consiste nell’individuazione dell’oggettività giuridica ovvero del bene protetto dalle norme potenzialmente applicabili. Secondo una recente pronuncia della Corte di legittimità, infatti, è proprio l’oggettività giuridica dei reati considerati a fungere da criterio guida per stabilire la natura dei rapporti tra loro intercorrenti e quando essa sia diversa sussiste il concorso materiale e non già l’assorbimento tra gli illeciti poiché offendono beni giuridici distinti. Non è solo in base al criterio della differente oggettività giuridica che il Collegio ritiene debba escludersi l’applicazione di un rapporto di specialità tra i delitti di abuso d’ufficio e quello di lesioni personali o l’assorbimento del primo nel secondo. Infatti, in pronunce non recentissime, è stato in particolare affermato che la clausola di consunzione contenuta della proposizione iniziale dell’articolo 323 c.p. «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» vale non solo in quanto vi sia una totale riproduzione degli elementi costitutivi del reato di abuso in quelli di altra fattispecie penale più grave, ma anche a condizione che il reato più grave leda la sfera di interessi della pubblica amministrazione, come si desume dal carattere residuale che, riveste ancora il reato di abuso d’ufficio. La funzione residuale assegnata dal legislatore al reato di cui all’articolo 323 c.p. nel panorama delle condotte di abuso dei poteri pubblici, deve ritenersi essere stata mantenuta, sia pure circoscritta al rapporto con i più gravi reati. Concorso formale. Il Collegio, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ha pronunciato il seguente principio di diritto «non si dà assorbimento del delitto di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 c.p. in quello di cui all’articolo 582 c.p., quand’anche la condotta del pubblico agente si esaurisca nella mera produzione delle lesioni personali e ricorra tra i due illeciti il nesso teleologico di cui all’articolo 61 numero 2 c.p., configurandosi invece un rapporto di concorso formale tra i reati, i quali offendono beni giuridici distinti». Per tali ragioni, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino per il giudizio di secondo grado.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 novembre 2014 – 30 gennaio 2015, numero 4584 Presidente Ippolito – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Novara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di I.F. in ordine al reato di lesioni personali aggravate articolo 582, 61 numero 9 cod. penumero perché estinto per intervenuta remissione della querela, dichiarando ivi assorbito il concorrente reato di abuso d'ufficio articolo 323 cod. penumero , parimenti contestato all'imputato nella sua qualità di Agente della Polizia di Stato, per avere sottoposto a maltrattamenti e violenze tre ragazzi, tratti in arresto in flagranza di reato in occasione di incidenti di piazza e poi condotti presso la Questura di Novara. Previa analitica disamina del compendio probatorio, poggiante in parte preponderante, ancorché non esclusiva, sulle dichiarazioni delle parti offese, il Tribunale ha però preso atto della volontà di quest'ultime di rimettere le querele proposte, adottando le conseguenti determinazioni in ordine al reato di lesioni, pur qualificato aggravato ai sensi dell'articolo 61 numero 9 cod. penumero . Quanto all'abuso d'ufficio, il Tribunale ha osservato che, in forza del suo carattere residuale ed in applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 15 cod. penumero , deve escludersi la possibilità di un concorso formale con i più gravi reati di lesione personale e violenza privata, entrambi aggravati ai sensi dell'articolo 61 numero 9 cod. penumero , dal momento che la condotta del pubblico ufficiale attuata in violazione di una norma penale non integra il reato de quo ma quello previsto dalla specifica norma, mentre l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione, con cui quella condotta è attuata, configurano la citata aggravante. Detto altrimenti, in tali casi es. lesioni o percosse l'evento della condotta antigiuridica non costituisce nulla di diverso rispetto alla fattispecie tipica realizzata, così che il comportamento di abuso d'ufficio viene interamente assorbito ed esaurito in quelle fattispecie, che si pongono come lex specialis rispetto all'articolo 323 cod. penumero . 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara deducendo violazione della legge penale sotto due profili a dato atto delle pronunzie di legittimità nei termini indicati dal Tribunale, la clausola di sus-sidiarietà contenuta nell'articolo 323 cod. penumero “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” rappresenta in realtà una limitazione del principio di specialità, il quale non opererebbe non solo nel concorso di reati meno gravi o di pari gravità come nel caso delle lesioni aggravate ex articolo 61 numero 9 cod. penumero , bensì in tutti i casi in cui la tutela penale fornita da detta previsione normativa si rivela più adeguata di quella assicurata da altre ipotesi di reato, poiché espressamente posta a salvaguardia del bene giuridico protetto correttezza dell'operato del pubblico agente b in tutti i casi in cui il reato di cui agli articolo 582, 61 numero 9 cod. penumero assorbe quello di abuso d'ufficio, la condotta attuata dal pubblico ufficiale che se ne renda responsabile è in realtà finalisticamente orientata ad eludere norme volte a garantire la correttezza del suo operato, integrando l'ulteriore aggravante del nesso teleologia di cui all'articolo 61 numero 2 cod. penumero , che in forza del combinato disposto degli articolo 582, 585 e 576 numero l cod. penumero rende quello di lesioni procedibile d'ufficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Il tema dei rapporti tra il reato di abuso d'ufficio e quello di lesioni personali ha già costituto oggetto di diverse decisioni da parte di questa Corte regolatrice. Esso è stato, in genere, risolto nel senso dell'assorbimento del delitto di cui all'articolo 323 cod. penumero in quello di cui all'articolo 582 cod. penumero , il quale, ove sussista funzionalizzazione dell'una violazione rispetto alla verificazione dell'altra e ricorrenza del nesso teleologia di cui all'articolo 61 numero 2 cod. penumero , risulta aggravato ai sensi dell'articolo 61 numero 9 cod. penumero Sez. 3, sent. numero 25709 del 14/02/2011, Battaglia e altri, Rv. 250597 Sez. 6, sent. numero 42801 del 07/10/2008, Zaranto-nello, Rv. 42801 Sez. 6, sent. numero 49536 dell'01/10/2003, Donno, Rv. 228859 Sez. 6 sent. numero 2974 del 13/12/2007, Guerriero, Rv. 238410 . Si è anche ritenuto che l'assorbimento del reato di abuso d'ufficio in quello di lesioni, se impedisce la possibilità di valutarlo ai fini sanzionatori, non esclude l'esistenza della violazione del valore protetto dalla norma costituito dal buon andamento della P.A. e non ne elide, pertanto, la connessione teleologica con reato il perseguibile a querela, che diviene perciò perseguibile d'ufficio Sez. 3, sent. numero 25709/11, Battaglia cit. Sez. 3 sent. numero 3897 del 12/06/1975, Matrone, Rv. 132886 e in tema di perseguibilità di delitti di violenza sessuale ove connessi con reati procedibili d'ufficio, Sez. 3 sent. numero 11263 del 29/01/ 2008, B., Rv. 238523 . 3. Rispetto a tale punto della decisione impugnata, oggetto di specifica doglianza formulata dal PM ricorrente, occorre allora registrare - anche solo in base alla giurisprudenza citata - la contraddittorietà della statuizione del Tribunale che ha ritenuto perseguibile a querela il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell'articolo 61 numero 9 cod. penumero , dal momento che la sussistenza di tale aggravante è stata affermata proprio a motivo del ritenuto assorbimento in esso di quello di abuso d'ufficio e quindi in ragione della funzionalizzazione dell'una violazione rispetto alla verificazione della altra, come tale integrante la sussistenza del nesso teleologia di cui all'articolo 61 numero 2 cod. penumero che ne determina a sua volta la perseguibilità d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articolo 582 comma 2, 585 comma 1 seconda ipotesi e 576 numero 1 cod. penumero . 4. Questo Collegio ritiene, tuttavia, suscettibile di revisione critica anche la tesi dell'assorbimento del delitto di abuso d'ufficio in quello di lesioni personali e ciò in consapevole dissenso rispetto agli approdi interpretativi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata. È stato, infatti, affermato che “il delitto di abuso di ufficio si caratterizza per essere un reato il cui oggetto giuridico va individuato nell'interesse a che la persona investita di una pubblica funzione o di un servizio pubblico, nel compimento di atti o di comportamenti relativi al proprio servizio o funzione, assicuri il normale funzionamento dell'amministrazione, esercitando le proprie funzioni nel rispetto delle norme di legge o di regolamento con la conseguenza che è proprio l'ingiustizia dell'evento danno o vantaggio patrimoniale - intenzionalmente cagionato mediante violazione di norme di legge o di regolamento - ad attribuire rilevanza penale alla condotta dell'agente. Qualora, invece, il comportamento del pubblico ufficiale si concretizzi nella violazione di una norma penale generale diretta a sanzionare chiunque commetta il fatto da essa previsto es. percosse, lesioni, minacce, ingiuria , si configura unicamente tale ipotesi di reato, eventualmente aggravata dall'articolo 61 c.p., numero 9, quando il fatto è stato commesso anche con l'abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione pubblica esercitata. In tal caso, infatti, l'evento della condotta contra ius non costituisce alcunché di ulteriore rispetto alla fattispecie tipica realizzata e il comportamento di abuso è assorbito ed esaurito in questa ultima fattispecie, che si pone come lex specialis rispetto a quella di cui all'articolo 323 c.p.” Sez. 6 sent. numero 42801/08, Zarantonello cit. e Sez. 6 sent. numero 3413 del 18/01/1996, Geracetano, Rv. 204497 in tema di rapporti con il delitto di perquisizione arbitraria di cui all'articolo 609 cod. penumero . Tuttavia, la tesi dell'esistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di abuso d'ufficio e quelli sopra considerati, non convince poiché non tiene nel dovuto conto che uno dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della risoluzione dei casi di concorso apparente di norme rispetto alla medesima fattispecie concreta consiste nell'individuazione dell'oggettività giuridica ovvero del bene protetto dalle norme potenzialmente applicabili, la cui identità “stessa materia” di cui all'articolo 15 cod. penumero viene in genere ritenuta condizione ulteriore per il dispiegarsi del principio di specialità tra norme astrattamente concorrenti. Secondo una recente pronunzia di questa stessa Corte di Cassazione, infatti, è proprio l'og-gettività giuridica dei reati considerati a fungere da criterio guida per stabilire la natura dei rapporti tra loro intercorrenti e quando essa sia diversa sussiste il concorso materiale e non già l'assorbimento tra gli illeciti poiché offendono beni giuridici distinti Sez. 2 sent. numero 5546 dello 11/12/2013, Cuppari, RV. 258205 in tema di falso ideologico in atto pubblico e abuso di ufficio , tesi affermata in contrasto rispetto a più risalenti decisioni di segno opposto Sez. 2 sent. numero 1417 dell'11/10/2012, PC in proc. Platamone e al., Rv. 254304 Sez. 6 sent. numero 42577 del 22/09/2009, Fanuli, Rv. 244944 Sez. 5 sent. numero 45225 del 09/11/2005, Bernardi, Rv. 232724 . Non è, tuttavia, soltanto in base al criterio della differente oggettività giuridica che questo Collegio ritiene debba escludersi l'applicazione di un rapporto di specialità tra i delitti di abuso d'ufficio e quello di lesioni personali o l'assorbimento del primo nel secondo. Infatti, il presupposto assunto, ancorché non esplicitato, dalla giurisprudenza sopra richiamata per affermare la tesi dell'assorbimento dell'abuso d'ufficio nel reato di lesioni personali è che il parametro di legalità necessario a stabilire la sussistenza del reato di cui all'articolo 323 cod. penumero non possa individuarsi in una norma penale generale “diretta a sanzionare chiunque commetta il fatto da essa previsto” quali nel caso considerato percosse, lesioni, minacce, ingiuria, etc. Sez. 6 numero 42801/08, Zarantonello cit. . La tesi non è condivisibile. Come, invece, affermato in altra decisione assunta da questa Corte regolatrice, non sussiste alcun ostacolo di carattere letterale né di ordine logico a che possa fungere da parametro normativo di riferimento dell'articolo 323 cod. penumero - al fine di stabilirne la violazione e l'illegittimità dell'operato del pubblico agente - una norma di legge di per sé integrante illecito di carattere penale Sez. 6 sent. numero 20025 del 13/02/2014, Castello ed altro non mass., in fattispecie di abuso di ufficio integrato dalla violazione dell'articolo 361 cod. penumero , ipotesi che implica unicamente l'evenienza che, in caso di successiva abrogazione o modifica in senso più favorevole al reo della norma di riferimento, trova evidentemente applicazione l'articolo 2, comma 4 cod. penumero v. a contrario Sez. 6 numero 10656 del 15/01/2003, Villani e altro, Rv. 224017 che ha per contro escluso l'applicazione di tale previsione nel caso di norme extrapenali, costituenti il presupposto di fatto per l'integrazione del delitto, da valutare esclusivamente con riferimento al relativo contenuto al tempo della commissione del reato . Né rappresenta ostacolo alla tesi propugnata, la presenza della clausola di sussidiarietà di cui al comma 1 dell'articolo 323 cod. penumero “salvo che il fatto non costituisca più grave reato” , atteso che, per la sua collocazione anche topografica, essa riguarda chiaramente i soli reati di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale e quindi quelle condotte comunque attuate in violazione di legge, regolamento o dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa articolo 97 Cost. , tuttavia già sanzionabili in forza di altre e più gravi figure di delitto contro la pubblica amministrazione. Si è forse persa memoria storica del fatto - offuscata talora dall'omessa massimazione e talaltra dal tenore di massime che nella formulazione necessariamente sintetica non riescono a dare conto dell'intera gamma delle questioni coinvolte - che tale principio è stato chiaramente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ancorché in pronunce non recentissime. In particolare, è stato ripetutamente affermato che la clausola di consunzione contenuta nella proposizione iniziale dell'articolo 323 c.p. vale non solo in quanto vi sia una completa riproduzione degli elementi costitutivi del reato di abuso in quelli di altra fattispecie penale più grave Sez. 6 sent. del 03/04/2000, Pianese Sez. 5 sent. del 01/02/2000, Palmegiani Sez. 5 sent. del 05/05/1999, Graci, entrambe relative ai rapporti tra abuso e reati di falso , ma anche a condizione che il reato più grave leda la sfera di interessi della pubblica amministrazione, come si desume dal carattere residuale che, nonostante le modifiche intervenute con la legge numero 86 del 1990 e poi con la legge numero 234 del 1997 e in particolare la trasformazione della clausola di sussidiarietà in clausola di consunzione , riveste ancora il reato di abuso di ufficio nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione Sez. 6 sent. numero 30109 del 30/01/2001, Pusino Sez. 6 sent. dell'11/04/2000, Righi Sez. 6 sent. del 20/12/ 1999, Tamburino Sez. 6 sent. del 03/11/1999, Possamai Sez. 6 sent. del 07/05/1998, Casiccia . In altri termini, la funzione residuale storicamente assegnata dal legislatore al reato di cui all'articolo 323 c.p. nel panorama delle condotte di abuso dei poteri pubblici, deve ritenersi essere stata mantenuta, sia pure circoscritta al rapporto con i più gravi reati, dalle riforme del 1990 e del 1997 in esatti termini, Sez. 6 numero 30109 del 30/01/2001 cit. . 5. Deve, per tutto quanto sopra esposto, essere enucleato il seguente principio di diritto non si da assorbimento o consunzione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 cod. penumero in quello di cui all'articolo 582 cod. penumero , quandoché la condotta del pubblico agente si esaurisca nella mera produzione delle lesioni personali e ricorra tra l due illeciti il nesso teleologico di cui allo articolo 61 numero 2 cod. penumero , configurandosi invece un rapporto di concorso formale tra i reati, i quali offendono beni giuridici distinti . 6. All'annullamento della decisione impugnata per saltum consegue, ai sensi dell'articolo 569, comma 4 cod. proc. penumero , il rinvio alla Corte d'Appello territorialmente competente per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino per il giudizio.