Il legale è libero di esperire questo giudizio in alternativa e/o contestualmente all’esecuzione forzata, ma non saranno liquidate le spese di precetto, la cui notifica è obbligatoria anche presso il G.A.
La legge offre la possibilità di chiedere l’esecuzione delle sentenze civili anche innanzi al G.A. col giudizio di ottemperanza. La sentenza del Tar Calabria-Catanzaro numero 58 dello scorso 18 gennaio analizza i rapporti di questo istituto con il processo esecutivo regolato dal c.p.c Il caso. Un avvocato adiva il GDP per l’emissione di un decreto ingiuntivo contro un’Amministrazione provinciale per il saldo delle sue spettanze per l’assistenza prestata. Emesso e certificata la sua esecutività, non essendo stato opposto nei termini di legge e passato, quindi, in giudicato, agiva in ottemperanza ex articolo 112, D.lgs. 104/10 codice del processo amministrativo, c.p.a. , anzichè procedere con l’esecuzione forzata. Il Tar ha accolto le sue richieste, stabilendo un compenso pari alle spese di lite per il commissario ad acta nominando qualora la Pa non adempisse ai suoi doveri entro 80 20+60 giorni dalla sua notifica o comunicazione. Rapporti tra giudizio di ottemperanza e quello civile. Tale norma « come già l'articolo 37 della legge numero 1034/1971 prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato resa dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all'entrata in vigore dell'articolo 10, comma 2, l. numero 205/2000, nonché le Commissioni Tributarie, fino all'entrata in vigore dell'articolo 70, D.Lgs. numero 546/1992 , in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale». La sua proposizione non preclude la possibilità di azionare «ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici Cons. Stato, Sez. IV, numero 527/1994 ». È possibile esperirlo per il recupero di somme di denaro? Il CDS in adunanza plenaria con la sentenza numero 1/73 ha risposto positivamente al quesito «la procedura ex articolo 27, numero 4, T.U. numero 1054/1924 va ritenuta esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente si afferma da Cons. Sato, numero 527/1994 rispetto al rimedio dell'esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente si afferma da Cass., SS.UU., numero 4661/1994 e Cons. St., numero 4125/2000 all'ordinaria procedura esecutiva». Unico limite è l’impossibilità di richiedere due volte la stessa somma. La ratio di questo giudizio, in analogia con quello esecutivo, è obbligare l’amministrazione a conformarsi alle decisioni del giudice contenute nella sentenza e/o nel decreto ingiuntivo passati in giudicato. Obbligatorietà della notifica del precetto anche nel giudizio di ottemperanza . La riforma del processo civile ex articolo 14, l. numero 669/96 e sue novelle impone la notifica del titolo contestualmente o precedentemente alla notifica del precetto ed all’avvio del procedimento esecutivo. Orbene vi è una sostanziale identità tra i due istituti in esame, poiché hanno lo stesso scopo «se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice» ex plurimis CDS numero 2160/08 TT.AA.RR Sicilia-Palermo, nnumero 1361 e 1068/11, Campania, Napoli, nnumero 234/11 e 16434/10, Lazio Roma, numero 531/08 e Latina, numero 25/08 . Dato che l’esperimento dell’ottemperanza ex articolo 37, L. numero 1034/71 e 27, T.U. 1054/24 «è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore», non potranno essere liquidate le spese di precetto, al contrario del giudizio ai sensi dell’articolo 474 c.p.c. Tar Lazio numero 1917/87 . No ai vincoli di bilancio . La Pa deve assolvere ai suoi doveri anche in caso di carenza di fondi stanziati in bilancio. Astreinte e commissario ad acta. Qualora non assolvesse ai suoi doveri il G.A. ha facoltà di nominarlo e stanziare una penale astreinte per tale ritardo a carico dell’amministrazione inadempiente v. Tar Trento numero 355, Torino numero 1277 e Lazio-Roma numero 9003 8999 e 9000 , rispettivamente del 26, 23 e 2 novembre 2012 relative alla liquidazione equo indennizzo ex articolo 114 cpa . Interessi ed imposte di registro. Il GA ha facoltà di attribuirli anche «sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie Cons. Stato, numero 958/1980 , quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima Cass. Civ. numero 958/1984 ». La Pa dovrà saldare anche le imposte di registro del titolo e della sentenza che ha definito questo giudizio «ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. numero 634/1972», nonché quelle relative ad atti accessori «quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale».
TAR Calabria, sez. II, sentenza 10 18 gennaio 2013, numero 58 Presidente Calveri Estensore Anastasi Fatto Con atto notificato in data 23.10.2012, la ricorrente premetteva che, con l’epigrafato Decreto Ingiuntivo, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia era stata condannata a corrispondere in proprio favore la somma ivi indicata oltre alle spese di giudizio, a titolo di pagamento di parcella a saldo delle competenze spettanti per l’attività professionale di legale svolta. Lamentava che, dopo la rituale notifica in forma esecutiva del precitato Decreto, permaneva l’ulteriore inerzia dell’intimata Amministrazione Provinciale, per cui si vedeva costretta a proporre l’odierno ricorso in sede di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112 del D. Lg.vo 2.7.2010 numero 104, al fine di poter ottenere l’integrale soddisfazione delle proprie pretese creditorie. Concludeva per la declaratoria dell’obbligo della P.A. di adempiere al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza, con contestuale nomina di un “commissario ad acta”, per il caso di permanente inerzia da parte dell’Amministrazione, con vittoria di spese. Non si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso. Alla camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013, il ricorso passava in decisione. Diritto 1. Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l'integrale esecuzione del giudicato formatosi sull’epigrafato Decreto Ingiuntivo numero 245/11 D.I., numero 258/11 R.G., numero 3502/11 Cronumero e numero 55/2012 Rep., emesso in data 30.12.2011 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, divenuto definitivamente esecutivo per omessa opposizione in data 6.03.2012, con cui la Provincia di Vibo Valentia è stata condannata, per le causali di cui in ricorso monitorio, al pagamento, in favore dell’Avv. Maristella Paolì, della somma di Euro 1804,54 oltre interessi dalla data della messa in mora fino al soddisfononché alle spese del procedimento, liquidate in complessive Euro 400,50, di cui Euro 50,50 per spese, Euro 270 per diritti ed Euro 80 per onorari ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura prevista dalle T.F., IVA e C.P.A, come per legge. L’articolo 112 del D. L.gvo 2.7.2010, numero 104 come già l'articolo 37 della legge 6.12.1971 numero 1034 prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato resa dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all'entrata in vigore dell'articolo 10, comma II° della legge 21/07/2000 numero 205, nonché le Commissioni Tributarie, fino all'entrata in vigore dell'articolo 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 numero 546 , in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Com'è noto, la proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall'istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 numero 527 . Ed invero, come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 numero 1, la procedura ex articolo 27 numero 4 T.U. 26 giugno 1924 numero 1054 va ritenuta esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente si afferma da Cons. St. VI 16 aprile 1994 numero 527 rispetto al rimedio dell'esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente si afferma da Cass. SS. UU. 13 maggio 1994 numero 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 numero 4125 all'ordinaria procedura esecutiva. Il giudizio di ottemperanza tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento, apertamente o velatamente, omissivo. Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell'attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice Corte Cost. 8 settembre 1995 numero 419 . L'amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l'an ed il quando, ma al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato conf Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 numero 2439 . Invero, il decreto ingiuntivo è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza tale rimedio è esperibile per la esecuzione di una condanna al pagamento di somme di danaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione dinanzi al giudice civile, con il solo limite della impossibilità di conseguire due volte la medesima somma ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007 numero 6318 e 29/12/2010 numero 9541 TAR Toscana, Sez. I°, 17.1.2011 numero 99 . 3. Nel caso di specie, non sussistono dubbi in relazione al passaggio in giudicato del decreto posto come titolo del credito, né risultano contestazioni al riguardo. Risulta che la ricorrente abbia regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo, costituito dall’epigrafato Decreto Ingiuntivo, al pagamento della somma indicata, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 14 del D. L. 31 dicembre 1996, numero 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica di atto di precetto devono essere precedute dalla “notificazione del titolo esecutivo”, che, ad avviso del Collegio, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice ex plurimis Cons. Stato Sez. IV, 12 maggio 2008, numero 2160 T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III 13 luglio 2011, numero 1361 e 8 giugno 2011, numero 1068 T.AR. Campania, Napoli, Sez. IV 17 gennaio 2011, numero 234 e 29 giugno 2010, numero 16434 T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, numero 531 T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 10 gennaio 2008, numero 25 . Sussiste anche l’inerzia dell’Amministrazione e non risultano in atti neanche documenti intesi a comprovare l’effettiva estinzione, tramite pagamento materiale, del debito esistente. Conseguentemente, in base all'articolo 4, comma II°, della legge 20.3.1865 numero 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all'intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione. La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 numero 958 , quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima Cass. Civ. 24.2.1984 numero 958 . Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l'obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26.10.1972 numero 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro. Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli articolo 474 e ss. del c.p.c. T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 numero 1917 , poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui ai citati articolo 37 della legge 6 dicembre 1971 numero 1034 e 27 T.U. 26 giugno 1924 numero 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Va infine precisato che, alla luce del disposto dell’articolo 14, comma 2, legge 31.12.1996 numero 669, l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dalla norma citata. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo, in capo alla Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro-tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sul sul Decreto Ingiuntivo numero 245/11 D.I., numero 258/11 R.G., numero 3502/11 Cronumero e numero 55/2012 Rep., emesso in data 30.12.2011 dal Giudice di Pace di Vibo Valentia, divenuto definitivamente esecutivo per omessa opposizione in data 6.03.2012, con cui la Provincia di Vibo Valentia è stata condannata, per le causali di cui in ricorso monitorio, al pagamento, in favore dell’Avv. Maristella Paolì, della somma di Euro 1804,54 oltre interessi dalla data della messa in mora fino al soddisfo, nonché delle spese del procedimento, liquidate in complessive Euro 400,50, di cui Euro 50,50 per spese, Euro 270 per diritti ed Euro 80 per onorari ed oltre al rimborso delle spese generali nella misura prevista dalle T.F., IVA e C.P.A, come per legge. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina fin da ora, quale commissario ad acta, un funzionario in servizio presso l'Ufficio Ragioneria della Prefettura di Vibo Valentia, indicato nominativamente con provvedimento formale del Prefetto di Vibo Valentia, entro il termine di venti 20 giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, affinché provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l'ulteriore termine di giorni 60 sessanta , con spese a carico della Provincia di Vibo Valentia, che vengono complessivamente e forfettariamente determinate in €. 800 euro ottocento , oltre le spese documentate. Il commissario ad acta dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza, etc per l’integrale soddisfazione del credito vantato, detratto quanto già eventualmente versato al medesimo titolo, secondo conteggi che saranno effettuati in contraddittorio fra le parti. Va, infine, precisato che, a seguito dell'insediamento del commissario ad acta, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato conf. C.G.A., numero 92/1982 Cons. Stato, Sez.VI, numero 41/1995 . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Provincia di Vibo Valentia, in persona del Presidente pro tempore, di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafato Decreto Ingiuntivo. Condanna la Provincia di Vibo Valentia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 800 euro ottocento . Liquida il compenso per il commissario ad acta nella somma di €. 800 euro ottocento , oltre le spese documentate. Manda alla segreteria per il seguito di competenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.